L’Art. 77 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) stabilisce che “I limiti di reddito (ndr per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio) sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”. Tale disposizione si fonda sul necessario adeguamento della soglia di ammissione all’aumento del costo della vita.
Nell’ultimo aggiornamento dell’aprile 2023, il Ministero ha dichiarato di aver utilizzato per il calcolo la «variazione dell’indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, , l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 parla invece di «biennio precedente».
L’utilizzo del biennio 2018/2020, anziché del biennio 2020/2022, risulta pertanto illegittimo e comporta di fatto l’esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto, considerata la variazione nel biennio 2020/2022. Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero della giustizia del 3 febbraio 2023, che purtroppo adegua il limite di reddito al costo della vita nel periodo 1° luglio 2018-30 settembre 2020.
In ragione di tanto, negli ultimi cinque mesi si sono susseguite cinque interrogazioni parlamentari, quattro alla Camera dei Deputati ed una al Senato della Repubblica. Una di quelle presentate alla Camera dei Deputati è stata invero anche riproposta in risposta orale alla commissione giustizia, dove il viceministro Sisto ha dato riscontro palesando l’errore commesso dal ministero.
Riportiamo di seguito il testo integrale delle interrogazioni e della risposta del ministero. le ultime due sono ancora pendenti ed in attesa di riscontro ministeriale. Si confida possa essere fatto rimedio all’errore di computo dell’aumento Istat.
5 INTERROGAZIONI SU ADEGUAMENTO TETTO PSS A ISTAT 1
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/02/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2023
Stato iter:
21/03/2023
Fasi iter:
RITIRATO IL 21/03/2023
CONCLUSO IL 21/03/2023
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00199
presentato da
DORI Devis
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2023, seduta n. 56
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l’inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;
lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
in Italia il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;
l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce che il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
il 23 luglio 2020 il Ministro della giustizia emanava l’ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;
col predetto decreto il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro, con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2018;
il calcolo sarebbe dovuto avvenire con riferimento al successivo precedente al computo, cioè il periodo dal luglio 2018 al giugno 2020;
al gennaio 2021, pertanto, l’adeguamento faceva riferimento a una situazione di fatto decisamente superata;
successivamente al decreto ministeriale del luglio 2020 non è più stato emanato alcun decreto;
tuttavia, anche solo considerando il periodo tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022, la variazione ISTAT è stata pari al 9,20 per cento;
se ora venisse emanato il nuovo decreto atteso dal gennaio 2023, il limite reddituale sarebbe di un importo pari a 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;
il 27 per cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 15 mila euro;
l’inflazione sta inoltre erodendo il potere di acquisto delle fasce più deboli;
il combinato disposto della mancata emanazione del nuovo decreto biennale e l’utilizzo nel precedente decreto di un biennio di riferimento antecedente, comporta di fatto l’esclusione dall’accesso al regime del gratuito di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto;
nella fascia di reddito nell’intervallo tra i 12 mila e i 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro si può stimare che almeno un milione di persone sarebbero ricomprese con il nuovo decreto –:
se il Ministro interrogato intenda mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all’emanazione in tempi brevi del decreto biennale previsto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio.
(3-00199)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
patrocinio
patrocinio gratuito
potere d’acquisto
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00199&ramo=CAMERA&leg=19
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 72 del 21/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/03/2023
Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/03/2023
Stato iter:
22/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE
22/03/2023
Resoconto
DORI DEVIS
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
RISPOSTA GOVERNO
22/03/2023
Resoconto
SISTO FRANCESCO PAOLO
VICE MINISTRO – (GIUSTIZIA)
REPLICA
22/03/2023
Resoconto
DORI DEVIS
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 22/03/2023
SVOLTO IL 22/03/2023
CONCLUSO IL 22/03/2023
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00556
presentato da
DORI Devis
testo di
Martedì 21 marzo 2023, seduta n. 72
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l’inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;
lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato», disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. All’articolo 77 stabilisce che il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio gratuito deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
il 23 luglio 2020 il Ministro della giustizia emanava l’ultimo decreto biennale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;
col predetto decreto il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro, con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2018;
il calcolo sarebbe dovuto avvenire con riferimento al successivo precedente al computo, cioè il periodo luglio 2018-giugno 2020;
al gennaio 2021, pertanto, l’adeguamento faceva riferimento a una situazione di fatto decisamente superata;
successivamente al decreto ministeriale luglio 2020 non è più stato emanato alcun decreto;
tuttavia, anche solo considerando il periodo tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022, la variazione ISTAT è stata pari al 9,20 per cento;
se ora venisse emanato il nuovo decreto atteso dal gennaio 2023, il limite reddituale sarebbe di un importo pari a 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;
il 27 per cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 15 mila euro;
l’inflazione sta inoltre erodendo il potere d’acquisto delle fasce più deboli;
il combinato disposto della mancata emanazione del nuovo decreto biennale e l’utilizzo nel precedente decreto di un biennio di riferimento antecedente, comporta di fatto l’esclusione dall’accesso al regime del gratuito patrocinio di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto;
nella fascia di reddito nell’intervallo tra 12 mila e 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro si può stimare che almeno un milione di persone sarebbero ricomprese con il nuovo decreto –:
se il Ministro interrogato intenda mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all’emanazione in tempi brevi del decreto biennale previsto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per l’adeguamento dei limiti reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio.
(5-00556)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2023
nell’allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00556
Grazie presidente, le informazioni dedotte nelle interrogazioni sono corrette.
In effetti, l’articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) dispone che «i limiti di reddito fissati per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».
L’ultimo adeguamento è stato effettuato con decreto interdirigenziale, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 23 luglio 2020 (registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021) e si riferisce alla variazione dell’indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018.
Dovendosi dunque aggiornare il citato limite di reddito in relazione alla variazione dell’indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, mi pregio di riferire che il previsto iter è sostanzialmente e positivamente concluso, posto che è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato.
Nel merito si evidenzia che, nel suddetto periodo oggetto dell’adeguamento, dai dati acquisiti dall’Istituto nazionale di statistica, vi è stata una variazione in diminuzione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari allo 0,1 per cento.
Di tale percentuale si è, pertanto, tenuto conto ai fini dell’adeguamento del limite di reddito previsto dall’articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, che dovrebbe quindi passare dagli attuali euro 11.746,68 ad euro 11.734,93.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
patrocinio gratuito
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00556&ramo=CAMERA&leg=19
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 79 del 30/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 29/03/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/03/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00300
presentato da
DORI Devis
testo di
Giovedì 30 marzo 2023, seduta n. 79
DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;
l’articolo 77 del predetto decreto stabilisce che il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
il 23 luglio 2020, il Ministro della giustizia ha emanato l’ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;
col predetto decreto il tetto reddituale è stato rideterminato in 11.746,68 euro, con riferimento alla variazione Istat intercorsa fra il luglio 2016 e il giugno 2018;
il periodo di riferimento per il calcolo sarebbe invece dovuto essere dal luglio 2018 al giugno 2020;
tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022 la variazione Istat risulta pari al 9,2 per cento;
con l’emanazione del nuovo decreto, pertanto, il limite reddituale si stima che possa diventare 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;
nella fascia di reddito tra i 12 mila e i 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro, almeno un milione di persone in più potrebbero essere ricomprese;
il 22 marzo 2023 l’interrogante svolgeva l’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00556 chiedendo al Ministro «di mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all’emanazione in tempi brevi del decreto biennale»;
il Ministero della giustizia rispondeva che «è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato»;
il Ministero dichiarava anche di aver utilizzato per il calcolo la «variazione dell’indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020»;
l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 parla invece di «biennio precedente»;
l’utilizzo del biennio 2018/2020, anziché del biennio 2020/2022, a parere dell’interrogante, risulta pertanto illegittimo e comporta di fatto l’esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto, considerata la variazione nel biennio 2020/2022;
a nulla rileva che anche per il precedente decreto del luglio 2020 sia stato usato un biennio antecedente a quello che sarebbe dovuto effettivamente utilizzato: tale illegittimità non può essere trascinata nel tempo a danno dei cittadini;
si fa presente che nei precedenti decreti biennali del 2005, 2009, 2014, 2015 e 2018 è stato utilizzato il biennio di riferimento corretto, cioè quello «precedente»;
si rileva inoltre che col decreto del 20 gennaio 2009 è stato utilizzato correttamente il biennio 2006/2008 nonostante il precedente decreto del 29 dicembre 2005 avesse usato il biennio 2002/2004 e, quindi, saltando il biennio;
non si può pertanto asserire che i Ministeri siano obbligati ad utilizzare il biennio immediatamente successivo a quello usato col precedente decreto, potendosi e dovendosi invece utilizzare nell’emanando decreto il biennio 2020/2022, anche se non in continuità con quello illegittimamente utilizzato nel precedente;
anche l’Organismo congressuale forense ha chiesto al Ministro della giustizia di utilizzare il biennio 2020/2022 quale periodo di riferimento –:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere affinché l’emanando decreto ministeriale possa prendere come periodo di riferimento il biennio 2020/2022 per l’adeguamento del tetto reddituale, evitando così possibili ricorsi e consentendo ai cittadini che ne hanno diritto l’accesso al gratuito patrocinio in adempimento dell’articolo 24 della Costituzione.
(3-00300)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
patrocinio
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/00300&ramo=CAMERA&leg=19
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 93 del 27/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 26/04/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/04/2023
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00900
presentato da
DORI Devis
testo di
Giovedì 27 aprile 2023, seduta n. 93
DORI. — Al Ministro della giustizia, Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;
l’articolo 77 del predetto decreto stabilisce che il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze;
il 23 luglio 2020, il Ministro della giustizia ha emanato l’ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;
col predetto decreto il tetto reddituale è stato rideterminato in 11.746,68 euro, con riferimento alla variazione Istat intercorsa fra il luglio 2016 e il giugno 2018;
il periodo di riferimento per il calcolo sarebbe invece dovuto essere dal luglio 2018 al giugno 2020;
tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022 la variazione Istat risulta pari al 9,2 per cento;
il 22 marzo 2023 l’interrogante svolgeva l’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00556 chiedendo al Ministro «di mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all’emanazione in tempi brevi del decreto biennale»;
il Ministero della giustizia rispondeva che «è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato»;
il Ministero dichiarava anche di aver utilizzato per il calcolo la «variazione dell’indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020»;
l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 parla invece di «biennio precedente»;
l’utilizzo del biennio 2018/2020, anziché del biennio 2020/2022, a parere dell’interrogante, risulta pertanto illegittimo e comporta di fatto l’esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto, considerata la variazione nel biennio 2020/2022;
a nulla rileva che anche per il precedente decreto del luglio 2020 sia stato usato un biennio antecedente a quello che sarebbe dovuto effettivamente utilizzato: tale illegittimità non può essere trascinata nel tempo a danno dei cittadini;
si fa presente che nei precedenti decreti biennali del 2005, 2009, 2014, 2015 e 2018 è stato utilizzato il biennio di riferimento corretto, cioè quello «precedente»;
si rileva inoltre che col decreto del 20 gennaio 2009 è stato utilizzato correttamente il biennio 2006/2008 nonostante il precedente decreto del 29 dicembre 2005 avesse usato il biennio 2002/2004 e, quindi, saltando il biennio;
non si può pertanto asserire che i Ministeri siano obbligati ad utilizzare il biennio immediatamente successivo a quello usato col precedente decreto, potendosi e dovendosi invece utilizzare nell’emanando decreto il biennio 2020/2022, anche se non in continuità con quello illegittimamente utilizzato nel precedente;
anche l’Organismo congressuale forense ha chiesto al Ministro della giustizia di utilizzare il biennio 2020/2022 quale periodo di riferimento;
sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero della giustizia del 3 febbraio 2023, che adegua il limite di reddito al costo della vita nel periodo 1° luglio 2018-30 settembre 2020 —:
per quale motivo sia stato aggiornato l’importo di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo alle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato utilizzando la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio 2018/2020 anziché nel biennio 2020/2022, come invece richiesto dall’articolo 77 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
(4-00900)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
patrocinio
fluttuazione dei prezzi
gazzetta ufficiale
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00900&ramo=CAMERA&leg=19
Senato della Repubblica Italiana
Atto n. 3-00385
Pubblicato il 27 aprile 2023, nella seduta n. 61
ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, D’ELIA – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:
l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dispone che per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i limiti di reddito siano adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
l’ultimo aggiornamento è stato disposto con il decreto ministeriale 23 luglio 2020, il quale ha considerato come biennio di riferimento per il calcolo della variazione dell’indice ISTAT quello che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, fissando come limite di reddito annuale la somma di 11.746,68 euro;
il vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, in data 22 marzo 2023 in occasione della risposta all’interrogazione 5-00556 a prima firma dell’onorevole Dori, aveva specificato che per la determinazione dell’adeguamento della soglia reddituale per l’accesso al gratuito patrocinio sarebbe stato considerato come parametro di riferimento il biennio 2018-2020;
ebbene, occorre evidenziare come nel biennio 2018-2020 si sia assistito ad una variazione in diminuzione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, pari allo 0.1 per cento. Nel successivo biennio, 2020-2022, invece, la crisi epidemiologica da COVID-19 e il conflitto ucraino hanno comportato pesanti ricadute economiche, facendo registrare un aumento dell’inflazione dell’1,9 per cento nel 2021 e dell’8,4 per cento nel 2022, con un aumento complessivo dell’indice dei prezzi al consumo del 9,6 per cento;
la soglia di ammissione al gratuito patrocinio, prendendo a riferimento l’ultimo biennio, sarebbe dovuta salire, secondo diverse stime, dagli attuali 11.746,68 a 12.827,37 euro, con un incremento di ben 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;
il 21 aprile 2023 è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 3 febbraio 2023 “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” nel quale, mantenendo il riferimento al biennio 2018-2020, il limite reddituale è stato fissato a 11.734,93 euro, con un abbassamento della soglia di reddito addirittura di circa 12 euro rispetto a quella stabilita nel precedente decreto;
il Ministero ha utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo la “variazione dell’indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020” mentre l’art. 77 citato parla invece di “biennio precedente”. L’utilizzo del biennio 2018-2020, anziché del biennio 2020-2022, risulterebbe pertanto illegittimo e comporta di fatto l’esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto;
in questo modo appare evidente che verranno colpite le fasce di popolazione più deboli, comprimendo la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in violazione del dettato costituzionale di cui all’articolo 24, in base al quale sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
occorre evidenziare come i nuovi limiti di soglia escluderanno dal gratuito patrocinio circa un milione di persone. In Italia, infatti, il 27 per cento dei contribuenti dichiara un reddito annuale inferiore a 15.000 euro, e di questi 2,3 milioni ricadono nella fascia di reddito che va dai 10 ai 12.000 euro annui,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intraprendere le necessarie iniziative affinché, nel determinare i limiti di soglia di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, si proceda in tempi celeri, anche alla luce dell’impoverimento venutosi a creare per una larga fetta di popolazione a seguito dei drammatici eventi legati alla crisi pandemica ed al conflitto ucraino, prendendo come parametro di riferimento il biennio 2020-2022.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375585