PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NUOVI COMPENSI DELLA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA
LA RIFORMA
La riforma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
ECCO IL DECRETO MINISTERIALE.
Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 agosto 2023
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)
(GU n.183 del 7-8-2023)
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile»;
Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che regolano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione;
Visto in particolare, l’art. 15-octies, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’»;
Visti gli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che regolano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di negoziazione assistita;
Visto in particolare, l’art. 11-octies, comma 1, del predetto decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e’ espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalita’ di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di
negoziazione assistita e che e’ legittimato a presentare l’istanza di
determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta
o di pagamento ai sensi del presente decreto;
b) «ODM»: organismo di mediazione. L’ente pubblico o privato
presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in
conformita’ al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al
momento dell’iscrizione al registro in conformita’ al regolamento
adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, n. 28
del 2010;
d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal
regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto
legislativo n. 28 del 2010;
e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il
numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli
affari di mediazione;
f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione
assistita da avvocati svolta in conformita’ alle disposizioni del
Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista
dall’art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
i) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la
controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da
avvocati;
l) «COA»: il Consiglio dell’ordine degli avvocati davanti al
quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a
15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli
da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle
richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione
e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della
giustizia – Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»: l’identita’ digitale rilasciata al cittadino e
associata alla Carta d’identita’ elettronica;
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identita’ digitale, di cui
all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83 «Codice
dell’amministrazione digitale»;
q) «PEC»: posta elettronica certificata. Il sistema di
comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi;
r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio
pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il
suo indirizzamento;
s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per
gli affari di giustizia;
t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi
organizzativa del Ministero;
u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., societa’ in house del
Ministero della giustizia;
v) «SID»: Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura
trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, societa’, enti e
ditte individuali.
Art. 3
Disposizioni generali sulle modalita’ di presentazione della domanda
di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni
1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a
pena di inammissibilita’, tramite la piattaforma accessibile dal sito
giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello
due e CNS.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della
domanda, e’ adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati
personali per la valutazione della domanda di determinazione del
compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta
di pagamento.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni
previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma
di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dal richiedente.
4. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il COA accede
alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16,
comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e’
attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Sezione I
Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
Art. 4
Determinazione del compenso
1. Ai fini del presente decreto all’avvocato che assiste la parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di
mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto
dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55, ridotto della meta’.
Art. 5
Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese
dello Stato
1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e
4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:
a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il
provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello
Stato;
b) le generalita’ della parte assistita dal richiedente, ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
c) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di
conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente
ha calcolato il proprio compenso;
d) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando
l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) il numero del procedimento di mediazione e la data
dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli
affari di mediazione;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della
ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del
Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in
conformita’ all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
g) la dichiarazione di volonta’ del richiedente di avvalersi,
alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
2. L’istanza di cui al comma 1 e’ inoltre corredata:
a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in
favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in
ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni
reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28
del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Art. 6
Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine
1. Il COA, ricevuta l’istanza di cui all’art. 5, se accerta che non
ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera
di congruita’, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della
domanda.
2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la
corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del
compenso indicato nell’istanza di conferma, dimidiato ai sensi
dell’art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall’art.
15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e
dall’art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando
la delibera di congruita’ e annotandola sulla piattaforma. Con
l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
Art. 7
Verifiche e provvedimenti del Ministero
1. Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, il
Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ne da’ immediata comunicazione al COA
per gli adempimenti di competenza.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate
le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo
Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di
congruita’ e riconosce l’importo spettante all’avvocato, fruibile con
le modalita’ di cui all’art. 8 o, alternativamente, di cui all’art.
13, dandone comunicazione all’avvocato e al COA.
3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero
ritiene di non convalidare la delibera, ne da’ comunicazione al COA e
all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, puo’
presentare nuova istanza ai sensi dell’art. 15-septies, comma 3, del
decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall’art. 11-septies, comma 3,
del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2014.
4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal
Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di
apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..
Sezione II
Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati
Art. 8
Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del
credito di imposta
1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lettera g), dopo l’adozione del provvedimento di convalida
previsto dall’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e puo’
presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena
di inammissibilita’, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il
1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Art. 9
Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. Il credito di imposta, riconosciuto ai sensi del presente
decreto, e’ utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, tramite
modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di
versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di
imposta utilizzato in compensazione non puo’ eccedere l’importo
comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di
versamento.
Art. 10
Comunicazioni e procedure di recupero
1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro
il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il
15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta
spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le
priorita’ delle comunicazioni previste dall’art. 11, comma 1.
2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, e’
accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta
oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto
delle condizioni richieste o della non eleggibilita’ delle spese
sulla base delle quali e’ stato determinato il beneficio, il
Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti
d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di
controllo, l’Agenzia delle entrate ne da’ comunicazione al Ministero
che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.
Art. 11
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all’art. 9, il Ministero, almeno cinque giorni
prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda,
trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema
avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e
organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento,
l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo
del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalita’ sono
comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei
crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il
sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
Art. 12
Cause di revoca
1. Il credito di imposta e’ revocato se e’ accertata
l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al
presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene
dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali
conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In
caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito ai sensi dell’art. 10.
Sezione III
Procedura di pagamento
Art. 13
Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato
1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5,
comma 1, lettera g), per il pagamento dell’importo riconosciuto ai
sensi dell’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al
Ministero, completa di apposito codice IPA.
2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il
mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito
capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per
gli affari di giustizia.
Capo II
Monitoraggio statistico e trattamento dati
Art. 14
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del
decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
decorrenza del termine previsto dalla predetta norma dei dati
relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui
all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il
Ministero prosegue l’attivita’ di monitoraggio prevista dal presente
articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione
come condizione di procedibilita’ nei casi previsti dall’ art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di
cui all’art. 3, comma 1, in conformita’ all’art. 15, entro il 31
gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero, i COA e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita’
di competenza, ai fini della determinazione, liquidazione e
pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito di imposta,
dell’onorario dell’avvocato ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero e’ titolare dei trattamenti dei dati personali
effettuati mediante la piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e
assicura che tali trattamenti, anche quando effettuati ai sensi
dell’art. 7, comma 4, avvengono adottando le misure necessarie a
garantire il rispetto dei principi di liceita’, correttezza e
trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della
finalita’, di minimizzazione dei dati, di limitazione della
conservazione e di integrita’ e riservatezza e di protezione dei dati
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformita’
agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quando il
trattamento e’ effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di
Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n.
2016/679. Per le finalita’ di cui al primo periodo, il Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di
impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel
quale sono individuate:
a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un
adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione
non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a
dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n.
2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle
operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti
autorizzati, ai fini della verifica della liceita’ dei trattamenti,
per finalita’ di controllo interno e per garantire l’integrita’ e la
riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la
protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche’ il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero
verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati alle identita’ digitali degli utenti
della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di
autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente
necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali
necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli
da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale
trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle
categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.
2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle
informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati
per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo
di consentire lo svolgimento delle attivita’ e i controlli previsti
dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali
contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 del
presente decreto, sono trattati esclusivamente per la finalita’ di
cui al comma 1, nonche’, da parte di DGSTAT, per le attivita’ svolte
ai sensi dell’art. 14, ai soli fini statistici, in conformita’
all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e
seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle
«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale»
di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la
protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Capo III
Controllo e monitoraggio della spesa
Art. 16
Regolazione contabile del credito di imposta
1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto
e’ determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a
decorrere dall’anno 2023.
2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta
riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, il Ministero provvede
annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare
delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 17
Monitoraggio della spesa
1. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto
dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per gli
interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti
del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma di cui
all’art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’art.
15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art.
11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse
stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a
compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformita’
all’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di
garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno
precedente e con le modalita’ di cui all’art. 37, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di
controllo, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2023
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215