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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NUOVI COMPENSI DELLA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA 

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LA RIFORMA

La riforma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

ECCO IL DECRETO MINISTERIALE.

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.

***

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

(GU n.183 del 7-8-2023)

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile»;

Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che regolano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione;

Visto in particolare, l’art. 15-octies, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’»;

Visti gli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che regolano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di negoziazione assistita;

Visto in particolare, l’art. 11-octies, comma 1, del predetto decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.

Con il medesimo decreto sono individuate le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e’ espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalita’ di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

 

 

Art. 2

 

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di

negoziazione assistita e che e’ legittimato a presentare l’istanza di

determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta

o di pagamento ai sensi del presente decreto;

b) «ODM»: organismo di mediazione. L’ente pubblico o privato

presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in

conformita’ al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al

momento dell’iscrizione al registro in conformita’ al regolamento

adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, n. 28

del 2010;

d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal

regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto

legislativo n. 28 del 2010;

e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il

numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli

affari di mediazione;

f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la

composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della

mediazione;

g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione

assistita da avvocati svolta in conformita’ alle disposizioni del

Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista

dall’art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

i) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la

controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da

avvocati;

l) «COA»: il Consiglio dell’ordine degli avvocati davanti al

quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a

15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli

da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle

richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione

e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della

giustizia – Dipartimento transizione digitale;

n) «CIEId»: l’identita’ digitale rilasciata al cittadino e

associata alla Carta d’identita’ elettronica;

o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su

supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identita’ digitale, di cui

all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83 «Codice

dell’amministrazione digitale»;

q) «PEC»: posta elettronica certificata. Il sistema di

comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di

un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai

terzi;

r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio

pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il

suo indirizzamento;

s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per

gli affari di giustizia;

t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi

organizzativa del Ministero;

u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., societa’ in house del

Ministero della giustizia;

v) «SID»: Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura

trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, societa’, enti e

ditte individuali.

 

Art. 3

 

Disposizioni generali sulle modalita’ di presentazione della domanda

di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni

 

1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a

pena di inammissibilita’, tramite la piattaforma accessibile dal sito

giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello

due e CNS.

2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della

domanda, e’ adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14

del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati

personali per la valutazione della domanda di determinazione del

compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta

di pagamento.

3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni

previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma

di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata

indicato dal richiedente.

4. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il COA accede

alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16,

comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e’

attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa.

 

Sezione I
Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta

 

Art. 4

 

Determinazione del compenso

 

1. Ai fini del presente decreto all’avvocato che assiste la parte

ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di

mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto

dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10

marzo 2014, n. 55, ridotto della meta’.

 

Art. 5

 

Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese

dello Stato

 

1. L’istanza di conferma prevista dall’art. 15-septies, commi 3 e

4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-septies,

commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:

a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il

provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello

Stato;

b) le generalita’ della parte assistita dal richiedente, ammessa

al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

c) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di

conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente

ha calcolato il proprio compenso;

d) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi

dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando

l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5,

comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) il numero del procedimento di mediazione e la data

dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli

affari di mediazione;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della

ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del

Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in

conformita’ all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

g) la dichiarazione di volonta’ del richiedente di avvalersi,

alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

2. L’istanza di cui al comma 1 e’ inoltre corredata:

a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in

favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in

ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni

reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28

del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

 

Art. 6

 

Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine

 

1. Il COA, ricevuta l’istanza di cui all’art. 5, se accerta che non

ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello

Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera

di congruita’, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della

domanda.

2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la

corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del

compenso indicato nell’istanza di conferma, dimidiato ai sensi

dell’art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall’art.

15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e

dall’art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando

la delibera di congruita’ e annotandola sulla piattaforma. Con

l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

 

Art. 7

 

Verifiche e provvedimenti del Ministero

 

1. Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, il

Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, ne da’ immediata comunicazione al COA

per gli adempimenti di competenza.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate

le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo

Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di

congruita’ e riconosce l’importo spettante all’avvocato, fruibile con

le modalita’ di cui all’art. 8 o, alternativamente, di cui all’art.

13, dandone comunicazione all’avvocato e al COA.

3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero

ritiene di non convalidare la delibera, ne da’ comunicazione al COA e

all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, puo’

presentare nuova istanza ai sensi dell’art. 15-septies, comma 3, del

decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall’art. 11-septies, comma 3,

del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 162 del 2014.

4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal

Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di

apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..

 

Sezione II
Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati

Art. 8

 

Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del

credito di imposta

 

1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 5,

comma 1, lettera g), dopo l’adozione del provvedimento di convalida

previsto dall’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e puo’

presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena

di inammissibilita’, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il

1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

 

Art. 9

 

Procedure di utilizzo del credito di imposta

 

1. Il credito di imposta, riconosciuto ai sensi del presente

decreto, e’ utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di

ricevimento della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, tramite

modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di

versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a

disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di

imposta utilizzato in compensazione non puo’ eccedere l’importo

comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di

versamento.

 

Art. 10

 

Comunicazioni e procedure di recupero

 

1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro

il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il

15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta

spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le

priorita’ delle comunicazioni previste dall’art. 11, comma 1.

2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, e’

accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta

oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto

delle condizioni richieste o della non eleggibilita’ delle spese

sulla base delle quali e’ stato determinato il beneficio, il

Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo

2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di

interessi e sanzioni secondo legge.

3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti

d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di

controllo, l’Agenzia delle entrate ne da’ comunicazione al Ministero

che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di

interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.

 

Art. 11

 

Trasmissione dati

 

1. Ai fini di cui all’art. 9, il Ministero, almeno cinque giorni

prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda,

trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema

avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e

organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento,

l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo

del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalita’ sono

comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei

crediti d’imposta concessi.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il

sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato

il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.

 

Art. 12

 

Cause di revoca

 

1. Il credito di imposta e’ revocato se e’ accertata

l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al

presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene

dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali

conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In

caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del

beneficio indebitamente fruito ai sensi dell’art. 10.

 

Sezione III
Procedura di pagamento

Art. 13

 

Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato

 

1. Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5,

comma 1, lettera g), per il pagamento dell’importo riconosciuto ai

sensi dell’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al

Ministero, completa di apposito codice IPA.

2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il

mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito

capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per

gli affari di giustizia.

 

Capo II
Monitoraggio statistico e trattamento dati

Art. 14

 

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai

sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28

 

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del

decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

decorrenza del termine previsto dalla predetta norma dei dati

relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo

n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui

all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il

Ministero prosegue l’attivita’ di monitoraggio prevista dal presente

articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione

come condizione di procedibilita’ nei casi previsti dall’ art. 5,

comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Per le finalita’ previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini

statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di

cui all’art. 3, comma 1, in conformita’ all’art. 15, entro il 31

gennaio di ogni anno.

3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla

cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

 

Art. 15

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Il Ministero, i COA e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei

trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita’

di competenza, ai fini della determinazione, liquidazione e

pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito di imposta,

dell’onorario dell’avvocato ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero e’ titolare dei trattamenti dei dati personali

effettuati mediante la piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e

assicura che tali trattamenti, anche quando effettuati ai sensi

dell’art. 7, comma 4, avvengono adottando le misure necessarie a

garantire il rispetto dei principi di liceita’, correttezza e

trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della

finalita’, di minimizzazione dei dati, di limitazione della

conservazione e di integrita’ e riservatezza e di protezione dei dati

fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformita’

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quando il

trattamento e’ effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di

Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n.

2016/679. Per le finalita’ di cui al primo periodo, il Dipartimento

per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di

impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del

regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel

quale sono individuate:

a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un

adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti

dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione

non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a

dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n.

2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle

operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti

autorizzati, ai fini della verifica della liceita’ dei trattamenti,

per finalita’ di controllo interno e per garantire l’integrita’ e la

riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la

protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche’ il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero

verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

b) gli attributi associati alle identita’ digitali degli utenti

della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente

necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali

necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli

da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti

fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale

trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle

categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.

2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai

sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;

e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle

informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure

poste a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati.

3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati

per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo

di consentire lo svolgimento delle attivita’ e i controlli previsti

dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali

contenziosi.

4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 del

presente decreto, sono trattati esclusivamente per la finalita’ di

cui al comma 1, nonche’, da parte di DGSTAT, per le attivita’ svolte

ai sensi dell’art. 14, ai soli fini statistici, in conformita’

all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e

seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle

«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale»

di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la

protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322.

 

Capo III
Controllo e monitoraggio della spesa

Art. 16

 

Regolazione contabile del credito di imposta

 

1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto

e’ determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito

capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a

decorrere dall’anno 2023.

2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta

riconosciuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, il Ministero provvede

annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare

delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’

speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

 

Art. 17

Monitoraggio della spesa

1. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto
dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per gli
interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti
del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma di cui
all’art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’art.
15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art.
11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse
stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a
compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformita’
all’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di
garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno
precedente e con le modalita’ di cui all’art. 37, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di
controllo, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215


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