Rileva sul punto, anzitutto, il disposto dell’articolo 81 comma 4 del d.P.R. a mente del quale “È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”. In assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva. A ciò non osta – a prescindere dalla massimazione – il contenuto della decisione n. 185/2016, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. Ne consegue, pertanto, che la cancellazione di diritto dall’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all’avvertimento.
Consiglio nazionale forense, parere n. 8 del 19 aprile 2024