CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: SEMPRE OBBLIGATORIA LIQUIDAZIONE COMPENSO

CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: SEMPRE OBBLIGATORIA LIQUIDAZIONE COMPENSO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 16/01/2024) 26/01/2024, n. 2525

In materia di liquidazione del patrocinio a spese dello stato nel giudizio penale, se l’imputato ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dopo lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, il giudice è tenuto a liquidare il compenso per la fase della discussione, a nulla rilevando che il difensore abbia svolto richiesta di rinvio per la discussione ed il giudice abbia concesso il rinvio.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e la norma di riferimento.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

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ART. 82 – Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115
1.    L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2.    Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3.    Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Relatore

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14153/2019 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA PASQUALE (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato A.A. (omissis)

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

-intimato-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERRARA n. 2025/2018 depositata il 31/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Svolgimento del processo

– con ordinanza del 31.10.2018, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta, ex art.170  del DPR n.115 del 2002 , dall’Avv. A.A. avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale in favore dell’imputato B.B., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– Il Tribunale ha osservato che il difensore, dopo l’istruttoria dibattimentale, aveva chiesto il rinvio dell’udienza di discussione e, nelle more della celebrazione dell’udienza, aveva presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

– secondo il Tribunale, il rinvio sarebbe stato chiesto al solo fine di ottenere il beneficio e tale comportamento avrebbe costituito una forma di abuso del diritto, tanto più che dal verbale non emergevano le ragioni per le quali era stato chiesto il rinvio, né il difensore aveva spiegato per quali motivi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse stata richiesta in precedenza;

– infine, dal verbale del 6.3.2017, non si evinceva l’attività prestata dal difensore;

– per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. A.A., sulla base di tre motivi;

– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

– il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1  cod. proc. civ.

– in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato documentazione e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

– è ammissibile la produzione dell’attestazione di conformità dell’ordinanza impugnata avvenuta ai sensi dell’art.372  c.p.c. perché attiene all’ammissibilità del ricorso per cassazione;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.82  e 106  del DPR n.115 del 2002 , degli artt.24 , comma 2 e 3 Cost e dell’art.111  Cost, per avere il Presidente del Tribunale rigettato l’istanza di liquidazione del compenso sol perché il difensore, dopo l’escussione dei testi, aveva chiesto il rinvio dell’udienza di discussione, presentando, nelle more della celebrazione dell’udienza, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; la decisione si porrebbe in violazione del diritto di difesa, tutelato dalle norme costituzionali e sovranazionali, tipizzando un’ipotesi di abuso del processo che non sarebbe ricavabile dall’intero impianto normativo in materia di gratuito patrocinio in favore dei non abbienti. L’art.82  del DPR 115 del 2002  prevederebbe, infatti, l’obbligo del giudice di liquidare il compenso in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, con l’esclusione delle impugnazioni dichiarate inammissibili e delle spese superflue. Nel caso in esame, invece, la richiesta di rinvio dell’udienza per la discussione della causa costituirebbe legittimo esercizio dell’attività difensiva tanto più che il rinvio era stato concesso dal giudice penale nell’ambito della sua discrezionalità;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.2727  c.c., 2729 c.c. e 115 c.p.c., in relazione agli artt.360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza di una condotta abusiva da parte del difensore, desumendola da un procedimento indiziario fondato su elementi privi dei requisiti di gravità e precisione, consistiti nel deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nelle more della celebrazione dell’udienza di discussione del 6.3.2017;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.132  c.p.c. e 134 c.p.c., oltre alla violazione dell’art.111  Cost. per motivazione apparente, in relazione all’affermazione, contenuta nell’ordinanza, secondo cui dalla lettura del verbale di udienza del 6.3.2017 non si evincerebbe l’attività svolta dal difensore, mentre risulterebbe che si trattava di udienza di discussione, in cui il difensore avrebbe rassegnato le sue conclusioni;

– i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati;

– alla base dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato vi è la necessità di assicurare la difesa ai non abbienti, con l’unico limite dell’abuso del diritto nell’ipotesi in cui siano state coltivate impugnazioni inammissibili o sostenute spese superflue;

– negli altri casi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, né sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un’altra, purché sussistano le condizioni per l’ammissione al beneficio;

– nel caso di specie, l’imputato ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso del processo penale, dopo lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, sicché il giudice era tenuto a liquidare il compenso per la fase della discussione;

– l’affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione fosse strumentale, al fine di consentire al difensore

il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è fondata su illazioni e si pone in contrasto con la facoltà, riconosciuta al non abbiente, di richiedere il beneficio senza limiti di tempo, purché ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio;

– del resto, rientra nelle prerogative del difensore, al fine di assicurare il pieno diritto di difesa, richiedere, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il rinvio per la discussione, tanto più che – nella fattispecie – il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, ha concesso il differimento dell’udienza;

– è apparente, poi, perché avulsa da qualsiasi principio di diritto, l’affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione costituiva una forma di abuso del diritto, né è rilevante che dal verbale non emergano le ragioni per le quali era stato disposto il rinvio (il ricorrente sostiene, peraltro, che dai verbali di trascrizione emerge che il rinvio era stato chiesto per l’esame delle prove raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale);

– è, infine, errata l’affermazione secondo cui non vi fosse la prova dell’attività svolta dal difensore all’udienza di discussione, in quanto è sufficiente che questi rassegni le sue conclusioni, considerando che nel processo penale l’arringa difensiva non viene trascritta;

– l’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione in data 16 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.


Cassazione-civile-ordinanza-2525-2024

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