Nel nostro ordinamento, la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non ha mezzi sufficienti con la concessione del cosiddetto gratuito patrocinio.
Questo in attuazione, anche, del principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l’attuazione. Tuttavia, vi sono casi in cui l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, richiamata nella nostra Carta fondamentale, in quella Europea e in altre fonti, non trova un’effettiva tutela con il patrocinio dello Stato, a causa di spese non contemplate dal suddetto istituto, come ad esempio nella fattispecie di denuncia per morte presunta, il cui iter, oltre alle spese legali, prevede quelle pubblicitarie più onerose. Per tale ragione è necessario pensare ad un allargamento dell’ambito di applicazione del beneficio di Stato (anche studiando un tavolo tecnico permanente che ne valuti le fattispecie, come chiede nella sua mozione OUA).
Tale problema è stato enunciato anche nell’interrogazione della segretaria della Camera dei Deputati Caterina Pes.
Ne richiamiamo il testo qui sotto.
Con l’occasione ricordiamo che tale principio vale anche per altre fattispecie che rendono sempre più urgente estendere l’ammissione alla prenotazione a debito prevista per il patrocinio a spese dello stato anche per altri istituti la cui attivazione è necessaria per accedere alla Giustizia: un esempio è la volontaria giurisdizione in materia successoria.
Victor Rampazzo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CAMERA 04/30/2014 221 4 302840
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 04/30/2014 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04673
presentato da
PES Caterina
testo di
Mercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221
— Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:
- il patrocinio gratuito garantisce ai soggetti economicamente deboli il diritto a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre processuali le quali sono pertanto pagate dallo Stato;
- l’articolo 76, parte III, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, regola le condizioni per l’ammissione a tale beneficio, stabilendo che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16;
- il Capo VI, articolo 47, della Costituzione Europea, Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, stabilisce che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;
- l’articolo 24 della Costituzione, al primo comma, prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. I commi successivi sanciscono che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
- la difesa, dunque, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non ha mezzi sufficienti con la concessione del cosiddetto gratuito patrocinio, in attuazione, anche, del principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l’attuazione;
- tuttavia, vi sono casi in cui l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, richiamata nella nostra Carta fondamentale, in quella Europea e in altre fonti, non trova un’effettiva tutela con il patrocinio dello Stato, a causa di spese non contemplate dal suddetto istituto, come ad esempio nella fattispecie di denuncia per morte presunta, il cui iter, oltre alle spese legali, prevede quelle pubblicitarie più onerose;
il tribunale ordinario dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza della persona scomparsa, cui gli eredi legittimi ricorrono per denunciare l’assenza, articoli 58 e 60 del codice civile, ai fini di emettere la sentenza di morte presunta, ai sensi degli articoli 723, 726, 727 del codice di procedura civile dispone che, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani, per ben due volte consecutive, debba essere inserita la pubblicità legale;
le persone prive di mezzi economici, che hanno il patrocinio gratuito dello Stato, non possono sostenere alcuna spesa per la formalizzazione ufficiale dell’atto di scomparsa di un proprio congiunto, come è avvenuto in Sardegna, ad Oristano, per la scomparsa del signor Caddeo in data 28 agosto 2009
–: se il Ministro, a seguito degli intendimenti del Governo in materia di pubblicità legale e a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possa prevedere altre forme di pubblicità, in considerazione della digitalizzazione temporale e dell’efficacia delle nuove tecnologie, oppure autorizzare la diffusione della notizia attraverso altri mezzi opportuni, ma meno esosi, ex articolo 727, comma 3, del codice di procedura civile o sulla Gazzetta Ufficiale, articolo 729 del codice di procedura civile;
-: se il Ministro non ritenga opportuno che la normativa concernente la concessione del patrocinio a spese dello Stato per le persone non abbienti debba ricomprendere anche i costi della pubblicità legale che, sovente, superano le spese legali, ma che sono determinanti ai fini della formalizzazione ufficiale dell’atto. (4-04673)
SOLLECITO IL 28/07/2014 SOLLECITO patrocinio diritti della difesa diritto di agire in giudizio