NON BASTA L’ISEE PER VERIFICARE L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Quale reddito ISEE per il gratuito patrocinio?
NIENTE ISEE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – A fine 2021 la Cassazione penale, Sent., (data ud. 24/11/2021) 17/12/2021, n. 46159, torna sulla determinazione del reddito ai fini della individuazione della soglia che consente la ammissione al patrocinio a spese dello Stato escludendo il riferimento all’ISEE.
La norma
Quando il richiedente accesso al beneficio presenta domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può omettere di dichiarare alcuna delle fonti di reddito, altrimenti viola il chiaro disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3, che, nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al “reddito imponibile ai fini dell’imposta personale… risultante dall’ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva “.
La Consulta
Come ha già avuto modo di precisare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, che “nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc.”.
Il detto orientamento giurisprudenziale è stato più ripreso dalla medesima Corte di Cassazione che ha chiarito come, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione.
La Cassazione
In conseguenze delle dette ragioni di individuazione dei redditi da utilizzare per la determinazione del raggiungimento della soglia reddituale massima che delimita l’accesso al beneficio di Stato, si deve prendere atto che l’ISEE (acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”) è un metodo per calcolare, valutare e confrontare SOLO la situazione economica di una famiglia e non consente di essere utilizzato per la indivudazione del reddito imponibile di riferimento. Infatti l’ISEE non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia.
In particolare, esso è diverso dal dato richiesto dall’art. 76 del TUSG e non può essere considerato a tal fine: anche perchè, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva è il D.P.R. n. 115 del 2002, si deve fare riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata, che non vengono considerati per la determinazione dell’ISEE.
Pertanto, l’omessa indicazione nell’istanza di ammissione di redditi non presenti nell’ISEE e/o l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l’ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l’effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862).
L’elemento psicologico
Il reato di cui al D.P.R. cit., art. 95 – va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicchè il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante.
Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch’esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.
Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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DPR 115-2002 – Art. 95 DPR 115-2002 (Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
DPR 115-2002 – Art. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)
1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
DPR 115-2002 – Art. 76 (Condizioni per l’ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
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NIENTE ISEE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 24/11/2021) 17/12/2021, n. 46159