La domanda me la sono posta di recente perché, dopo l’aggiornamento del tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, tanti mi dicono che, se non si ha tutto, non serve nemmeno avere qualcosa.
Ebbene, si sbagliano!
Con la nostra battaglia abbiamo aumentato il numero delle persone che possono accedere alla difesa a spese dello Stato, ottenendo l’applicazione della legge che imponeva un aumento dimenticato da ben 37 mesi.
Una bella vittoria della giustizia.
Certo, di primo acchito, l’adeguamento ISTAT in sè può sembrare deludente, tuttavia per molte famiglie questa è l’occasione di avere finalmente una difesa processuale!
Secondo la legge, infatti, si deve aumentare il reddito di riferimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato della misura pari alla variazione ISTAT biennale intercorsa dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del DPR 115/2002.
E quando il ministero, con decreto ministeriale pubblicato il 12 agosto 2015, ha comunicato l’aumento della soglia reddituale, ciò è avvenuto nella misura della variazione istat del biennio, ovvero del 1,4 %: si é così passati da € 11.369,24 a € 11.528,41.
Magari a prima vista l’adeguamento ministeriale sembra irrisorio, insufficiente e non congruo alle effettive esigenze delle famiglie e dei cittadini italiani.
Ma non fermiamoci ad un giudizio superficiale!
Sapete quante persone sono interessate da questo apparentemente insignificante aumento?
Ben 211.000 nuovi contribuenti con le loro famiglie. Per queste persone abbiamo fatto la differenza.
Riuscite poi ad immaginare cosa poteva significare far finire nel dimenticatoio l’aggiornamento del tetto reddituale, cosa probabilissima dopo che erano passato ben 37 mesi dall’ultimo aggiornamento?
Non adeguando in aumento il livello della soglia di reddito la svalutazione azzererebbe via via il valore di riferimento impedendo a sempre più cittadini di godere del diritto a vedere garantita la loro capacità difensiva anche quando non hanno i mezzi economici per sostenere da soli i costi di un avvocato.
Tale diritto non é un vezzo perché é previsto dal dettato costituzionale dell’art. 24 della Carta.
Per questo, prima da soli con art. 24 Cost. e poi assieme a compagni di viaggio più autorevoli, Congresso Forense e OUA, e abbiamo chiesto ad alta voce che venisse rispettato il dettato costituzionale e normativo primario per l’accesso alla difesa da parte dei non abbienti. Abbiamo chiesto che il tetto reddituale che determina chi può essere assistito con una difesa pagata dallo stato fosse aggiornato secondo i termini previsti dalla legge vigente nella Repubblica.
Infine, chiediamoci: in uno Stato di Diritto, come operatori del diritto e prima ancora come cittadini non abbiamo il preciso diritto – dovere di chiedere l’applicazione delle leggi esistenti?
Vi lascio con un aneddoto famoso.
Un giorno un uomo passava lungo la riva del mare. La bassa marea aveva lasciato sulla spiaggia centinaia di stelle marine, destinate a morte certa. Vide un ragazzino che le ributtava in mare, quelle poche che riusciva. L’uomo lo derise: ” ma che differenza pensi che faccia il tuo lavoro?” Il bambino rispose: ” Fa differenza per questa stella”.
André Moreau
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