In Senato si parla di diritto al legal Aid? Pare di sì.
Riportiamo una interessante interrogazione del senatore Luigi Manconi che interviene in aula con una interrogazione al Ministero di Giustizia per avere contezza di un provvedimento del Giudice che rigetta una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: ciò sarebbe stato motivato con il dubbio che l’interessato “sopravviva esclusivamente mercè il reddito indicato (…) palesemente insufficiente, se non altro al fine di effettuare le spese primarie, per vivande, abitazione o locomozione“.
Tale deduzione non pare fondata: alla luce della disciplina vigente, non risulta si possa dedurre una presunzione di reddito non dichiarato dalla sola sopravvivenza con redditi di irrisoria entità, in difetto di ogni altro elemento che attesti l’esistenza di effettivi introiti e non ricorrendo neppure le condizioni che, ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, fondano la prevista presunzione di sufficienza del reddito.
Restiamo quindi in attesa della risposta del Ministro Orlando. Sarà interessante poterne comunque usare gli estremi quale precedente di riferimento.
David Del Santo
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ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05169
Dati di presentazione dell’attoLegislatura: 17
Seduta di annuncio: 567 del 28/01/2016Firmatari
Primo firmatario: MANCONI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/01/2016Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/01/2016
Stato iter: IN CORSO
Atto SenatoInterrogazione a risposta scritta 4-05169
presentata da
LUIGI MANCONI
giovedì 28 gennaio 2016, seduta n.567MANCONI – Al Ministro della giustizia – Premesso che:
risulta all’interrogante che il dottor Francesco Angiolini, nella sua qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, abbia negato il patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un imputato;
il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nel caso più recente, sarebbe stato motivato con il dubbio che l’interessato “sopravviva esclusivamente mercè il reddito indicato (…) palesemente insufficiente, se non altro al fine di effettuare le spese primarie, per vivande, abitazione o locomozione“;
è stato quindi segnalato all’interrogante che il giudice abbia richiesto all’interessato di specificare “ulteriori fonti, anche liberali, che con regolarità concorrono a determinarne il reddito“;
rilevato che:
- la richiesta del magistrato appare in contrasto con quanto previsto dalla disciplina sancita in proposito dalla Parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
- ai sensi dell’art. 76, infatti, può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato chiunque sia “titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41”, dovendo, nel caso di convivenza dell’interessato con altri, considerarsi a tal fine il reddito complessivamente prodotto dai conviventi;
- la norma precisa inoltre che, ai fini dei limiti reddituali, si tiene conto anche dei redditi “che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva“;
- al di là di tale categoria, dunque, non è legittimo richiedere all’istante la specificazione di alcun’altra fonte reddituale o patrimoniale, che oltre tutto concorrerebbe a determinare, da parte del magistrato, un trattamento di dati personali illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa, come dispongono gli artt. 47 e seguenti del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
- ritenuto che la richiesta, avanzata dal giudice, di specificazione di ulteriori dati reddituali e patrimoniali, anche derivanti da erogazioni liberali, non appare legittima, non ricorrendo neppure le condizioni che, ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, fondano la prevista presunzione di sufficienza del reddito. L’istante non risulta, infatti, condannato per alcuno dei delitti enunciati dal comma 4-bis, né tale norma, in quanto eccezionale, è in alcun modo suscettibile di interpretazione analogica,
si chiede di sapere:
- se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;
- se non ritenga illegittima la richiesta di ulteriore specificazione dei cespiti reddituali e patrimoniali, avanzata all’istante da parte del magistrato;
- se non ritenga opportuno verificare l’applicazione delle norme sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, qualora si ravvisino criticità, attivarsi presso il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare provvedimenti d’indirizzo in materia, allo scopo di evitare illegittime disparità di trattamento.
(4-05169)