CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: opposizione a espulsione, inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio che opera di diritto
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2023, n. 11796
Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte istante è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato.
L’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello stato, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza. In tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione.
Vedi poi anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29880, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all’Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 27/05/2019)
E prima anche Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24102, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio “ex lege”, di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 06/11/2020)
Fonti:
CED Cassazione, 2022
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e la norma di riferimento.
Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
***
Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea) Titolo V
Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
In vigore dal 1 luglio 2002
***
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 30/03/2023) 05/05/2023, n. 11796
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13911-2022 R.G., proposto da:
A.A., difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, Corso di Porta Romana n. 52. -RICORRENTE-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.. PREFETTURA DI (Omissis), in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTI-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni, pubblicata in data 20.11.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A.A. propone ricorso affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Terni, respingendo l’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 170 , ha ritenuto infondata la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa di una parte ammessa al gratuito patrocinio, rilevando che l’opponente non aveva prodotto il provvedimento di ammissione della parte al beneficio di legge e non era legittimato ad opporsi al provvedimento.
Il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’interno e la Prefettura di (Omissis) hanno depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale svolgimento della pubblica udienza.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 , artt. 18 , comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 , 142, 170, 75, 78, 82, 83 e 84, 91 e 92, commi primo e secondo, c.p.c., e del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, sostenendo che nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte è ammessa di diritto al patrocinio a spese dello Stato, non occorrendo alcuna ulteriore prova dei presupposti per accedere al beneficio. Si assume che anche il difensore poteva dolersi della pronuncia, essendo in discussione la sola inosservanza dell’onere della prova dei presupposti per ottenere la liquidazione.
Il motivo è fondato.
Legittimato a dolersi del provvedimento era il difensore della parte, avendo il primo giudice semplicemente dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione per il mancato deposito del provvedimento di ammissione e quindi sull’errata conclusione che, nei procedimenti di espulsione dello straniero, sussisterebbe l’onere della parte di documentare l’ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, sebbene detta ammissione discenda per legge nel concorso dei indicati presupposti.
Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è, difatti, ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Tale regime, originariamente previsto con gli artt. 13 , comma 5, e il D.Lgs. n. 286 del 1998 , 14, comma 4 (soluzione normativa ritenuta non illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 439-2004) trova conferma nel D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 142 e, da ultimo, nel D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 18 , comma 4.
La Corte costituzionale, con pronuncia n. 439-2004, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286, art. 13, come modificato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189 , art. 12 , e del D.Lgs. n. 30 maggio 2002 n. 113, art. 142 , riprodotto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 142, censurati, in riferimento alla Cost., art. 3, affermando che la scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato”, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare nè irragionevole nè lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.
L’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza (Cass. 24102/2022 ): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008 ).
E’ accolto l’unico motivo di ricorso.
Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 30 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2023