CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: REVOCA NON CAUSA INEFFICACIA LIQUIDAZIONE
La Cassazione pen., Sez. IV, 10/05/2023, n. 27600 ha ribadito il principio di diritto secondo cui:
“in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione” (Sez. 4, n. 10159 de115/12/2020 (dep.16/03/2021), Marrara, Rv. 281134).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Inerenti e conformi |
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RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 82.
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 107.
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 111.
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 112.
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 114.
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 170.
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Art. 82 DPR 115-2002 (Onorario e spese del difensore)
- L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
- Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
- Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
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Art. 107 DPR 115-2002 (Effetti dell’ammissione)
- Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.
- Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.
- Sono spese anticipate dall’erario:
- a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
- c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
- d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
- e) l’indennità di custodia;
- f) l’onorario e le spese agli avvocati;
- g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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Art. 111 DPR 115-2002 (Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)
- Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
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Art. 112 DPR 115-2002 (Revoca del decreto di ammissione)
- Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:
- a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
- b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
- c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
- d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92;
- Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.
- Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.
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Art. 114 DPR 115-2002 (Effetti della revoca)
- La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 94, comma 3.
- Negli altri casi previsti dall’articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
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Art. 170 DPR 115-2002 (Opposizione al decreto di pagamento)
- Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
- [2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. ]
- [3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. ]
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e la norma di riferimento.
Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10/05/2023) 26/06/2023, n. 27600
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –
Dott. RICCI Anna L.A. – Consigliere –
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso l’ordinanza del 14/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 18/11/2022, il Gip del Tribunale di Marsala ha revocato il decreto reso da quell’Ufficio il 26/05/2021 e depositato in pari data in favore dell’Avv. A.A. ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale difensore di fiducia di B.B., già ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti nel procedimento n. 698/20 RG GIP, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Gip del Tribunale di Marsala con decreto depositato il 14/11/2022; successivamente veniva revocato il decreto di liquidazione 2. Avverso l’ordinanza del 14.11.2022, integrata in data 18.11.2022, l’Avv. A.A. propone personalmente ricorso per cassazione articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 111 e 114 D.P.R. n. 115 del 2002, assumendo che, con riguardo al caso di decreto di liquidazione già esecutivo emesso in favore del difensore, cui segua la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, si registrano due orientamenti differenti in ordine all’efficacia del decreto di pagamento.
Invero, un primo orientamento – su cui si fonda una Circolare del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2020 che ha negato il pagamento degli onorari in favore del difensore in caso di revoca del provvedimento di ammissione del beneficio-ha stabilito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell’amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato”. (Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019, Spa da, Rv. 275715).
Di contro, un diverso orientamento-secondo la difesa più aderente al dato letterale di cui all’art. 111 D.p.r. n. 115 del 2002, che menziona solo l’imputato come soggetto di riferimento per il recupero delle spese di cui all’art. 107 del decreto – ha disposto che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui era stata revocata l’ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari)”.
Tale principio di diritto è stato di recente ribadito da questa Sezione, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione” (Sez. 4, n. 10159 de115/12/2020 (dep.16/03/2021), Marrara, Rv. 281134).
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca limitatamente all’integrazione del 18 novembre 2022 inerente alla revoca del decreto di liquidazione compensi, già passato in giudicato.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è inammissibile.
Ed invero è inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (vedi da ultimo Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947).
Pertanto l’avvocato che veda revocato il decreto di liquidazione del compenso professionale è soggetto interessato abilitato ad impugnare ma non può autorappresentarsi per il sol motivo di essere avvocato iscritto al patrocinio innanzi alle corti superiori esseno esclusa, nel processo penale, l’autotutela (Sez. 4, 15/10/2020, n. 1117).
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2023
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ART. 111 (L) (Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)
Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).
1. Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.