ANCHE AL SENATO SI CHIEDE DI DARE EFFICIENZA AI COMPENSI DEL GRATUITO PATROCINIO

DISEGNO DI LEGGE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESENTATO AL SENATO 

Gratuito patrocinio al Senato

Gratuito patrocinio al Senato

Il Senatore Enrico Buemi, assieme al collega Fausto Longo, firma anche al Senato il DDL per garantire la certezza dei pagamenti del patrocinio a spese dello stato. Mai più gratuito patrocinio a carico dell’avvocato.

Un nuovo DDL chiede oggi di autorizzare la compensazione facoltativa dei crediti per compensi  del gratuito patrocinio per sbloccare le eterne attese degli avvocati per la liquidazione delle difese sostenute.

Tutto, infatti, nasce da una presa d’atto: una difesa senza risorse é una difesa più debole, é un rischio per una giustizia giusta. Dobbiamo renderci conto che lasciare la difesa dei meno abbienti a carico della sola avvocatura é la condanna di una funzione e difensiva zoppa, priva di risorse.

Per questo il Senatore Enrico Buemi, da sempre vicino all’Associazione Art. 24 Cost., ha scelto di proporre anche avanti il Senato della Repubblica il testo del DDL della Camera dei Deputati che permette agli avvocati di superare le estenuanti attese dei pagamenti delle difesa con il patrocinio a spese dello Stato: con questo ddl si potrà compensare facoltativamente con le imposte maturate a debito a carico dei medesimi avvocati.

Si supera così il collasso delle cancellerie e della burocrazia ministeriale per trovare quello che la deputata Anna Rossomando, presentatrice del ddl alla Camera, ha definito l’uovo di Colombo per superare l’accollo a carico degli avvocati del costo del gratuito patrocinio: pagare a 5 0 magari 10 anni di distanza un avvocato vale come pagare mai, e togliere ogni significato economico a quell’attivita professionale.

Oggi si dice basta. Da ora in poi si avrà un sistema, volontario, che permette di programmare le risorse per sostenere la difesa dei più deboli.

Di seguito riportiamo il testo del ddl S1988.

Victor Rampazzo



DISEGNO DI LEGGE N. 1988 d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2015

Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione

del patrocinio a spese dello Stato

 

Onorevoli Senatori. — La Costituzione, all’articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Si tratta dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, uno degli istituti che meglio rappresenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dall’eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello stesso Stato. In media le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori, depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l’emanazione del decreto di pagamento, hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l’effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia al tribunale. Si rischia quindi di aspettare anche ventiquattro mesi per la liquidazione delle parcelle.

 

L’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento penale e per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l’estensione del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo(609-bis e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale); reato di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale). Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono quindi aumentate in modo esponenziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal Governo nella Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI n. 1, presentato alle Camere il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti penali si è passati dai 16.500 richiedenti del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel 2013 invece, sempre secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, sono state presentate circa 150.000 domande, di cui circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi a carico dello Stato è stato di 100.854.891 euro, di cui 93.444.275 rappresentano i costi per gli onorari dei difensori. Si comprende quindi come il problema del ritardo nella corresponsione dei pagamenti degli onorari agli avvocati difensori da parte dello Stato assuma una non trascurabile dimensione per il numero dei soggetti e dei casi coinvolti. Il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato rischia di depotenziare un importante istituto che garantisce il rispetto dei princìpi costituzionali del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Con il presente disegno di legge si intende proporre una soluzione che può dare risultati nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti in qualunque data ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite stabilito dall’articolo 2, comma 2, e con le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

 

Art. 2.

  1. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
  1. Ai fini della presente legge la compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

 

Art. 3.

  1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge devono comunicarlo, con lettera firmata dal titolare del credito o dal legale rappresentante dell’associazione ovvero della società professionale alla quale appartiene l’avvocato che ha prestato il patrocinio liquidato, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia all’ufficio competente per l’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 177 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia all’ente previdenziale competente. In tale lettera devono essere indicati l’ammontare del credito da cedere, l’ente previdenziale cessionario, la causale per l’individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti con gli estremi della fattura stessa comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotostatica semplice, e l’importo della fattura. Il titolare del credito o il legale rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che il credito in questione non è stato oggetto di altra cessione.
  1. Decorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all’esistenza o all’ammontare del credito da parte dei destinatari della lettera prevista dal medesimo comma 1, la cessione si intende perfezionata.
  1. L’obbligo nei confronti dell’ente previdenziale si considera adempiuto a decorrere dalla data di spedizione della documentazione di cui al comma 1.

 

Art. 4.

 

  1. Nei confronti dei soggetti che vantano crediti sorti in qualunque data ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002. n. 115, e successive modificazioni, e non ancora saldati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito, dell’IVA e di quanto dovuto in qualità di sostituto di imposta, da versare o iscritti al ruolo.
  1. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1 è ammessa fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati.
  1. La sospensione del pagamento delle imposte previste dal presente articolo è operante fino all’intervenuto pagamento da parte dell’ufficio competente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 5.

  1. Costituiscono titolo per la sospensione prevista dall’articolo 4 della presente legge i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
  1. Ai fini della presente legge la sospensione può essere anche parziale e può comunque essere effettuata entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA.

 

 

 

SCHEDA DEL DDL

 

Atto Senato n. 1988

XVII Legislatura

 

Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato

Iter

 

16 luglio 2015:  assegnato (non ancora iniziato l’esame)

 

S.1988 assegnato (non ancora iniziato l’esame) 16 luglio 2015

 

 

Iniziativa Parlamentare

Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

Cofirmatari

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 25 giugno 2015; annunciato nella seduta pom. n. 474 del 30 giugno 2015.

Classificazione TESEO

GRATUITO PATROCINIO , AVVOCATI E PROCURATORI

Articoli

Assegnazione

Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 16 luglio 2015.

Annuncio nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

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