PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: BACO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, A RISCHIO I PROCEDIMENTI
LA RIFORMA
Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.gls 28/2010 e ciò solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente e, purtroppo, nella novella si riscontra un’incongruenza normativa nel rimedio al rigetto della domanda di ammissione.
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IL PROBLEMA: BACO NELLA MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, si prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento.
Si richiama purtroppo l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l’ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all’articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
La norma ex art. 15-sexies appare incongruente, disciplinando l’impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito.
COSA MANCA
L’errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui non esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro è erroneamente individuato anche il Giudice competente per decidere sull’impugnativa (il presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto).
Alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell’articolo 126, appare mancante l’individuazione esatta del provvedimento impugnato (la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato – che qui è assente.
Da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre ora, giusta Art. 14 del dlgs 1 settembre 2011, n. 150 si tratta più semplicemente del rito semplificato di cognizione.
Qui sotto le norme interessate dai richiami.
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