Quando la persona non abbiente necessita di fruire della difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato per un processo avanti la giurisdizione civile, presenta la propria domanda di ammissione al beneficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente: la disciplina è nel titolo IV del DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).
Dal momento del deposito, il richiedente ha interesse che la propria istanza venga esaminata ed accolta nel più breve tempo possibile.
Per questa ragione è importante che la domanda sia compilata in modo chiaro, rammostrando ordinatamente tutti i dati e i documenti richiesti per legge.
Altresì è opportuno che, fin dal deposito, essa veda allegati tutti i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano l’ammissione.
Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con l’indicazione dei contenuti e degli allegati utili all’ammissione.
Con la predisposizione di quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.