IL REDDITO MINIMO DICHIARATO BASTA PER L’AMMISSIONE?
NO! Il gratuito patrocinio può essere negato se il reddito è nullo.
Non sempre essere privi di reddito garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
E’ quanto accaduto al signor L.A. reo confesso per aver appiccato un incendio doloso ( delinquente prezzolato).
L.A. proponeva istanza al Tribunale di Venezia, avendo 5 figli e moglie a carico ma con reddito zero. L’istanza mancava altresì, di qualsivoglia altro riferimento a possibili fonti di reddito ( esempio aiuto economico da parte di familiari etc).
Il Tribunale di Venezia (Giudice De Fazio proc. penale 9815/06) ha negato la concessione del gratuito patrocinio avendo, dedotto, dal tenore dell’istanza, che non era possibile che il signor L.A. potesse mantenere una famiglia senza alcun reddito di talchè aveva senz’altro redditi illeciti o comunque non dichiarati e per questo motivo ne ha respinto l’istanza.
Si ha così una applicazione del principio in ragione del quale il magistrato può compiere degli accertamenti e delle valutazioni in merito al reddito dichiarato anche applicando presunzioni semplici.
Sul punto si era anche giù espressa la Corte Costituzionale, come già accennato QUI, affermando persino che dopo l’ammissione «con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» (art. 136 Dpr 115/2002).
Avv. Victor Rampazzo
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