GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DI CITTADINANZA: ADE DICE CHE SI SOMMA

GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DI CITTADINANZA: ADE DICE CHE SI SOMMA: AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA CHE VA COMPUTATO PER IL TETTO REDDITUALE PER L’AMMISSIONE

Quale reddito per il gratuito patrocinio?

Quale reddito per il gratuito patrocinio?

GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DI CITTADINANZA: ADE DICE CHE SI SOMMA PER CALCOLARE IL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO.

In risposta ad un interpello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia (Interpello n. 956-2517 /2020),  l’Agenzia delle Entrate del Molise aderisce alla soluzione proposta e conferma che il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il caso concreto per l’ammissione al gratuito patrocinio

Nel caso concreto, il Consiglio dell’Ordine ha valutato “non possa ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadinanza a far data dal mese di aprile 2019: un tanto, per un importo pari ad Euro 1.280,00 mensili, e di aver avuto il proprio nucleo familiare, sempre nell’anno 2019, un reddito complessivo pari ad Euro 11.520,00.”

Il riferimento normativo

Secondo la disciplina vigente, segnatamente il comma 1 dell’articolo 76 del DPR 115/2002, può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (rectius € 11746,68, al 30 gennaio 2021)».

Il successivo comma 2 della norma del Testo Unico Spese di Giustizia prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante».

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito patrocinio.

Nel citato documento di prassi è stato innanzi tutto chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come definito dall’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La risposta: ADE DICE CHE SI SOMMA

Sulla scorta delle predette argomentazioni l’Agenzia delle Entrate conferma ed adotta la soluzione prospettata dall’Istante: il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto con reddito di cittadinanza che, per effetto dell’erogazione di tali somme, superi il limite di reddito a tal fine previsto.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

Interpello n. 956-2517 /2020

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