(Fonti normative) – Le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonchè il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 (G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia.
Per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n.585.
(Costi della procedura ) – I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo il termine “costi” in un significato ampio, comprendono sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.
Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali ( come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti ).
Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.
In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti); il processo in materia tavolare e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.
Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.
Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.
Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie o richiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.
In particolare, il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l’assegnazione o la vendita.
Il valore della causa è quello indicato dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo; la parte che modifica la domanda o che svolge una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al versamento di un contributo integrativo.
Secondo un principio generale, il giudice con la sentenza che definisce il processo condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche la loro compensazione parziale o totale, tenendo conto dell’esito complessivo della lite. Il giudice dovrà tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.
La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonchè le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal magistrato; è altresì tenuto a corrispondere le altre spese relative al compimento degli atti processuali, il cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente all’importo delle spese per la notifica della sentenza.
L’assistenza giudiziaria, corrispondente nel sistema italiano all’istituto del “patrocinio a spese dello Stato” per la difesa del cittadino non abbiente, comporta l’esenzione dal pagamento di alcune spese (cd. “spese prenotate a debito” dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, non vengono corrisposti dall’interessato il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.
Vengono invece anticipati dallo Stato :
gli onorari e le spese dovuti al difensore;
le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonchè le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento dell’incarico;
le spese per la pubblicià legale dei provvedimenti del magistrato;
Lo Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme nei confronti della parte soccombente, può rivolgersi nei confronti della parte ammessa al patrocinio, quando la stessa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese ovvero nei casi di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle ipotesi di cancellazione o di estinzione della causa dal ruolo per inattività delle parti o per la inosservanza degli adempimenti di legge.
Il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale, affidamento prole, provvedimenti in materia di potestè genitoriale, ricorso per nomina amministratore di sostegno), è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità , ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all’apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonchè ad enti od associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione.
Sono escluse dall’ammissione al patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistent
Non è prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va, tuttavia, rilevato che i termini stabiliti per la decisione sono brevi (10 giorni) e che secondo un principio generale, deducibile anche dalle norme sul patrocinio, nei casi urgenza l’organo destinatario dell’istanza di patrocinio deve decidere immediatamente.
E’ in elaborazione presso il Ministero della giustizia un formulario per la presentazione dell’istanza di assistenza giudiziaria, dopo le innovazioni introdotte in materia dai recenti interventi legislativi. In alternativa puoi già trovare un esempio di istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato cliccando qui.
L’interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, senza usare formule prestabilite, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, con istanza che deve sottoscrivere a pena di ammissibilità.
La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dall’art. 38 DPR 2000/445 (la sottoscrizione deve avvenire in presenza di un dipendente addetto all’Ufficio, ma l’istanza può anche essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
L’istanza può essere trasmessa per fax o per via telematica, con il rispetto delle formalità previste per tali incombenti.
L’istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere a pena di inammissibilità:
la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già instaurato;
le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
una dichiarazione dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con la specifica indicazione del reddito complessivo a tal fine valutabile;
L’istanza deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
L’interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto indicato nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa.
L’istanza di patrocinio deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal suo difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell’ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede il magistrato dinanzi al quale pende il giudizio, ovvero se il processo non à pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito.
Se si è nella fase del giudizio di cassazione, è competente il consiglio dell’ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Entro il termine di dieci giorni il consiglio dell’ordine ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non superiore al limite stabilito e se le pretese che l’interessato intende far valere non sono manifestamente infondate.
Nel caso in cui l’azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere presentata o deve pervenire all’ufficio del magistrato procedente che provvederà al riguardo.
Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l’istanza viene comunicata all’interessato e al magistrato.
Se l’istante è in stato di detenzione, la copia del decreto viene notificata con il rispetto delle formalità specificatamente enunciate dal codice di procedura penale.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.
Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.
Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.
L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine tenendo conto delle attitudini, dell’esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell’attività e dell’assenza di sanzioni disciplinari.
L’inserimento nell’elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.
Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309 codice procedura civile). L’inosservanza dell’obbligo ha rilevanza disciplinare.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la esenzione dal pagamento di alcune spese e la anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come previsto dall’art. 131 del T.U. 2002/115. Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste dalla legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte; sono invece escluse le spese per le consulenze stragiudiziali.
L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico.
Spese ed onorari vanno liquidati anche all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.
Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato dagli interessati.
Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare.
Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve farsi riferimento all’art. 108 del T.U. sulle spese di giustizia; l’ammissione al patrocinio determina, tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla disciplina generale.
La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato non prevede un patrocinio parziale.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e comunque connesse (per es. esecuzione).
Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato procedente revoca il provvedimento di ammissione.
Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.
L’ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica competente per l’eventuale apertura di un procedimento penale.
Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell’autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.
Per l’ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull’ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio.
La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato.
Se il consiglio dell’ordine competente respinge o dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio, l’interessato può rinnovare la domanda al magistrato competente per il giudizio, il quale decide con decreto.
Con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 (in G.U. n. 96/2001) è stata introdotta la difesa di ufficio obbligatoria nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei minori, nonchè nei procedimenti in materia di potestà genitoriale (limitazioni della potestà e decadenza).
La disciplina, che necessità di norme integrative per la sua concreta applicazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2003 (decreto legge 2002/n.126).
Fino a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n. 184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e procedimenti di adozione) trova applicazione la disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo quanto previsto dall’art. 143 dello stesso T.U., il quale pone a carico dello Stato :
gli onorari e le spese spettanti all’avvocato e ai consulenti tecnici di ufficio e di parte;
le indennità e le spese spettanti a magistrati, pubblici funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
le spese e le indennità spettanti ai testimoni e ai notai;
Per i procedimenti in materia di potestà genitoriale trova applicazione la disciplina relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dello Stato e sono liquidati dal magistrato procedente.
E’ ammessa opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse dal pubblico ministero
Le spese sono regolate secondo la regola generale.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo, dell’inabilitando o dell’ausiliario del magistrato sono invece anticipate dallo Stato.
Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei curatori, qualora il magistrato accerti il superamento dei limiti del reddito previsti per l’ammissione al beneficio nei processi civili, tenendo conto della documentazione presentata o degli accertamenti dell’ufficio finanziario.
Tratto da Commissione Giustizia della Comunità Europea
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E’ vero che se si sceglie una separazione consensuale il patrocinio gratuito non copre le spese? Mi è stato detto che vale solo per la giudiziale.
Grazie per l’aiuto.
Saluti.
Di Marco.
Come dicevo qui, NULLA OSTA A PROPORRE DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON L’AUSILIO DI UN LEGALE. Non vi è quindi preclusione al gratuito patrocinio.
Cordialità .
Alessio Alberti
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Salve, se il mio compagno non vuole pagare l’avvocato a mia figlia, che non è la sua, come bisogna fare? Anche se si trova sullo stesso stato di famiglia? Spero che potrete darmi una risposta urgente. Grazie.
Anna.
Salve, potrebbe precisare se sua figlia è minorenne?
Grazie.
Alessio Alberti
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Salve ho in corso una separazione con il mio ex marito, il quale vuole riprendersi con la forza la vettura di sua proprietà (attualmente a me in uso) se io non effettuo subito a mie spese il passaggio e l'assicurazione.. cosa devo fare? Tengo a precisare che non dispongo di adeguati redditi propri per poter far fronte a tali spese e che non si tratta di un'ordinanza del giudice.. grazie in anticipo.
Maria
Salve Maria,
proponga al legale che la assiste con il gratuito patrocinio di formulare istanza al giudice affinchè le assegni anche uno dei veicoli.
Si faccia consigliare dal collega che già la rappresenta su come meglio formulare la richiesta al magistrato affinchè le dia un provevdimento temporaneo.
Cordialità .
Alessio Alberti
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Buon giorno,
la mia compagna e’ stata chiamata in causa (querelata) per “appropriazione indebita” a causa della mancata restituzione di un computer/registratore fiscale a noleggio.
Il detto computer non e’ stato restituito in quanto il noleggiatore non ha provveduto alla chiusura fiscale della macchina e alla richiesta telefonica gli e’ stato detto di attendere. dopo sette mesi circa la denuncia con inizio del procedimento. Se restituisce adesso la macchina decade la denuncia?
E un legale del pubblico patrocinio le dice che deve pagare le spese per il legale e che non ha diritto al patrocinio fino a quando non si va dal giudice, e vero questo?
Grazie in anticipo delle risposte.
Distinti saluti.
Franco
Salve Francesco,
Le preciso che ogni querela può sempre essere ritirata dal querelante se il reato non è anche perseguibile d’ufficio. Il caso che interessa la sua compagna permette il ritiro della querela. Se lei, o meglio il suo legale, concorda per il ritiro della querela dopo la restituzione del bene, tutto potrà trovare conclusione.
Potrà quindi nominare all’uopo un avvocato con il patrocinio a spese dello stato se ha un reddito inferiore a € 10.628,16 maggiorato di € 1.032 per ogni familiare a convivente.
La nomina del legale con il beneficio può sempre avvenire dall’appresa notizia del procedimento e quindi almeno dall’elezione di domicilio.
Cordiali saluti.
Alessio Alberti
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Salve,
la mia ex, per la seconda volta, utilizza lo strumento del Patrocinio Gratuito per portarmi in Tribunale. Già nella prima occasione, che ho vinto, esistevano delle perplessità sulla sussistenza dei requisiti per poter usufruire di questa agevolazione, ma non ho ritenuto opportuno entrare nel merito.
Ora però non intendo sorvolare per cui vorrei sapere a chi denunciare che la Sig.ra vive con la madre (pensionata) dal 2007 ad oggi., anche se dichiara di essere residente in altro abitazione, che mio figlio non ha mai visto in quasi 3 anni di separazione. A giorni dovrei incontrare il mio legale per discutere sul da farsi, vorrei ricevere maggiori informazioni possibili, cosi da discuterne con questi. Grazie
Cordialità .
Vic.
Salve Vic,
Lei mi dice che da informazioni in suo possesso risulta sua moglie non abbia i requisiti per l’ammissione al beneficio. Lei può quindi prendere atto di quanto dichiarato nel processo e, se sussistono i presupposti di cui parla, può darne comunicazione alla procura perchè compia gli accertamenti del caso.
Si faccia consigliare dal suo avvocato per evitare di commettere calunnia.
Cordialità .
Alessio Alberti
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Salve,vorrei porre una domanda.
Nel 2008 mio fratello e mio nipote mi hanno picchiato e mandato in ospedale con prognosi di pronto soccorso in giorni 23. Ho fatto denuncia contro di loro e quando sono stata chiamata a marzo del 2010 x la prima udienza mi sono presentata senza avvocato perchè (e non ricordo chi me lo disse), essendo parte lesa, per curare i miei interessi in fatto di difesa sarebbe bastato il pubblico ministero; così è stato, almeno per la prima udienza.
Ora, ci sarà la prossima udienza a febbraio e vorrei sapere se devo continuare ad affidarmi al p.m. o devo incaricare un avvocato. Se dovessi scegliere un legale lo cercherei d’ufficio e con il gratuito patrocinio in quanto disoccupata.
Potete consigliarmi un legale di Roma o zone dei castelli romani, visto che io vivo vicino a Marino?
Grazie mille.
Cordialità .
Giusy.
Salve,
vorrei sapere, se viene svolta un attività solo stragiudiziale per una persona che dopo l’attività è stata ammessa al gratuito patrocino revoca il mandato dopo l’ammissione, l’avvocato può chiedere gli onorari per l’attività stragiudiziale?
Grazie mille.
Cordialità .
Sergio.
Caro Sergio, salve.
Le segnalo che il DPR 115/2002 preve l’ammissione al gratuito patrocinio solo per le attività giudiziali. Le attività stragiudiziali sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato solo per le attività transfrontaliere.
Qualunque incarico ad un legale in sede stragiudiziale deve perciò essere ritenuto di spettanza al cittadino e non sostenibile con sostegno dell’erario. Devo però segnalare che l’attività stragiudiziale prodromica ad un percorso processuale (ad una causa) si liquida usualmente ricomprendendola all’interno di quanto conteggiato in nota spese da depositare in giudizio. Si dovrebbe perciò tener conto se il Suo processo era già iniziato o meno e se l’attività processuale era intesa come essenziale al processo per cui è ammissione al gratuito patrocinio.
Cordialità .
Alessio Alberti
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In caso di decesso dell’Avv.che assisteva il cliente in una causa civile con il gratuito patrocinio, l’erede può richiedere la parcella del lavoro svolto?
E se si, a chi si deve rivolgere?
Grazie
Enza
Cara Enza,
di certo puoi chiedere sempre la parcella per la prestazione resa da un avvocato, ma solo se questa è stata stilata.
Se il legale che assisteva con il gratuito patrocinio è deceduto, non necessariamente può esser stata richiesta la liquidazione delle sue competenze.
Dovresti magari richiedere allo studio ove questi lavorava se hanno proposta istanza di liquidazione e, in quel caso, di averne copia.
Spero di esser stato utile.
Cordialità .Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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Gent.mo Avv.,
vorrei domandarle se l’imputato in un processo penale davanti al giudice di pace, ammesso al gratuito patrocinio, con decorrenza dalla terza udienza (totale di sei udienze, hanno sentito testimoni) deve pagare la parecella all’avvocato e le spese processuali (perchè è stato condannato al pagamento delle spese dal giudice) per le udienze precedenti rispetto alla data di ammissione al patrocinio gratuito? Grazie.
Lucia.
Gentile Lucia,
Le confermo che la liquidazione delle spese con il gratuito patrocinio vale solo dal momento dell’ammissione al beneficio: per l’attovtà precedente vale l’incarico conferito al legale da parte del cliente.
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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Quindi, se ho capito bene, l’avvocato può chiedere la sua parcella per il lavoro svolto prima dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Grazie
@Lucia
Cara Lucia, hai ragione. Ma deve essere però compatibile con il tariffario forense.
Distinti saluti.
Staff
Gentile Avvocato.
mi sono separata da mio marito da 6 mesi (in separazione consensuale).
Il giudice ha deciso che una delle due auto doveva rimanere a me.
Come da richiesta del mio ex marito mi sono intestata la vettura.
Il problema è che lui parecchi anni fa ha levato l’assicurazione intestata a me e l’ha messa a suo carico.
Mi hanno chiesto 2500 € per assicurare l’autovettura, ma io non posso pagarli.
Non mi passa gli alimenti come dovrebbe e io ho 3 figli da crescere seppur lui non li prenda mai con se.
Ho lavorato 20 per lui e ora non ho nessuna entrata.
insomma..mi sta davvero rovinando.
Posso richiedere la categoria che aveva mio marito all’assicuratore??
Per quanto riguarda gli alimenti ho esposto denuncia, ma onestamente non so se ho fatto bene. Sono sicura che lui si accanirà ancora di più.
Grazie per la gentile attenzione.
Didi.
Gentile Didi,
Le preciso che Lei ha diritto a chiedere l’assistenza con il gratuito patrocinio se il suo reddito è inferiore a € 10.628,16 e ad esso non va computato in sommatoria il reddito dell’ex amrito in quanto soggetto in conflitto di interessi: potrà quindi sia farsi assistere per le modifiche delle condizioni economiche di separazione che per la costituzione di parte civile nel procedimento penale per mancato asoolvimento degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). Non credo che Lei abbia perciò errato a presentare esposto in merito all’inadempimento, seppur questo significhi l’intensificazione delle ostilità nel caso di un rapporto conflittuale.
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
e in materia di separazione e divorzio QUI: https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-alla-separazione-ed-al-divorzio-con-il-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Può anche vedere questo articolo che descrive il problema in generale: “ACCORDI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI: COME MODIFICARLI E COSA COSTA?“.
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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Gentilissima Associazione Art. 24,
se io non ho superato il reddito, ma ho la casa di mia proprietà , posso chiedere all’avvocato che la sua parcella venga sostenuta dal patrocinio gratuito?
Grazie.
Distinti saluti.
Antonella.
Gentile Antonella,
Le preciso che il reddito di riferimento è quello imponibile, che non necessariamente coincide con quelle risultante dall’ISEE. Ne abbiamo parlato QUI (https://www.avvocatogratis.com/2009/10/gratuito-patrocinio-definizione-di-reddito-imponibile/) con riferimento appunto alla circolare della stessa Agenzia delle Entrate che ne da interpretazione.
Pertanto, Le significo che l’immobile di proprietà influisce alla determinazione del reddito imponibile ma non necessariamente determina l’esclusione dal beneficio di Stato: bisogna verificare caso per caso se il suo reddito è davvero inferiore o superiore al limite di legge, ovvero ad € 10.628,16 per nucleo familiare (maggiorato di € 1.032 per ogni familiare a carico nel patrocinio penale).
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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@admin
peccato solo che il reddito isee non tenga conto ne dell’assegno di mantenimento alla ex moglie e figlio ne dell’affitto che sono costretto a pagare in nero… con 1100 euroo netti di stipendio togliamo 465 euro di mantenimento come pago un avvocato per far valere i miei diritti? La mia ex lavora in nero e guadagna il doppio di me, ma il giudice ha stabilito quella cifra per il mantenimento…siamo sempre noi padri a prenderlo in quel posto.
Gentile Avvocato,
volevo sapere, se avessi bisogno di chiedere il patrocinio gratuito più di una volta, posso farlo?
Visto che dovrei fare due ho tre cause, ognuna diversa dall’altra, vorrei essere sicuro di poter chiedere il patrocinio gratuito in qualsiasi momento.
Spero in una vostra risposta ed in attesa la ringrazio.
Cordialità .
Michele
Gentile Michele,
nulla osta ad ottenere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ogni qual volta se ne ravveda l’esigenza in presenza dei requisiti di legge. Le ricordo che, per le cause civili, è necessario vi sia la
della pretesa da azionare da parte del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
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Buonasera,
volevo sapere se il gratuito patrocinio richiesto per divorzio copre anche le spese per eventuali denunce-querele per abbandono di minore e mancato mantenimento?
Questo sito parla molto dell’istituto ma nello specifico è complicato, qualcuno puo darmi una risposta?
Visto che sono stata assistita da un avvocato col gratuito patrocinio per il divorzio, cosa devo fare quando oggi mi presenta un conto di oltre 3.ooo,oo euro?
Grazie.
Distinti saluti.
Barbara.
Gentile Barbara,
Le segnalo che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere specifica per ogni procedimento e non può essere estesa per analogia o similitudine a processi correlati.
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
In merito alla richiesta del collega Le consiglio di verificare con lui il riferimento della parcella alle specifiche pozioni per cui essa è stata redatta: quanto è stato oggetto di ammissione di patrocinio a spese dello Stato sarà liquidato dalla Cancelleria del Campione Civile, per altro vi dovrà essere specifica ed esatta quantificazione.
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
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Gent Avvocato, sono stato convivente dal 2004 al 2010 con una donna non lavoratrice. E’ nato un bambino che ora ha 6 anni. Per problemi economici ho venduto la casa e siamo andati a vivere in affitto. Da 2 anni non ho reddito e vivo con i soldi della vendita della casa. Purtroppo a gennaio 2010 dopo un solo mese di convivenza in affitto, sono andato via per troppi litigi, e vivo ospite da mia sorella. Pereò pago affitto, bollette, e 700 Euro alla mia compagna. Non ce la faccio più ma lei non vuol sentire ragione e mi sta mettendo il bimbo contro. Il contratto d’affitto è a mio nome. Per inciso una verifica della finanza mi porterà a breve a avere gli oneri di una grossa multa. Poichè la mia compagna era coinvolta nella ditta, mi sono impegnato a pagare la sua parte di multa. Ma se faccio una cosa non posso fare l’altra. Mio reddito 2009 2000€. Lei non lavora. I suoi genitori abitano sopra di lei e hanno una casa grande. Non riesco a parlare con la ex in quanto vi è una grande conflittualità .
DEVO ASSOLUTAMENTE FARE QUALCOSA.
Se riesce ad aiutarmi gliene sarei eternamente grato.
Cordialità .
Fiorenzo
Gentile Fiorenzo,
a grandi linee mi pare che Lei possa avere i requisiti per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nella vicenda tesa a definire il rapporto con la compagna (sarà però necessario verificare puntualmente la sua documentazione reddituale).
Può rivolgersi all’Ordine Forense della Sua città e consultare gli elenchi degli avvocati abilitati.
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Per quanto concerne l’affidamento di suo figlio La rinvio invece alla Guida Breve all’Affido Condiviso dei figli che trova QUi. https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-allaffidamernto-condiviso-dei-figli/
Mi pare che in questo momento Le posso solo consigliare di farsi assistere da un collega che la aiuti a gestire il rapporto in essere anche nell’interesse del minore.
Spero di esserLe stato comunque utile.
Alessio Alberti
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Gentile Avvocato,
ho assoluto bisogno di sapere se una figlia di primo letto puo’ chiedere gli alimenti alla matrigna.
Dico questo perchè nel gennaio e’ venuto a mancare il padre ed e’ rimasta sola nella casa con la matrigna.
Sul certificato di stato di famiglia e’ sempre risultato a loro carico e per di piu’ la matrigna ha ereditato con testamento tutto l’usufrutto dei beni immobili e mobili, pensione di reversibilita’ ecc.ecc.
Tengo a precisare che questa ragazza, dopo la morte del padre, e’ stata visitata da medici legali perche’ io gli ho fatto la richiesta per una pensione di invalidità perchè lei non e’ tanto normale: e’ risultato un ritardo mentale di media entità , con la non capacita’ delle funzioni IADL.
Ora, avendo fatto anche la visita di controllo con la commissione inps, aspettiamo il risultato definitivo.
Intanto perè io avevo pensato di chiedere gli alimenti alla matrigna perche’ questa ragazza non ha mai percepito nessun reddito ed è sempre stata a carico del padre ed ora ora risulta a carico della matrigna stessa.
Ecco perchè chiedo a lei un suo parere anche per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Spero quanto prima una sua risposta al quesito, nel frattempo la ringrazio e la saluto
Michele
Gentile Michele,
ho letto il suo quesito e le rispondo che sarà necessario verificare se la figlia affetta da ritardo mentale sia , o meno, stata adottata dalla seconda moglie del padre. Se è stata adottatta avrà tutti i diritti di un figlio naturale, compreso l’obbligo alimentare.
Diversamente sarà necessario esaminare nello specifico al questione.
Ad ogni modo, se sussistono i problemi di ritardo mentale accennati, riterrei opportuno provvedere alla richiesta della nomina di un Amministratore di Sostegno che, dopo l’accettazione dell’incarico, potrà farsi autorizzare dal Giudice Tutelare tutte le azioni in difesa della beneficiata. La richiesta può essere promossa con il gratuito patrocinio.
QUI di seguito le riporto il link per scaricare la Guida breve all’Amministrazione di Sostegno con il Gratuito Patrocinio: https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-breve-allamministratore-di-sostegno-con-il-gratuito-patrocinio/
Può quindi rivolgersi all’Ordine Forense della Sua città e consultare gli elenchi degli avvocati abilitati.
Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Alessio Alberti
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salve volevo sapere, in caso di abbandono della causa per intervenuto pagamento, la parcella del gratuito patrocinio va sempre presentata? ed ancora, la persona ammessa al gratuito patrocinio è tenuta a pagare le spese e gli onorari nei limiti della somma ottenuta, a titolo di rimborso alla Stato?
Salve,
vorrei cortesemente delle delucidazioni e riferimenti giurisprudenziali e normativi. Un avv. ha prestato assistenza legale senza essere iscritto a gratuito patrocinio. Dopo la revoca ha fatto un decreto ingiuntivo per farsi pagare dal cliente. Cosa fare ora, cosa muovere nelle eccezioni al decreto? L’avv. che ha revocato come deve essere pagato? Il gratuito patrocinio vale per tutto il grado o oppure si esaurisce in un’unica udienza o fase?
Grazie.
Silvio
Gentile Silvio, salve.
Per rispondere al suo quesito prioritario sarebbe necessario apprendere se l’attività è stata svolta dopo aver presentato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con un avvocato non abilitato. Mi pare invero che, diversamente, il problema non si evidenzierebbe poiché ogni avvocato può prestare la propria attività non desiderando o non potendo avere l’abilitazione alla difesa dei non abbienti.
Tuttavia, anche nel primo caso, la questione non si può porre perché l’ammissione può svolgere i suo effetti solo per il futuro e non retroattivamente. Ogni attività antecedente alla delibera od al provvedimento giudiziale di ammissione è e resta a carico dell’assistito.
Quindi possiamo solo immaginare ipotesi di non comprensione di intenti e volontà fra cliente ed avvocato. Per questo motivo sarà forse necessario avere qualche precisazione in più per poter dare puntuale risposta alla questione posta.
Resto in attesa di leggerla.
Per il resto Le indico la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinioâ€; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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Alessio Alberti
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Buonasera Avvocato.
Ho appena consultato il sito per “Requisiti sul gratuito patrocinio”, sono una mamma di 44 anni divorziata con una figlia di 21 che studia all’universita’.
Circa 3 mesi fa mi sono recata da un legale che fa parte degli avvocati che rientrano nel patrocinio, avevo necessita’ di assistenza.
Il primo dicembre 2010 divento proprietaria di un immobile (piccola e vecchia casa) donatami da uno zio ammalato che viveva in un ricovero.La casa e’ occupata da 2 persone che non pagano affitto, gia’ da mesi prima mio zio gli aveva detto di andare via.Ho saputo che non esiste regolare contratto, ma queste persone non vogliono avere nessun incontro con me nonostante io sia la proprietaria, per cui mi impediscono di regolarizzarli o di andarci a vivere io.
Avevo presentato doc al legale per presentare richiesta gratuito patrocinio.
premetto che lavoro come impiegata e pago un affitto di euro 470,00 (da 3 anni)con regolare contratto. Non ho mai fatto denuncia dei redditi in maniera tale da scaricare almeno le spese mediche.
Ho parlato con l’avvocato 3 volte con app.to la sera tardi, come se fosse una cortesia, dopo un mese di ripetute chiamate senza risposta riesco finalmente ad avere un altro app.to e ho ritenuto opportuno chiedere se fossi rientrata nel patrocinio gratuito, (visto che l’avvocato non mi faceva sapere niente), mi dice che non sono rientrata, e vedendo la mia faccia dispiaciuta mi dice con tono alto e scortese di pagare il disturbo e di lasciar perdere tutto.
l’unica cosa che ha fatto in 3 mesi e stata una lettera raccomandata (a spese mie ovviamente) dove io comunicavo agli inquilini che ero la proprietaria dell’immobile che stanno occupando.
In ogni caso avrei sostenuto le spese io pur di risolvere la situazione, ma forse l’ho trovata in una giornata no per cui credo proprio di dovermi rivolgere ad altro avvocato.
Quali spese dovro’ sostenere per il disturbo di una lettera?
In attesa di una sua risposta,
La Saluto Cordialmente
Graziella
Gentile Graziella, il gratuito patrocinio è ammissibile solo per l’assistenza processuale e, pertanto, l’attività stragiudiziale quale la consulenza resta a carico di chi si rivolge ad un legale. Questi potrà chiedere il proprio compenso in ragione dell’attività svolta e del tariffario forense (computato tra un minimo ed un massimo).
Si potrà poi chiedere il visto di congruità al competente ordine degli avvocati o chiedere al medesimo di attivare la commissione di conciliazione qualora vi siano contestazione sul domandato.
Distinti saluti.
Staff.
Gentilissimo Staff, vorrei porre alla Sua attenzione un quesito in relazione ai requisiti rischiesti per essere ammessi al gratuito patrocinio.
sono una studentessa universitaria , non lavoratrice, e di conseguenza il mio reddito dovrebbe essere quello del nucleo familiare anagrafico(giusto?), che di per se non mi consente di accedere al gratuito patrocinio; senonchè tuttavia esattamente un anno fa, all’incirca, ho cambiato domicilio, andando a vivere con mia sorella e il marito, che non ha un contratto di lavoro, e il cui reddito complessivo mi consentirebbe di acceder al gratuito patrocinio. ciò che non capisco è dove collocare ora la mia posizione per calcolare il reddito, se in quello familiare d’origine o se nel nucleo familiare di mia sorella. In attesa di una Sua risposta, la ringrazio anticipatamente.
Gentile Paola, salve.
Lei già sa che, se l’interessato all’ammissione al gratuito patrocinio vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
Purtroppo per la determinazione del nucleo familiare, che individua la convivenza, si fa riferimento alla residenza anagrafica. pertanto, se lei è ancora residente con i suoi genitori, potrebbe trovarsi contestato il cumulo del suo reddito con i loro.
E, mancando prova di altro domicilio, lei si troverebbe in difficoltà a dimostrare il contrario.
Se invece lei ha anche trasferito la residenza presso la sorella, direi che deve soltanto tener conto di questo nuovo nucleo familiare.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Cordialità .
Alessio Alberti
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Salve,
volevo sapere se si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso in cui, oltre alla casa di residenza, il coniuge possiede due case. Grazie.
Gentile Stefania, salve.
la circolare del ministero parla di reddito imponibile. Pertanto, io farei riferimento alal sua ultima dichiarazione dei redditi a prescindere dal numero di immobili di proprietà (CUD, 730, Unico etc.). Non si deve invece guardare all’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).L’ISEE infatti è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Con quest’ultimo si possono avere differenze sensibili che non consentono la verifica delle condizioni reddituali di legge.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Alessio Alberti
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Salve,
io ho in corso una causa di divorzio per l’ottenimento dell’assegno di mantenimento.
Sono disoccupata e ho il gratuito patrocinio.
Molto probabilmente perderò la causa e vorrei sapere se mi verranno addebitate spese legali o se anche queste sono coperte dal gratuito patrocinio.
Ringrazio in anticipo.
Monica
P.S.
Vorrei specificare che per “spese legali” intendevo dire quelle che dovrei eventualmente rimborsare al mio ex marito, la parcella del suo avvocato in sostanza.
Gentile Monica,
la soccombenza in merito alle spese legali non vede purtroppo la copertura del gratuito patrocinio e perciò esse restano a carico di chi non ha visti riconosciuti i diritti vantati.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Alessio Alberti
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Gentilissimo avvocato, vorrei porre un quesito. Non essendo stata riconosciuta alla nascita dalla mia madre naturale, ho degli obblighi di legge nei suoi confronti? In seguito ad un viaggio in Brasile per affari lei si è fatta ricoverare in ospedale adducendo una caduta e denunciandomi per abbandono di incapace agli assistenti sociali. Premettendo che non ho redditi, in quanto inoccupata, mio marito è disoccupato da vari mesi, ho l’appartamento dove vive la signora in questione e a cui devo l’uso come coniuge superstite, e vivo in affitto. A cosa vado incontro dopo questa denuncia? –avrei diritto al gratuito patrocinio?
Mille ringraziamenti.
Gentile Gabriella,
da quanto racconta non mi pare possano sussistere obblighi a lei facenti carico. Il patrocinio gratuito può essere richiesto per difendersi in ogni procedimento penale, anche in quello che seguisse alla descritta denuncia.
Può quindi domandare l’assistenza di un legale e richiedere il patrocinio gratuito in presenza dei requisiti di legge che mi paiono sussistere.
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Gentile avvocato,
sono una studentessa universitaria, e non lavoro, pertanto non ho sufficienti mezzi per pagare un avvocato. Vorrei sapere se vi sono comunque delle spese che dovrò sostenere io, anche minime, e se posso beneficiare del patrocinio per intentare una causa contro mia sorella, che da 10 anni è nel possesso insieme al marito di un appartamento che da 9 anni abbiamo ereditato con la morte di nostro padre, per cui su esso abbiamo eguali diritti.
Donatella.
Gentile Donatella,
Lei può chiedere la divisione della comunione ereditaria o, quantomeno, il godimento congiunto del bene.
Può quindi domandare l’assistenza di un legale e richiedere il patrocinio gratuito in presenza dei requisiti di legge.
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Salve vorrei porre una domanda, ho ottenuto il gratuito patrocinio e vorrei revocare il mandato all’ avvocato, in questo caso le spese processuali da chi vengono sostenute? sono a mio carico?
Grazie mille e distinti saluti.
Rosa
Gentile Rosa,
Le spese legali sono carico dello stato anche in caso di revoca dell’incarico. Il suo legale dovrà depositare la rinuncia al mandato e farsi liquidare quanto maturato fino alla sua sostituzione.
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Alessio Alberti
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Salve a tutti mi chiamo Massimo ed ho 24 anni, qualche giorno fà ho inoltrato un reclamo alla mia INPS di zona per la lentezza nella lavorazione di alcune pratiche. Il giorno successivo la direttrice dell’Inps ,di zona, mi contatta tramite un suo impiegato e mi inviata a recarmi da loro per il controllo di alcuni documenti. Il giorno successivo la telefonata mi reco all’appuntamento e Appena entrato nell’uffico della direttrice lei chiude la porta e alzando la voce mi comincia da dire che non sò scrivere, che mi avrebbe denunciato per dichiarazioni false perchè nel mio reclamo c’erano delle minime inesattezze , che ero solo uno che per poco che lavora non sà fare nulla, e che visto il mio reclamo mi avrebbe sottoposto a controlli quotidiani di qualsiasi tipo ecc ecc….
Vorrei sapere se posso avvalermi del gratuito patrocinio per esporre il fatto alla sede centrale INPS e se avendo un Isee di 13000€ circa, contando anche il reddito di mio padre, nè avrei diritto.
In attesa di una vostra risposta porgo cordiali Saluti Massimo.
Gentile Massimo, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ricevere in tutte le controversie civili, amministrative e penali che sfocino in un procedimento giudiziale purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi.
Nel suo caso mi pare che si tratti di un esposto/reclamo non giudiziale e che lei non abbia i requisiti reddituali. Credo perciò che non si possa configurare l’ammissibilità , salvo che non si tratti di vicenda penalmente rilevante e lei abbia dei familiari a carico che permettono l’innalzamento del tetto reddittuale.
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Alessio Alberti
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Ho ottenuto il gratuito patrocinio con un avvoccato per una causa di risarcimento. Dopo due anni ho deciso di affidarmi ad un altro avvocato amico di famiglia revocando il mandato al primo avvocato. Quest’ultimo può richiedermi la parcella?E nel caso in cui mi rifiutassi di pagare può citarmi in giudizio?
Gentile Marta salve,
quanto di competenza del primo legale può essere chiesto allo spirare dell’incarico direttamente allo Stato. Dal momento del nuovo incarico invece vi dovrà essere data comunicazione agli enti ed uffici competenti.
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Ho un verbale di conciliazione in cui l’ex datore di lavoro si impegnava a pagarmi 3000,00 € a rate di 600,00 € a partire da giugno.A distanza di 2 mesi non ho ricevuto niente ed il mio avvocato (vertenza con il sindacato) dice che per fare un pignoramento debba essere io a fare indagini per scoprire cosa pignorare o i conti in banca del debitore. Può essere che sia così ? Vorrei cambiare avvocato usufruendo del gratuito patrocinio,penso di rientrare nelle condizioni.Lo posso cambiare ??
Gentile Giuseppe,
credo nulla osti a cambiare avvocato in ogni momento. Resta fermo l’obbligo di regolare le spettanze del priofessionista con cui si chiude il rapporto. Lei potrà farsi assistere in fase di esecuzione (tale è quella del pignoramento) con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddittuali.
(L) Condizioni per l’ammissione.
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità , ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
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Grazie avvocato per la Sua disponibilità .
Le chiedo però.se debba essere io ad indagare sui beni da pignorare e non debba essere lo stesso legale per cui lo pago a farlo,è questo il contezioso che ho con il mio legale. Cordialmente Giuseppe
Buongiorno. Ho ricevuto una notifica dal tribunale per mancato pagamento dei contributi dipendenti per la mia vecchia ditta ormai chiusa. Mi dicono che mi hanno affidato un avvocato per il patrocinio gratuito che io subito contatto ed incontro. Alla fine del colloquio l’avvocato mi dice che gli devo portare 250 euro per il suo servizio. Premetto che io sono disoccupata e il mio reddito isee è di 7500 euro. Cosa devo fare??? Devo contattare un altro avvocato??? perchè devo pagare se si chiama gratuito patrocinio???
Grazie mille della sua risposta.
Gentile Vanessa, le segnalo che le hanno assegnato un avvocato d’ufficio per la sua difesa penale e non un avvocato con il gratuito patrocinio. Quest’ultimo dev’essere infatti richiesto con apposita istanza e non viene fornito automaticamente. aggiungo che l’avvocato ufficio è oneroso e deve essere pagato se non si chiede ed ottiene il patrocinio a spese dello stato, sussistendone i requisiti reddituali.
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Buon giorno, premesso che ho una causa in corso ed usufruisco del patrocinio gratuito, poichè non sono soddisfatto dell’operato del mio legale chiedo: posso io cambiare legale continuando ad usufruire sempre del patrocinato gratuito.
Grazie
Distintamente.
Giuseppe
Gentile Giuseppe, la risposta è certo che sì, sempre. Dovrà però chiedere di essere assistito da un altro legale abilitato al patrocinio a spese dello Stato.
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Salve,
il mio reddito ISE e di 7987 euro; posso usufruire del patrocinio gratuito??
Grazie mille.
Vive cordialità .
Stefano
Gentile Stefano,
non deve fare riferimento al reddito ISEE ma a quello imponibile: sono due cose diverse.
Per la definizione di reddito imponibile veda anche questo nostro articolo: https://www.avvocatogratis.com/2010/11/gratuito-patrocinio-la-cassazione-restringe-laccesso/
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Salve, premesso che di legge ne sò veramente poco vorrei raccontarLe la mia storia (in modo da farLe avere un quadro completo o quasi) e infine porLe una domanda. I miei genitori anni fà non potendo permettersi un avvocato per una causa civile hanno chiesto il gratuito patrocinio; conoscevano già un avvocato e hanno firmato dei documenti chiedendo il gratuito patrocinio affinchè fosse lui a rappresentarli durante le udienze. Fin qui tutto bene, finchè un giorno il suddetto avvocato non si riesce a capire il come, il quando e soprattutto il perchè non ha presentato i documenti del gratuito patrocinio, la causa venne persa e ora a distanza di anni, i miei genitori si trovano a dover pagare le spese dell’avvocato della parte che ha vinto la causa. Arrivo ora alla mia domanda, i miei genitori devono pagare queste spese poichè hanno perso la causa, ma se questo avvocato avesse presentato i documenti del gratuito patrocinio a chi ne era di competenza, anche se allora persero la causa devono in egual modo pagare la somma richiesta? Successivamente la causa non andò più avanti. La ringrazio anticipatamente.
Gentile Patrizia,
Le rispondo evidenziandole che il gratuito patrocinio copre le spese legali del proprio legale e non quelle di un’eventuale soccombenza. Se si perde la causa, si dovranno sopportare le spese per cui sarà condanna.
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Salve, premesso che di legge ne sò veramente poco vorrei raccontarLe la mia storia (in modo da farLe avere un quadro completo o quasi) e infine porLe una domanda. I miei genitori anni fà non potendo permettersi un avvocato per una causa civile hanno chiesto il gratuito patrocinio; conoscevano già un avvocato e hanno firmato dei documenti chiedendo il gratuito patrocinio affinchè fosse lui a rappresentarli durante le udienze. Fin qui tutto bene, finchè un giorno il suddetto avvocato non si riesce a capire il come, il quando e soprattutto il perchè non ha presentato i documenti del gratuito patrocinio, la causa venne persa e ora a distanza di anni, i miei genitori si trovano a dover pagare le spese dell’avvocato della parte che ha vinto la causa. Arrivo ora alla mia domanda, i miei genitori devono pagare queste spese poichè hanno perso la causa, ma se questo avvocato avesse presentato i documenti del gratuito patrocinio a chi ne era di competenza, anche se allora persero la causa devono in egual modo pagare la somma richiesta? Successivamente la causa non andò più avanti. La ringrazio anticipatamente.
Salve vorrei avere un informazione.
Sono stata chiamata in giudizio dal giudice di pace dall’avvocato di cui pagai metà parcella.
Vorrei sapere se, non avendo nessun bene intestato, si possono rifare sui miei genitori e sui loro beni?
Posso chiedere il patrocinio gratuito?
Io sono una studentessa universitaria e lavoro part time.
Spero di avere subito la sua risposta!!! Grazie e cordiali saluti.
Licia De Santis
Gentile Licia,
i suoi genitori non possono rispondere delle sue obbligazioni, a meno che non decidano volontariamente di accollarsele.
Lei invece, in presenza dei requisiti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti.
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Buongiorno,
vorrei un’informazione io lavoro part time quindi ho un reddito minimo, ho due gemelli di 3 anni e convivo con il loro padre, per capire se posso rivolgermi al gratuito patrocinio vorrei sapere se il reddito che devo calcolare è solo il mio o se devo aggiungere anche quello del mio convivente, non siamo sposati ma residenti nello stesso posto.
Grazie.
Gentile Paola,
.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
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Buongiorno
dal 2005 non ho più redditi di lavoro, ma solo quelli dell’immobile di proprietà (ca. 700 euro anno). Da un anno ho ottenuto l’assegno sociale mensile dall’Inps di ca. 400 euro /mese.
Per non viver da solo, ospito tuttavia (in coabitazione) nel mio immobile una famiglia straniera (fratello e sorella, con proprio stato di famiglia) che hanno un’attività commerciale alla quale io partecipo gratuitamente come consigliere …consulente.. marketing…un po’ di tutto insomma, ricevendo in cambio tutta l’assistenza di cui ho bisogno (vitto, cura della casa e faccende domestiche,…) come se fossi parte della famiglia.
Il loro reddito è intorno ai 9000-10.000 Euro/anno lordi.
Domanda: posso io essere ammesso al gratuito patrocinio ?
Grazie
Gentile Remo, temo proprio che l’imponibile cumulato del suo nucleo di convivenza la porti oltre il tetto reddituale massimo.
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Salve.
Se il mio legale non e’ iscritto al foro della citta dove si svolge la causa, lo stesso puo’ richiedere il gratuito patrocinio?
Inoltre se il mio legale non mi ha mai messo a conoscenza che c’era questa possibilita’,prima di iniziare la causa,cosa succede?
Vi ringrazio in anticipo e porgo i miei piu cordiali saluti.
Fabrizio
Salve gentile Fabrizio.
nulla osta a nominare un avvocato di un’altra città o anche di un altro distretto di Corte d’Appello per la difesa nel processo. Qualora sia di una differente Corte, le spese di vacazione (transferta) resteranno a carico dell’assistito e non verranno rifuse dallo Stato.
Il legale non ha l’obbligo di mettere a conoscenza il cliente dell’esistenza dell’art. 24 della Costituzione e del DPR 115/2002 (Testo Unico sulel Spese di giustizia). L’avvocato non deve accettare il mandato difensivo per forza e non tutti gli avvocati sono abilitati al gratuito patrocinio.
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Segnalo la recente ordinanza (che riporto qui in calce) con cui il TAR Veneto, Sezione III, rigetta la richiesta di liquidazione delle spese a beneficio del difensore ammesso al gratuito patrocinio richieste al termine della fase cautelare sulla base della tesi che detta liquidazione potrà avvenire soltanto al termine del giudizio di merito. Cosa ne pensate?
N. 00013/2012 REG.PROV.COLL.
N.             01601/2011       REG.RIC.          Â
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2011, proposto da:
……, rappresentato e difeso …., con domicilio eletto presso …..;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;Â
nei confronti di
….., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Ceruti….;Â
per l’annullamento
dell’ammonimento del Questore di Rovigo emesso il 12/2/2011 e notificato il 5/3/2011 n. 73605 cat. 2^ GPS nonchè del decreto prefettizio prot. n. PA02/Area 1^/2011 emesso dal Prefetto della Provincia di Rovigo il 9/6/2011 e notificato al ricorrente il 20/6/2011.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
l’avvocato istante premette in fatto che con decreto n. 32/2011 del 6.10.2011 la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tar Veneto ha ammesso al gratuito patrocinio la controinteressata sig.ra …. nel procedimento giurisdizionale amministrativo in oggetto;
che nell’ambito del procedimento in esame si è già chiusa la fase cautelare con l’emissione dell’ordinanza della Sez. III n. 851/11 depositata in Segreteria il 20.10.2011 con cui è stata respinta la domanda cutelare proposta dal ricorrente;
tutto ciò premesso il citato avvocato ha chiesto la liquidazione a favore dei diritti ed onorari maturati per l’attività difensiva svolta sino alla chiusura della fase cautelare del procedimento.
L’istanza deve essere disattesa posto che il fatto che il legislatore abbia previsto, con il nuovo codice del processo amministrativo la liquidazione delle spese anche nella fase cautelare, non implica, che in tale fase, debbano essere liquidati anche gli onorari già maturati dall’avvocato difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio;
ciò anche perché il collegio ritiene che la liquidazione delle spese a beneficio del difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, per ragioni di economia processuale appare logico che avvengano una sola volta al termine del giudizio di merito; giudizio nel quale, peraltro, il giudice ha anche il potere di rivedere la decisione della commissione di gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), rigetta l’istanza di liquidazione presentata dal difensore della sig.ra ……
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
Â
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Â
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Gentile Claudia,
mi pare assolutamente non condivisibile. Come dire che il primo grado lo liquidiamo dopo l’appello perchè potrebbero essere riformate anche le spese.
In poche parole: ogni scusa è buona per non pagare.
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buongiorno….volevo sapere se per limite di reddito per gratuito patrocinio intendete l’isee o il reddito totale.grazie
Reddito imponibile totale.
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Egregio Avv.to vorrei sapere se il limite del reddito deve perdurare per tutto il
processo o basta al momento della richiesta.
Mi spiego,se ho un reddito inferiore a € 10.000,00 al momento della richiesta
e l’anno successivo ho un reddito di € 12.000,00 posso continuare ad usufruire del gratuito patrocinio.
Grazie per la disponibilitÃ
I requisiti di ammissione deve siussistere per tutta la durata del processo.
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Vale sempre il reddito imponibile totale.
Staff
il mio avvocato mi sta sostenendo per ottenere un assegno di mantenimento dal mio ex marito. Ma mi ha chiesto 50,00 euro per ritirare un documento per inoltrare la pratica, ora me ne ha chiesti altri 100,00 euro per un altro documento. Ma è proprio così che devo pagare queste spese, anche se ho il gratuito patrocinio? L’avvocato sostiene che queste spese non rientrano nel gratuito patrocinio.
Gentile Maria,
l’ammissione al gratuito patrocinio copre tutte le spese del giudizio. Non si deve pagare altro. Diverso è per l’attività extragiudiziale che non è coperta dal beneficio.
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Salve io ho diritto al patrocinio gratuito.
Vorrei intentare una causa per truffa su internet.
Vorrei un informazione.
Se intento una causa per truffa e perdo la causa cioè di denuncio viene assolto le spese legali del avvocato con il patrocinio le paga sempre lo stato oppure li devo pagare io anche se ho perso una causa penale?
Aspetto una vostra risposta.
Cordiali Saluti
La liquidazione delle spese legali segue la soccombenza.
Chi perde, paga. Anche nel gratuito patrocinio.
Distintamente.
Staff
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buongiorno dopo aver fatto una denuncia (2008) al mio ex marito per alimenti per i ns.2 figli,esattamente nel 2012 ce stato il processo,dove mio marito e’ stato condannato a 2 mesi 800 euro di multa piu’ spese processuali.
la mia domanda e’ adesso cosa accade? gli arretrati chi li paga? il mantenimento?
che legge la nostra…………
Diamo supporto solo per materie inerenti il patrocinio a spese dello Stato. Mi spiace.
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Cordialità ..
Staff
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Gentile Avvocato vorrei sapere se io essendo risultante anagraficamente “senza fissa dimora” ma essendo domiciliata a casa di mia madre che supera il tetto massimo per l’accesso al gratuito patrocinio posso comunque farne richiesta. Cordialmente, Nathalie
Buon pomeriggio, vorrei farvi due domande non prima di raccontare (in breve) la mia situazione.
Alle età di 14 anni ho avuto un incidente stradale (sono caduto in una buca) e sino ad oggi non svolgo un lavoro (per ovvi motivi).
Potevo o posso avere diritto al gratuito patrocinio?
Cosa succede se l’avvocato non mi fa presente la possibilità e mi chiede una grossa parcella e cosa posso fare?
Anticipatamente grazie.
Salve Francesco,
Se vi sono i requisti può o poteva avere i requisiti. Nulla si può dire invece dell’avvocato se questo non è stato interpellato sul punto e se non era abilitato. Se le chiede la parcella dop l’ammissione può segnalare la cosa al competente Ordine Forense.
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Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Può anche contattare L’ordine degli Avvocati della Sua città per consultare gli avvocati abilitati al gratuito patrocinio che sono ivi presenti.
Alessio
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Salve, certo puoi chiedere l’ammissione in ogni caso.
Cordialità .
Alessio Alberti
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Salve,ma se io ho degli immobili intestati,posso lo stesso chiedere lo stesso il patrocinio gratuito?
Salve,ma se io ho dei debiti con l’agenzia dellle entrate,posso richiedere il patrocinio gratuito?
Salve Monica,
l’ammissione non dipende dalla proprietà , ma dal reddito che questi le fanno percepire. Deve quindi verificare se questi proventi fanno superare o meno il tetto reddituale previsto di € 10.776,33.
Cordialità .
Alessio Alberti
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l’avvocato da me contattato per l’assistenza di gratuito patrocinio mi ha detto che le spese di raccomandate, copie e quant’altro dovevo anticiparle io. Dovrei intentare una causa di danni al mio appartamento per infiltrazioni d’acqua. Io so che vengono richieste spese sono per spese extragiudiziale e non mi sembra il mio caso.
Grazie della risposta,
CordialitÃ
Franca
Salve Franca,
sono dovute all’avvocato le spese stragiudiziali, ma solo se non sono già comprese nell’attività giudiziale che è stata già promossa.
Cordialità .
Alessio Alberti
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Salve Nathalie,
se non è convivente o coresidente può accedere al beneficio.
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Alessio
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salve, ho bisogno di aiuto, sono tra i moltissimi imprenditori che negli ultimi 15mesi ha subito estorsioni dalla banche perdendo cosi 3aziende di cui una in falllimento, licenziato dipendenti e perso ogni cosa avessi, dagli affetti alle amicizie, rimanendo cosi solo i debiti e null’altro. Non so come andare avanti e non ho risorse per permettermi un assistenza legale per aprire una battaglia legale nei confronti degli istituiti ma soprattutto su quando sarò tenuto a rispondere del fallimento della prima società . Può dirmi se posso ususfruire del servizio di patrocinio gratuito a titolo legale? Grazie
Salve Max.
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Alessio
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salve sono in causa x via di un incidente , ho 2 avvocati 1 x il penale ed 1 x il civile il 1 perchè mi hanno ritirato la patente il 2 x chiedere il risarcimento . Avendo chiesto il gratuito patrocinio x il 1 si può chiedere anche x civile grazie
Salve Corrado,
Le confermiamo che il gratuito patrocinio vale anche per il settore civile.
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Alessio
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Buongiorno,
Vorrei sapere se il gratuito patrocinio può tenere presente del tenore di vita di una persona.
Mi trovo ad avere delle cause con uno straniero il quale pur avendo casa di proprietà , due macchine di cui una mercedes e una comprata nuova da poco, veste firmato (solo in tribuinale da straccione), due figli a scuola privata, perde le cause e paga senza fare piega, ecc….
Ho fatto anche vari esposti ma ancora niente, mi sento preso in giro e non tuttelato dal mio stato che mantengo pagando regolarmente tasse e servizi.
Certo di un Vostro riscontro porgo cordiali saluti.
Salve Ferruccio, la verifica dell’agenzia delle entrate può andare oltre i dati documentali ed accertare il livello reddituale dalle effettive condizioni di ricchezza.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Alessio
Staff
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Buongiorno,
Chiedo un’informazione.
Mio figlio si è separato consensualmente dalla moglie ed ha avuto la sentenza di divorzio.
Attualmente convive con la sua compagna e hanno un figlio di due anni.
Il reddito del 2012 è nullo sia per mio figlio che per la sua convivente.
Il 12 marzo 2013 ha iniziato a lavorare part time presso un’azienda. La convivente non ha reddito.
Il giudice ha chiesto di esibire le buste paga per verificare l’eventuale superamento del tetto previsto per il patrocinio gratuito.
Facendo un calcolo indicativo (siamo in possesso delle buste paga da marzo a settembre ma ovviamente i mesi successivi si possono solo prevedere, considerando anche che il conguaglio a dicembre non è calcolabile in via preventiva), il reddito potrebbe superare lievemente il tetto di € 10.766.
Gentile Nicoletta,
il reddito va computato con riferimento al 31 dicembre 2012. L’anno venturo (entro 30 giorni dalla data dell’ammissione o dal correlato termine annuale) dovrà comunicare il suo reddito per il 2013.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge ma vi è il cumulo obbligatorio con il reddito di tutti i conviventi.
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salve volevo chiederle una cosa. mio fratello vive all estero in germania da un 1 anno e mezzo,in italia era disoccupato da piu di 2 anni non percepiva reddito, ora si trova con una avvocato d ufficio per una causa remota,ma non e questo il punto per poter accedere al gratuito patrocino a chi si deve rivolgere in Germania per tutta la documentazione ?? grazie del servizio da voi proposto cordiali saluti vincio
Sono già presente nella lista relativa al Tribunale di Firenze, tuttavia mi trovo ad operare quotidianamente anche negli altri fori indicati.
Riepilogo per comodità i miei dati:
AVV. PATRZIA DALY
VIA SANT’AGOSTINO 36 – 51100 PISTOIA
TEL. 347/9922179
(2° recapito, Via di Novoli 73/c – 50127 Firenze).
MATERIA DIRITTO CIVILE.
Ringraziando anticipatamente, colgo l’occasione per complimentarmi per la nuova versione del sito.
Avv. Patrizia Daly
Diamo assistenza solo per le attività inerenti il patrocinio a spese dello Stato italiano; la disciplina germanica è leggermente differente.
Per l’Italia veda la Guida Breve in materia che trovi qui:https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile italiano deve avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
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Salve… Chiedo un’informazione. Mio marito e stato licenziato 3 mesi fa, e ha fatto un ricorso all’azienda dove lavorava. Si è appoggiato, con l’avvocato del suo sindacalista. Ora la mia domanda è: Perdendo la causa in tribunale, chi paga tutte le spese? L’avvocato del sindacale che l’ha difeso viene risarcito da mio marito o dal patronato? Grazie.. In attesa di una vostra risposta, porgo i miei saluti….
Gentile Nancy,
ritengo che l’avvocato consigliato dal sindacato sia convenzionato con il medesimo e non assiista con il gratuito patrocinio. Il compenso del legale in quel caso non è pagato dallo Stato ma dall’associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce (e sono fra i servizi forniti con la tessera associativa). Le eventuali soccombenze nel processo restano però sempre a carico della parte che agisce (che ci sia patrocinio a spese dello stato o sindacato finanziatore).
In ogni caso, se volesse essere assistito con il beneficio di Stato, per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere oggi un reddito familiare inferiore a € 10.766,33 e può anche autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla e quindi non serve chiederlo ai vari CAAF).
Potrebbe perciò essere nei limiti di ammissione. Verifichi con il COA la sua effettiva situazione.
Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/
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Avrei bisogno di aiuto, sono separata da 2 anni e mia figlia sta con me nella casa di proprietà di mio marito; quest’ultimo non ha mai rispettato le regole di separazione congiunta con sua figlia e ora mia figlia vuole stare con il padre; mia figlia è bipolare e fino a luglio è stata sotto cura di un neuropsichiatra.
Ora io come mi devo comportare devo lasciare la casa sono disperata non ho un lavoro ho 50 anni l’unica ragione è mia figlia e mio marito l’ha lasciata con i nonni non ho i soldi per pagarmi un avvocato che mi difenda in modo costruttivo il mio isee è 2500 euro, e sono di Ancona; vorrei un legale con patrocinio gratuito saluti.
Roberta Giacchetti
Avrei gentilmente bisogno di una urgente risposta:il giudice ,da quando ha emanato sentenza , quanto tempo per revocare pat . ? E se dopo un anno e mezzo che ha emanato la sentenza, e dopo che gia un anno e mezzo fa mi aveva richiesto i 740 cosa da me subito fornitole, per sua richiesta anche di 740
di anni che non avevo goduto del patrocinio e quindi non me ne ero avvalsa, ora mi richiede del produrre o certificare im merito ai redditi esenti irpef. Ma avendo questo giudice fatto indagini, in quanto nella sua richiesta odierna mi dice che i miei 740 sono corretti , perché chiede a me quanto sopra.??? .questo giudice ha inavviato tutto ciò allorquando lei era in riserva, e la controparte aveva personalmente a lei depositato una segnalazione documenntandole tra le altre cose un proveniente da lui datomi apposta volontariamente e senza sentenza giudice, onde poi fare questa segnalazione. Ma nei redditi da computare al fine arl.76 chevsono esenti da irpef, detta topologia di onere dal computare non vi è. Inoltte detto giudice mi ha chiesto ora quanto sopra, anche per l anno 2015 quando invece la sentenza da lei emanata era a luglio 2014.ma non è solo la g.f. o l ag entrate che può fare queste indagini ?
Diamo supporto solo in materia di ammissione al beneficio di Stato.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).
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Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/
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Volevo sapere se in una causa civile,se una donna separata che ha due minori a carico! E supera di poche centinaia di euro il libero patrocinio! Vale anche per la causa civile e detrazione di 1032 euro ad ogni minore?
Salve Dani,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 (senza aumento per i familiari a carico) e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
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Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
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Reddito lavoro dipendente euro 10.000 in piu percepito prestito da finanziaria per euro 5000 ho diritto al gratuito patrocinio ?
Salve,
per iniziare una pratica l’avvocato mi ha chiesto 350€, nonostante ho fatto richiesta per il gratuito patrocinio; successivamente dopo esserne stata ammessa (in tempi eccessivamente lunghi: 7 mesi) mi ha chiesto altri 30€ per spese di agenzia.
Avrei dovuto pagarli?
Grazie.
Salve Max,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
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Salve Lucrezia,
se si tratat della stessa pratica assolutamente no. Diversamente si dovrebbe dire se si trattasse di pratiche distinte.
Cordialità.
Alessio
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Buongiorno,
Avrei bisogno di un chiarimento, devo capire se sono idoneo ad avere un avvocato con il gratuito patrocinio, ma l’anno scorso ero disoccupato, e quindi per dichiarare il mio reddito ho solo le buste paga a partire da quest’anno, come posso fare?
In oltre La “denuncia” parte da Savona ed io sono di Milano, l’avvocato potrà dunque essere comunque di Milano?
La ringrazio.
Ma è vero che vengono aggiunti 1000 € ad ogni figlio a carico? quindi con 2 figli il tetto massimo passa da 11500 a 13500 circa ?
Salve Lorenzo,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 nel civile, mentre nel penale deve aumentarlo di € 1.032,00 per ogni familiare a carico, e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
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Salve Marika,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
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Alessio
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Buonasera,
vorrei sapere se posso avere l’assistenza gratuita per fare la pratica per diventare tutore di mia madre in quanto e affetta da demenza senile io purtroppo sono disoccupata anche volendo non potrei lavorare perchè sono l’unica che assiste i miei genitori gli unici redditi sono la pensione di papà di euro 516,29 e quella di mamma invalida civile al 100% con accompagno di un totale 1,014,22 (accompagno e pensione ) abbiamo casa di proprietà intestata a mamma non so se fà reddito (non dovrebbe farlo visto le tasse che paghiamo tra tarsi imu tasi e quantaltro) ma sembra che faccia reddito questi sono tutti i nostri averi posso accedere al patrocinio gratuito??
Grazie e distinti saluti.
Veronica Sorrenti
Salve Veronica,
purtroppo, per determinare i redditi da computare nella determinazione della soglia reddituale per l’ammissione al gratuito patrocinio, va utilizzato il criterio del cumulo di tutti i redditi familiari dei conviventi. L’indennità di accompagnamento per alcuni non va tenuta in conto.
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Alessio
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Salve,
nel caso di separaziione dei beni, il reddito viene cumulato? Oppure ogni coniuge conserva il proprio reddito per aver diritto al GRATUITO PATROCINIO?
Distintamente.
Giovanni
Salve Giovanni,
se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In altre parole il reddito del coniuge o dei conviventi si somma a quello del richiedente e, se il risultato non supera il limite di 11.528,41 euro, si ha diritto al gratuito patrocinio. Diversamente, non si può accedere al beneficio. Questo perché si presume che, in ambito familiare, i rapporti di convivenza generino una reciproca assistenza economica; per cui laddove il reddito di uno dei componenti sia insufficiente ad affrontare una spesa, gli altri verosimilmente possono offrirgli un sostegno pecuniario.
Attenzione però: se il processo si svolge proprio contro uno dei familiari o dei conviventi, come nella separazione, i redditi di questi ultimi non contano più e si tiene conto solo del reddito del richiedente. L’esempio più classico è proprio quello di una causa di separazione tra due coniugi: la moglie con un reddito inferiore al tetto del gratuito patrocinio ha diritto all’avvocato a spese dello Stato, a prescindere dal reddito del marito.
In sintesi, qualora nella causa gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, il reddito da considerare è solo quello relativo alla persona che fa domanda di gratuito patrocinio.
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Cordialità.
Alessio
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Cerco su Roma un avvocato che mi assista con il gratuito patrocinio, in una causa di risarcimento danni e ristoro per il furto di brevetti industriali. Già ho un legale civilista, ma ne cerco anche un altro, specialista in brevetti.
Avv. Marco Montozzi in #Roma: http://www.avvocatodomiciliatario.com/cerca-avvocati-per-domiciliazione/avvocati-per-domiciliazioni-a-roma/