Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive in autocertificazione e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro (artt. 95 e 125 TUSG – fattispecie autonoma di reato prevista dal testo unico e sanzionata più gravemente rispetto a quanto previsto dal Codice Penale: artt. 483 e 495); la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.
Quanto all’elemento soggettivo, per la sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente (in questo senso si veda Cassazione Penale sez. IV 30.01.2018, n. 4623).
Per queste ragioni il richiedente l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve sottoporre al proprio difensore tutte le situazioni che possano anche solo virtualmente incidere sulla valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa, con particolare riguardo all’entità dei propri redditi.
Ne abbiamo parlato qui:
GRATUITO PATROCINIO: IL GIUDICE DEVE VALUTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE E NON ENTRARE NEL MERITO
RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO
GRATUITO PATROCINIO: IL GIUDICE PUO’ DISATTENDERE L’AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE
GRATUITO PATROCINIO: FALSA AUTOCERTIFICAZIONE NON COMPORTA SEMPRE REVOCA
Riportiamo di seguito il testo integrale delle norme di riferimento.
per Associazione Art. 24 Cost.
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
Dpr 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
ufficiale.
gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.
[1] Art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
[2] Art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
[3] Art. 71 D.P.R. n.445/2000.
[4] Art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
[5] Art. 264 D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv. in L. n. 77 del 17.07.2020.
[6] Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 483 Cod. pen.