Il fallimento è un trauma che molti si trovano a dover sopportare senza averne colpa e senza avere i mezzi, anche tecnico – giuridici, per interrompere la spirale negativa: in quel frangente è perciò molto difficile riuscire a programmare il rientro nella dinamica economica della vita.
Le difficoltà nel fallimento talvolta soppraggiungono anche perchè manca quel supporto legale (un avvocato) che invece hanno coloro che, per vendetta o semplice egoismo, vogliono approfittare dell’assogettamento alla procedura fallimentare.
La soluzione è però alla portata di tutti e non viene utilizzata solo perchè sovente è proprio lo stato a non informare coloro che ne hanno diritto. Si, perchè il fallito ha diritto al gratuito patrocinio per difendere, con l’assistenza di un avvocato, tutte le posizioni soggettive per le quali vi può essere un danno a seguito delle iniziative dei creditori.
La posizione della giurisprudenza è da sempre conforme costante sul punto e risale ancora ad un orientamento della Cassazione di fine degli anni 70,’ poi confermato dal merito a metà degli anni 80′.
Trib. di Roma 30-07-1985
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44, 52 e 111, n. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione agli articoli 3 e 24, Costituzione, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento normativo dei difensori del fallito, rispetto a quelli dei creditori in ordine all’assistenza del primo nella fase dell’istruttoria prefallimentare ed alla violazione del diritto di difesa, potendo il pagamento delle prestazioni relative essere soggetto a revocatoria fallimentare, in quanto sono diverse le posizioni rivestite da soggetti predetti ed inoltre perchè il diritto di difesa del fallito è garantito sia attraverso le disponibilità patrimoniali non comprese nel fallimento, sia con il ricorso al gratuito patrocinio.
Cass. civ., sez. I 10-11-1979, n. 5787
L’art. 47 della legge fallimentare, il quale prevede la possibilità di riconoscere al fallito ed alla sua famiglia un sussidio a titolo alimentare, mira ad assicurare l’esigenza primaria della sopravvivenza materiale, e, pertanto, non può essere invocato per assicurare al fallito medesimo il diritto di difesa nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento. Tale interpretazione del citato articolo, manifestamente non lo pone in contrasto con gli artt 3 e 24 della costituzione, atteso che quel diritto di difesa, ove il fallito sia privo di mezzi, resta adeguatamente tutelato dalle norme sul gratuito patrocinio.
GRAZIE MILLE! non sapevo di questa possibilità anche per i processi civili
Vi ringrazio davvero !
contatterò subito la sede della mia città. Ho infatti urgente bisogno di un avvocato.
Grazie ancora!
Marco.