Più una persona è indifesa, più è grave la sua situazione di vittima. Per questo, qualche mese fa OUA ha deliberato il sostegno di una bozza di DDL per tutelare coloro che più di tutti sono a rischio: i figli minori ed i figli disabili. Loro sono infatti i soggetti più vulnerabili di fronte alle omissioni di quei genitori che dovrebbero provvedere ai loro bisogni.
La costituzione come parte civile non dipenderà più dal reddito dell’unico genitore che accudisce magari 2 o 3 figli con uno stipendio che con 15 mila euro l’anno sarebbe altrimenti riuscito ad essere ammesso pur vivendo con i figli oltre la soglia di povertà.
Di seguito riportiamo la delibera OUA del 21 maggio che da notizia dell’iniziativa parlamentare ed il testo del DDL 3720 del 5 aprile 2016 con primo firmatario l’onorevole Turco Tancredi di Alternativa Libera – Possibile.
Mozione Assemblea OUA
Giustizia, appello dell’Avvocatura al Parlamento: si garantisca davvero la tutela degli “ultimi” in Italia
Oua: per minori e disabili accesso senza limiti di reddito al patrocinio a spese dello stato
L’Assemblea dell’Oua riunita a Roma il 18 dicembre 2015 ha approvato una mozione, proposta dal coordinatore dell’apposita commissione, Alberto Vigani, in cui da sostegno all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito a favore di figli minori e disabili per la costituzione di parte civile nel reato di cui all’art. 570 cp.
Nelle scorse settimane questa proposta OUA é diventata ddl con la presentazione del testo approvato alla Camera dei deputati da parte di una nutrita pattuglia di deputati, primo firmatario l’on. Tancredi Turco (Alternativa Libera – Possibile). La proposta é stata poi sostenuta con la sua presentazione anche al Senato a cura dell’onorevole Enrico Buemi (Psi).
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, valuta positivamente la presentazione del disegno di Legge e ritiene importante sottolineare la rilevanza nazionale che sta assumendo la tutela dell’accesso al diritto difesa a favore dei più deboli e dei soggetti più vulnerabili.
Per l’Oua è essenziale mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nei confronti della funzionale sociale dell’avvocatura nella difesa degli “ultimi”.
Per queste ragioni l’Assemblea Oua ha dato mandato alla Giunta affinché si prosegua in questa direzione mettendo in campo quante più iniziative possibile coinvolgendo le parti sociali.
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C. 3720 – Proposta di legge presentata il 5 aprile 2016
C.3720 Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei minori e dei disabili che siano parti offese in procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3720
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, FURNARI, CRISTIAN IANNUZZI, LO MONTE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, PRODANI, SBERNA, SEGONI, ZACCAGNINI
Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei minori e dei disabili che siano parti offese in procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Presentata il 5 aprile 2016
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Onorevoli Colleghi! – I processi penali nati dal mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare in favore di figli minori o inabili hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la pesante situazione delle vittime del reato di cui all’articolo 570 del codice penale e delle loro famiglie che, dovendosi costituire come parti civili, devono sostenere autonomamente le spese legali per la consulenza e l’assistenza nel giudizio penale.
In merito a tale situazione emerge la necessità di sostenere non soltanto le giovani vittime del reato ma anche le loro famiglie perché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa. In questi processi l’iter che si sviluppa sino alla fase esecutiva della sentenza di condanna è lentissimo, con la conseguenza che gli oneri processuali divengono proporzionalmente più pesanti con il passare del tempo.
Tali processi, peraltro, riguardano parti offese di giovanissima età o di particolare fragilità, costrette ad azionare i propri diritti anche in sede penale nei confronti di genitori che cercano di sottrarsi ai loro obblighi.
Si tratta, in sostanza, di processi penali che richiedono assistenza ad attività processuali molto lente, oneri di difesa difficilmente sostenibili per quelle famiglie che sono già state indebolite dalla separazione o più in generale dal naufragio della storia sentimentale della coppia e quasi sempre insostenibili per i singoli minori e disabili, poiché i costi si sostanziano non solo nelle spese per gli avvocati ma anche in quelle per i consulenti tecnici e per la complessa raccolta di prove a sostegno delle richieste risarcitorie, molto spesso per la ricostruzione dei patrimoni dei soggetti interessati dall’obbligo risarcitorio, che si sono sottratti al mantenimento dei figli minori o disabili.
È in quest’ottica che si evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime, costrette altrimenti a desistere dal costituirsi come parte civile.
In caso di mancata costituzione come parte civile del minore o del disabile nel processo penale contro il genitore che non provvede al mantenimento, diviene pressoché impossibile ottenere l’effettivo risarcimento del danno morale e arrivare alla stigmatizzazione sociale di tali fatti di reato.
In ogni caso, anche giungendo alla sentenza penale di condanna, l’effettiva esecuzione della stessa sul piano civile relativa al recupero delle somme e delle spese legali sostenute comporta ulteriori costi processuali, senza che a priori si possa valutare l’effettiva eseguibilità della decisione.
Costituisce pertanto un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, dopo aver già pagato quello umano.
Sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile non è solo un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a un reato, bensì una formalità necessaria affinché il danneggiato dal reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il giudice, con il pubblico ministero e con il difensore dell’imputato, facendo valere le proprie ragioni e anche elementi di prova (documentali e testimoniali) che altrimenti potrebbero non essere acquisiti autonomamente dal pubblico ministero.
Risponde, pertanto, a un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime della mancata prestazione degli obblighi di assistenza familiare, che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ciò si potrebbe ottenere ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale, beneficio, in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La modifica che s’intende proporre garantirebbe, quindi, l’effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime del reato di cui all’articolo 570 del codice penale, tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, e nonché l’uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, secondo comma della stessa Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli, anche di ordine economico, che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi, innanzi tutto, all’esercizio del diritto di difesa inteso quale possibilità concreta di ricorso all’azione giudiziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono inserite le seguenti: «e dal reato di cui all’articolo 570, secondo comma, numero 2), del codice penale commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro».
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al primo periodo.
Buongiorno il mio ex marito non mi percepisce il mantenimento x mia figlia disabile al 100 / 100 non deambulante e si rifiuta di venirla a prendere dai Giorni stabiliti dai servizio sociale io purtroppo ho anche problemi di salute ora che ha compiuto 18 anni vuole denunciare suo padre x mancanza di essistenza in più ha avuto vari problemi mentali dovuti al rifiuto di suo padre ora vuole chiede danni morali fisici e anni di mancanza mantenimento
Salve Marisa,
in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi può recuperare le somme dovute con l’assistenza del patrocinio a spese dello Stato.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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