Patrocinio a spese dello Stato: ecco il facsimile di dichiarazione sostitutiva da presentare fino a che il processo non sia definito ed ogni qual volta si abbiano variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente.
La comunicazione della dichiarazione sostitutiva deve essere depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Invero, l’art. 136 stabilisce che se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione adottato provvisoriamente dal Consiglio dell’Ordine.
Art. 136 DPR 115-2002 (Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Il magistrato revoca, altresì, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In tal caso va esclusa la possibilità di mantenere il provvedimento di ammissione per gli anni successivi a quello in cui si è verificata la predetta variazione. Ciò non toglie peraltro che l’interessato presenti una nuova domanda di ammissione al beneficio per gli anni, successivi a quelli in cui sia verificata la predetta variazione, qualora il reddito relativo agli stessi rientri nel limite di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115/2002 (Tribunale Verona, 18/07/2014).
Alberto Vigani
Per Associazione Art. 24 Cost.
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(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________ ¦.., nato a ________________________
il ________________________, prov. ________________________¦…. Cod. fisc. ________________________, attualmente residente ________________________ .prov. ________________________, Via ________________________. n. ___,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e nella piena consapevolezza della responsabilità penale a carico di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso o esibisce un atto contenente dati non più veritieri, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria personale responsabilità :
di aver svolto nel corso del 2020 l’attività di ________________________, alle dipendenze di ________________________, e di aver percepito un reddito imponibile pari ad € ________________________.;
di essere stato/a disoccupato/a e di non aver percepito alcun reddito.
(barrare la casella che interessa)
Venezia, li ……………………………………
IL DICHIARANTE
________________________…………………………………
il dichiarante è stato identificato con
________________________..
________________________.
Venezia, lì ________________________.
L’impiegato addetto ________________________
Salve,
vorrei sapere se potrei beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello stato non avendo percepito negli anni precedenti al 2011 alcun reddito. Infatti il mio primo impiego l’ho ottenuto nel maggio 2011 con un contratto a tempo indeterminato.
Secondo voi potrei farne richiesta?
Grazie in anticipo per la disponibilita’
Vito
Gentile Vito,
lei può beneficiare del gratuito patrocinio con riferimento all’ultima dichiarazione presentata che documenti la presenza dei requisiti reddituali. Se però la controversia giudiziale si protrarrà più di un anno dovrà integrare i suoi dati con la ventura dichiarazione. se verranno meno i requisiti, lei perderà l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
Cordialità .
Alessio Alberti
Staff Associazione Art. 24 Cost.
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Salve vorrei sapete se posso beneficiare del gratuito patrocinio a causa di una variazione del reddito in quanto quest’anno sarebbe inferiore perché una mia figlia ha cambiato residenza e l’altra ha lavorato per un periodo determinato ma quest’anno non lavora perché prosegue con gli studi universitari
Grazie cordiali saluti
Salve Donatella,
Mi risulta di si (se cerca nel sito c’è una sentenza di cassazione che conferma l’ammissione in caso di variazione negativa) e può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.