PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NUOVI COMPENSI DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E OCF
GRATUITO PATROCINIO COMPENSI DELLA MEDIAZIONE
LA RIFORMA
La riforma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
IL PROBLEMA:
La determinazione dei compensi degli avvocati patrocinanti in mediazione è necessaria per l’avvio dell’Istituto con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La emissione dei decreti ministeriali, come previsti dagli artt. 15 octies d.lgs. 28/2010 e 11 octies d.l. 132/2014, introdotti dal d.lgs. 149/2022, non può essere ulteriormente ritardata rispetto al termine dei sei mesi previsto nelle norme perché il termine per l’entrata in vigore dell’ammissione al patrocinio l’aspetto dello Stato per la mediazione è il 30 giugno 2023, e perciò imminente.
Per questa ragione l’organismo congressuale forense ha lanciato un appello al ministro di giustizia perché intervenga senza ulteriore indugio.
Riportiamo di seguito il testo integrale del COMUNICATO OCF.
Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalita’ di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche’ le modalita’ e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita’.
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PER I PROCEDIMENTI OBBLIGATORI DI MEDIAZIONE
Ill.mo Ministro di Giustizia
Premesso che
= l’articolo 24 della Costituzione, prevede che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”;
= il principio è ripetuto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo II-107 della Costituzione Europea: “A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”;
= con l’art. 60 l. 69/2009 prima, e con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 poi, sono stati introdotti nell’ordinamento gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita;
= nella c.d. riforma Cartabia del processo civile, con gli artt. 7, 8, 9, 10 e 41 del d. lgs. 149/2022, è stato dato nuovo impulso agli istituti e ne è stata ampliata la applicazione;
= in numerosi casi la introduzione di un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per la persona che intenda tutelare i propri diritti;
= che, in virtù anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2022, il Governo, in ossequio alla precisa disposizione di delega contenuta nelle norme per la riforma del processo civile, ha introdotto la previsione del patrocinio a spese dello Stato per la parte impegnata nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita;
Considerato che
= la Corte Costituzionale, nella citata sentenza 10/2022, ha ritenuto lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l’esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
= il congresso nazionale forense ha licenziato una mozione di indirizzo nella quale chiede al governo e agli organi preposti di rendere effettivi gli istituti della mediazione della negoziazione assistita anche attraverso la precisazione della previsione di compensi per l’avvocato che assista il meno abbiente e della procedura per liquidarne l’entità;
= la emissione dei decreti ministeriali, come previsti dagli artt. 15 octies d.lgs. 28/2010 e 11 octies d.l. 132/2014, introdotti dal d.lgs. 149/2022, non può essere ulteriormente ritardata rispetto al termine dei sei mesi previsto nelle norme;
= ed anzi, posto che è ispirato alla tutela dei diritti delle fasce più deboli, ne deve essere sollecitata la adozione rapida;
Tutto ciò premesso e considerato
l’Organismo congressuale forense, in nome dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del singolo cittadino e del suo diritto alla giustizia
CHIEDE
al Ministro di Giustizia di porre in essere ogni necessaria iniziativa, affinché i decreti ministeriali previsti dagli artt. 15 octies d.lgs. 28/2010 e 11 octies d.l. 132/2014, introdotti dal d.lgs. 149/2022, vengano emessi contestualmente alla entrata in vigore della estensione della obbligatorietà della mediazione e della negoziazione assistita, e comunque nel rispetto dei termini prescritti dal legislatore.
Roma, 25 marzo 2023
Il Segretario Il Coordinatore
Avv. Accursio Gallo Avv. Mario Scialla
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