I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, usando il termine “costi†in un significato ampio, comprendono tanto le spese della procedura, quanto le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.
Per quanto inerente al compenso dell’avvocato, ed al rimborso delle spese da lui sostenute, si rinvia ad altro post ove l’argomento verrà analizzato in dettaglio.
Qui vogliamo trattare l’argomento avente riguardo alle sole spese relative alla procedura: esse sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo, che deve essere versato obbligatoriamente per inziare la causa, e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali (come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti ).
Il contributo è dovuto anche nei processi ove la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio).
Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ogni grado di giudizio e per tutti i processi civili, ivi compresa l’avvio della procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo pochissimi casi di esenzione previsti per legge.
Segnatamente, non si deve versare il contributo unificato solo nei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi); il processo del lavoro (ad es. il recupero di crediti retributivi o l’impugnazione del licenziamento); il processo in materia tavolare e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.
La spiegazione dell’applicabilità dell’esenzione deve risultare da esplicita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Il pagamento del contributo unificato non è dovuto per l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.
Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.