LA MOTO NON E’ OSTACOLO AI REQUISITI DI REDDITO
La Suprema Corte torna sull’individuazione dei parametri per la determinazione della condizione di non abbienza e, quindi, sui requisiti di ammissibilità al “Patrocinio a Spese dello Stato”: è necessario il rispetto dei soli “limiti di reddito“.
La Cassazione precisa che il Giudice può rigettare l’istanza solo se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte.
Tale esame della capacità reddituale al momento della valutazione dell’istanza deve ritenersi senz’altro possibile anche nell’ambito della procedura di revoca,. La valutazione, peraltro, come richiesto dalla legge, non può e non deve prescindere dalla analitica considerazione di rilevanti circostanze che, in relazione al tenore di vita ed alle attività svolte, consentano di oggettivamente ritenere una capacità reddituale superiore a quella determinata dalla legge (ovvero dall’accertamento induttivo del reddito si deve ricavare l’incompatibilità con il rispetto dei limiti reddituali previsti ogni dal ministero).
Nella sentenza di cui si discute tale compiuta valutazione è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica, ed essendosi desunto da tale circostanza che non si sia in presenza di persona indigente. Ciò senza alcuna considerazione del limite reddituale disposto espressamente della norma che viene sostituito da un riferimento generico alle condizioni di agiatezza non previsto dal legislatore.
Avv. Alberto Vigani
Cassazione penale., sezione IV 15 dicembre 2008 (14-10-2008), n. 46173 – Pres. MORGIGNI Antonio – Z.G. c. MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha ammesso Z.G. al patrocinio a spese dello Stato. Tale atto è stato revocato con provvedimento del 17 gennaio 2006. Il Tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione avverso tale ultimo provvedimento, rilevando che la proprietà di una moto di grossa cilindrata comporta senza dubbio costi di gestione e di manutenzione incompatibili con lo stato di indigenza richiesto dalla legge.
2. Ricorre per cassazione l’interessato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che l’ordinanza che decide sul ricorso deve essere notificata all’interessato entro 10 giorni, ai sensi del. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Tale termine non è stato rispettato e ciò deve determinare la cassazione dell’ordinanza.
2.2 Con il secondo motivo si prospetta che la legge non richiede che l’istanza di ammissione al patrocinio gratuito debba essere accompagnata dalla indicazione dei beni immobili e dei mobili registrati; e che inoltre la titolarità di tali beni non è in sè condizione ostativa all’ammissione al beneficio, che è invece legata a parametri reddituali e non patrimoniali.
3. Il primo motivo è palesemente infondato giacchè il termine di cui all’art. 99, comma 4, richiamato dal ricorrente, è con tutta evidenza puramente ordinatorio essendo finalizzato alla sollecita definizione della procedura, sicchè la sua violazione non implica nullità alcuna, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso.
E’ invece fondato il secondo motivo. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, nel testo novellato dalla L. n. 151 del 2005, prevede la possibilità di revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi.
L’art. 96, ridetto D.P.R. prevede altresì che il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell’istanza deve ritenersi senz’altro possibile nell’ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla.
Tale valutazione, peraltro, come richiesto dalla legge, non può prescindere dalla considerazione di rilevanti circostanze che, in relazione al tenore di vita ed alle attività svolte, consentano di ritenere una capacità reddituale superiore a quella determinata dalla legge. Nel caso di specie tale compiuta valutazione è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica, ed essendosi desunto da tale circostanza che non si sia in presenza di persona indigente. Tale apprezzamento, oltre che incompiuto a causa della limitatezza delle acquisizioni fattuali che lo fondano, fa impropriamente riferimento ad una condizione di indigenza che invece non è richiesta dalla legge che, come si e evidenziato, fa invece riferimento a definiti requisiti reddituali.
Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Napoli.