La giustizia non funziona, o quantomeno non funziona con tempi rapidi. I cittadini della Repubblica hanno oramai la percezione che una giustizia che arriva tardi è una giustizia non data.
Nell’intento di deflazionare il carico dei tribunali, dal 20 marzo 2011 è stato introdotto un passaggio obbligato prima di iniziare il processo.
Da tale data è quindi obbligatorio, prima di avviare l’attività processuale vera e propria, tentare la strada della mediazione: lo ha previsto il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (attuato con D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04/11/2010), che regolamenta anche il percorso di mediazione consentendo l’accesso senza costi con chi ha i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ex art. 17 dl Dlg. 28/2010, al comma 5-bis
“Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.”
L’unica previsione riguarda dunque l’indennità che sarebbe dovuta all’Organismo; per quanto concerne il compenso all’avvocato, che deve obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione (art. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010), si rileva invece una lacuna che deve essere colmata in via interpretativa.
La mediazione non è però obbligatoria per tutte le controversie ma solo per quelle di maggior conflittualità interpersonale, ovvero quelle che coinvolgono
Il percorso di mediazione potrà essere anche avviato su base volontaria, in via alternativa all’immediato avvio della fase davanti al giudice, ma in questo caso non sarà consentita l’ammissione in esenzione.
A coloro che hanno diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito l’accesso alla mediazione senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione, salva l’autocertificazione della sussistenza dei presupposti di legge, anche con dichiarazione sostitutiva delle certificazioni richieste dal DPR 115/2002.
Se vuoi saperne di più, qui trovi pubblicata la “Guida Breve all’avvio della mediazione con il gratuito patrocinio“.
Salve,
volevo sapere dove mi posso recare a Torino per avere assistenza di un avvocato abilitato al gratuito patrocinio.
Grazie mille.
Greydis
Gentile Greydis,
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Cordialità .
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