CASSAZIONE 2021: EFFETTI RETROATTIVI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Cassazione e gratuito patrocinio
La cassazione, con la sentenza 3050/2021, ritorna sulla retroattività degli effetti della domanda di ammissione al gratuito patrocinio al momento della proposizione.
Invero, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
La norma sancisce – in sostanza – la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza.
Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire (ne avevamo scritto qui Cass. 24729/2011 e qui Cass. 20710/2017; e – identica a quest’ultima – Cass. 4695/2020).
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza del 2021 e la massima del 2017 della quale conferma il principio.
Avv. Alberto Vigani
per associazione art. 24 Cost.
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Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., (data ud. 04/12/2020) 09/02/2021, n. 3050
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23135/2019 R.G., proposto da:
P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Villeado Craia, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso l’avv. Maria Chiara Morabito.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – resistente –
avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Macerata, depositata in data 8.3.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’avv. P.F. ha adito il tribunale di Macerata, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attività di difesa svolta nell’ambito di un giudizio penale a carico di R.L., ammesso al gratuito patrocinio.
Con decreto 17 settembre 2018, il Giudice monocratico di Macerata ha liquidato il compenso per la sola attività di studio della pratica, pari all’importo di Euro 225,00, oltre accessori.
L’opposizione proposta dal difensore, volta ad ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attività di introduzione e istruzione della causa, è stata respinta dal tribunale, sull’assunto che, alla data dell’udienza del 28.9.2017, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione.
Inoltre, secondo il giudice di merito, a tale udienza il ricorrente era presente in sostituzione del difensore di fiducia e non aveva poi presenziato all’udienza di discussione.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta da P.F. con ricorso basato su un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 109, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda e quindi dal (OMISSIS), per cui l’attività svolta all’udienza del 28.9.2017 doveva essere remunerata, con imposizione del relativo onere a carico dello Stato.
In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti del procedimento di ammissione per verificare la data di presentazione della domanda, poichè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, u.c., prevede non una facoltà, ma un obbligo del giudice di acquisire le necessarie informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia sull’istanza di liquidazione.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva partecipato all’udienza del 28.9.2017, ma ha infondatamente ritenuto che l’avv. P. fosse intervenuto in sostituzione del difensore di fiducia.
Dal verbale prodotto in atti si evince, al contrario, che il difensore di fiducia – avv. Cricenti – non era comparso in udienza e che il ricorrente era stato nominato in sua sostituzione, formulando la richiesta di interrogatorio dell’imputato e riservandosi di produrre documentazione (cfr. verbale del (OMISSIS)).
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata – inoltre – presentata il (OMISSIS), prima dell’udienza del 28.9.2017 in cui l’avv. P. era stato incaricato della difesa d’ufficio.
Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
La norma sancisce – in sostanza – la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020).
La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell’ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell’ordine, è, quindi, incorsa nella violazione denunciata.
Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Conclusione
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale. Si garantisce così, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 03/12/2013)
Fonti:
CED Cassazione, 2017