Nella maggior parte delle controversie processuali è necessario provvedere ad un istruttoria con la conseguente necessità di testimoni, consulenti tecnici di parte ed ausiliari del Giudice.
Pochi tuttavia sanno che pure i compensi del consulente tecnico di parte di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e dell’ausiliario del magistrato (CTU) sono disciplinati dal Testo Unico delle Spese di Giustizia all’articolo 131.
La norma non provvede però alla trattazione dei costi del processo in modo differenziato, bensì disciplina il caso di ciò che è direttamente pagato dall’erario e di quanto viene prenotato a debito.
Viene quindi fatta una distinzione:
1. gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
2. E’ invece prevista l’anticipazione da parte dell’erario delle indennità e delle spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonchè le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi.
Non si prevede quindi il diritto del consulente tecnico d’ufficio, o dell’ausiliario del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l’anticipazione dei propri onorari a carico dell’erario.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 rubricato “Definizioni”, alle lettere s) e t ) del DPR 115/2002 si precisa che:
– Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero
– Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.
Si ritiene, anche ai sensi di una lettura costituzionalmente orientata, che il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario preveda il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), appunto al fine di evitare che il diritto al loro pagamento possa essere ostacolato dall'”impossibile recupero dalle parti processuali”.
Pertanto, il professionista, sia esso consulente del soggetto ammesso al gratuito patrocinio o CTU nominato dal giudice, dopo aver tentato senza esito il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione del suo compenso a carico dell’erario.
Tale pagamento non è però subordinato al previo recupero da parte del medesimo Erario.
Tutte le liquidazioni in questione (consulenti tecnici, custodi, avvocati ecc) dove vi una discrezionalità della scelta sono e restano in carico al magistrato. In tutti gli altri casi (ad esempio: i testimoni) dove il calcolo è predeterminato da parametri fissi sono invece a carico del funzionario di cancelleria.
Le spese sono direttamente anticipate dall’Erario dopo la liquidazione da parte della cancelleria, mentre gli onorari dovranno essere richiesti con la prenotazione a debito dopo aver infruttuosamente tentato di recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti (parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione) anche con il solo invio di una raccomandata A/R.
David Del Santo & Alberto Vigani