Secondo la Cassazione n. 5459/2022, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca “ex tunc” dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all’interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all’art. 170 del medesimo d.P.R..
Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
(Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 09/10/2020)
Fonti: CED Cassazione, 2022
Dunque, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all’esito dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. n. 16117 del 2020; Cass. Sez. Unite n. 4315 del 2020).
per Associazione Art. 24 Cost.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29249-2020 proposto da:
M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ANTONIO VIGANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.E. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1 -violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 384 c.p.c., e dell’art. 24 Cost.) avverso l’ordinanza del 9 ottobre 2020 resa dalla Corte d’appello di Venezia.
L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato mero atto di costituzione.
La Corte di Venezia è stata adita quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 28150 del 2019, la quale aveva affermato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella specie disposta con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa della inammissibilità dell’appello (e non con separato decreto, come prescrive il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136), rendeva comunque esperibile il rimedio generale, dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. Essendo stato nel frattempo rigettato dalla stessa Corte di cassazione, con ordinanza n. 5486 del 2019, il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, già oggetto dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., la Corte di Venezia ha affermato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, disposta a carico del M. nel giudizio di appello comportasse il definitivo accertamento della colpa grave dell’appellante, presupposto necessario e sufficiente anche per la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, senza che neppure rilevasse la compensazione delle spese del giudizio di cassazione motivatamente disposta nell’ordinanza n. 5486 del 2019 in ragione della peculiarità della vicenda di lite.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
E’ stato già riaffermato in questo giudizio il consolidato orientamento secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non va adottata con la sentenza o con l’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 29228 del 2017; Cass. n. 3028 del 2018).
Dunque, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all’esito dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. n. 16117 del 2020; Cass. Sez. Unite n. 4315 del 2020).
Ha quindi errato la Corte d’appello di Venezia a ritenere che la definitività della statuizione di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, disposta a carico del M. nel giudizio di appello comportasse il definitivo accertamento della colpa grave dell’appellante, presupposto necessario e sufficiente anche per la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136. Mentre, infatti, la decisione sulla responsabilità aggravata nello svolgimento dell’attività processuale spetta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice cui parimenti spetta di conoscere il merito della causa, e perciò va esercitata nel provvedimento che determina l’esito della lite da cui si pretenda di dedurre la medesima responsabilità, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, deve essere disposta con separato decreto, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale. Sicchè spetta comunque al giudice della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivare autonomamente, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Non è dunque sostenibile che, a fronte di una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il giudice non debba motivare la revoca del patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato in base a quella statuizione resa nei rapporti tra le parti. A tale conclusione, nel caso di specie, spinge vieppiù la motivazione della compensazione delle spese del giudizio di cassazione adottata nell’ordinanza n. 5486 del 2019 di questa Corte in ragione della peculiarità della vicenda di lite, “connotata pure dalla celebrazione di un procedimento penale – peraltro conclusosi, quanto al dante causa iure successionis delle odierne controricorrenti, con declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato”.
Va dunque accolto il ricorso, e l’ordinanza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022
Ordinanza Cassazione 18.2.2022
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