Si garantisca in tutta Italia uniformità nell’ammissione al patrocinio a spese dello stato
L’Assemblea dell’Oua riunita a Roma il 26 febbraio ha approvato una mozione in cui chiede al ministro Orlando un incontro urgente affinché si garantisca ai cittadini meno abbienti nell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato un criterio unico in tutto il Paese per l’interpretazione dei parametri che identificano il tetto reddituale.
Dopo le recenti novità legislative che hanno risolto alcuni problemi in sede di liquidazione delle spese appare improrogabile intervenire per risolvere la disomogeneità con la quale viene interpretata la norma che identifica i requisiti reddituali per garantire la difesa processuale gratuita per i meno abbienti.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con un deliberato già approvato la scorsa primavera e dopo i recenti passaggi, ritiene importante sottolineare la necessità precisata dal congresso, da interrogazioni parlamentari, dalle richieste dei consigli dell’ordine e da intese con le associazioni e ministero affinché vi sia un intervento per chiarire a tutti i soggetti che ammettono i non abbienti al patrocinio a spese dello stato l’utilizzo di un criterio uniforme capace di garantire equità e giustizia nelle pronunce inerenti.
Per queste ragioni si chiede al Ministero e agli uffici competenti di dare esecuzione al citato documento programmatico sottoscritto con le associazioni forensi, così dando risposta operativa alle interrogazioni parlamentari ed alle richieste dei COA, in coerenza a quanto già previsto nelle istruzioni della agenzia delle entrate.
Di seguito si riporta per esteso l’istanza dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
Alberto Vigani
OUA (Organismo Unitario Avvocatura) chiede in conformità a
1 MOZIONE CONGRESSUALE
2 DELIBERATI OUA
3 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
CONDIVISIONE DI 14 ORDINI FORENSI
LA PRECISAZIONE DEL REDDITO SOGLIA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER GARANTIRE IL VERO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
L’art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l’accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disposti con il T.U.S.G. DPR 115/2002 disciplinante il patrocinio a spese dello Stato.
L’art. 76 di quest’ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che spesso fatica ad essere individuata correttamente.
Invero la norma citata prevede
“
”
Purtroppo l’attività dei soggetti (COA in particolare) che ammettono in via anticipata i richiedenti non computa correttamente il tetto reddituale, ritenendo sovente di attenersi all’importo numerico senza l’imputazione degli oneri deducibili, ovvero individuando redditi superiori che inibiscono l’ammissione a soggetti in realtà aventi diritto.
Ciò accade nonostante la lettera della norma e la presenza di apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che definiscono tale reddito individuandolo come “imponibile” –
e nonostante la sentenza della Corte di Cassazione della III sezione penale del 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583:
Invero, l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione.
La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.
Qui sotto i link alla mozione n. 32
Dopo il Congresso, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali e ha chiesto in 2 distinte delibere alla politica di precisare che l’importo di cui al tetto reddituale per ammissione è al netto dei componenti negativi del reddito e degli oneri deducibili ammessi per legge, e delle componenti negative del reddito.
Qui sotto il link al deliberato dell’Unione Triveneta:
Successivamente, il ministero è intervenuto accogliendo l’altra richiesta di OUA in merito all’adeguamento ex lege della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è così passata da € 11.369,24 a € 11.528,41, consentendo ad almeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato.
Qui sotto il link al documento:
In tal modo si così inserita un’ulteriore variabile ed una maggiore incertezza nella determinazione del reddito da computare ai fini dell’ammissione al beneficio.
Qui sotto il link alla sentenza richiamata.
Ad oggi, appare quindi necessario un intervento per la detta precisazione del reddito di riferimento e, trattandosi di importo imponibile ex lege, dell’ammissibilità della decurtazione degli oneri deducibili.
Per intervenire sul punto dipanando ogni prassi non uniforme, sarebbe bastevole una circolare ministeriale che affermasse erga omnes i contenuti della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e che consentirebbe di dare riscontro alle 3 interrogazioni.
Per questa ragione si formula cortese istanza per un intervento del Ministero di Giustizia in chiarimento del reddito da utilizzare per determinare con certezza l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per facilità di consultazione si riporta di seguito il testo integrale delle interrogazioni.
Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
Organismo Unitario Avvocatura
Alberto Vigani
Andrea Borgheresi
Paola Ponte
Vincenzo Luly
Gennaro Lavitola
Nino Farinella
Giuseppe Pantaleo
1° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&highLight=1
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015
Primo firmatario: BUEMI ENRICO
Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) – PSI – MAIE
Data firma: 24/06/2015
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/06/2015
IN CORSO
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04164
presentata da
ENRICO BUEMI
mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471
BUEMI – Al Ministro della giustizia – Premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti;
proprio l’art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni “2 anni”, per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro adeguandolo soltanto all’aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell’ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al superato 30 giugno 2012;
l’intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
considerato che:
il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all’effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che non se lo possono permettere;
l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento,
si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta (espressa dall’Organismo unitario dell’avvocatura e nella mozione deliberata nell’ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.
(4-04164)
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
2° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile=6&highLight=1
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario
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Gruppo
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Data firma
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PARTITO DEMOCRATICO
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20/07/2015
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PARTITO DEMOCRATICO
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20/07/2015
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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PARTITO DEMOCRATICO
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20/07/2015
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PARTITO DEMOCRATICO
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20/07/2015
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Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2015
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06092
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465
RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti;
proprio l’articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008;
tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all’aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell’ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l’intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all’effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere;
l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l’approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell’Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell’Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all’emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092)
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
3° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&highLight=1
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario
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Gruppo
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Data firma
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
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21/07/2015
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Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/07/2015
IN CORSO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06095
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e seguenti;
l’articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni due anni per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d’imponibile ed è stato successivamente aggiornato ad euro 10.628,16, in adeguamento all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008;
successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite reddituale ad euro 10.776,28 adeguandolo all’aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto del 1o aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, innalzando il limite reddituale ad euro 11.369,24;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o luglio 2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno sofferto le famiglie italiane;
essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall’ultima variazione effettiva del limite reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012;
l’intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti richiedenti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a volte, escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce loro l’accesso al beneficio;
l’adeguamento del limite reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone che, in questo momento, non se lo potrebbero permettere;
l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto indicato dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –:
se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già espressa dall’Organismo unitario dell’avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello scorso ottobre dal XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite reddituale superiore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite di legge per come effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06095)
EUROVOC:
patrocinio
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