RENDITA INAIL NEL REDDITO DEL GRATUITO PATROCINIO?
ARRIVA UN’INTERROGAZIONE PER DIRE NO!
GRATUITO PATROCINIO: SI COMPUTA LA RENDITA INAIL? ARRIVA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
Dopo la richiesta del Congresso Nazionale Forense per l’esatta precisazione del reddito di riferimento del gratuito patrocinio, e la contraddittoria presa di posizione della Corte di Appello di Torino, arriva una nuova interrogazione parlamentare che chiede di mettere la parola fine al caos incontrato dai poveri cittadini che, in presenza di rendita INAIL, chiedono l’ammissione al beneficio di Stato.
La domanda di chiarimenti arriva al ministero da parte dell’Onorevole Turco Tancredi, un avvocato che se ne intende di gratuito patrocinio, per superare le contraddizioni causate dai provvedimenti dei giudici del merito che rigettano le istanze di ammissioni computando la rendita INAIL fra i redditi da utilizzare per determinare la soglia per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il problema sta proprio nell’errata valutazione della rendita per gli invalidi del lavoro per come sostanzialmente individuata anche dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.
Invero, la questione non verte sul fatto che debbano essere inclusi anche i redditi esenti da IRPEF, cosa pacifica data la norma di cui all’art. 76, 3° comma, DPR 30.5.2002, n. 115, ma sul fatto che la rendita per inabilità permanente, oltre ad essere esente da IRPEF, non possa essere considerato un reddito “entrata”, perché trattarsi di una somma corrisposta ogni mese dall’INAIL come risarcimento del danno biologico subito a suo tempo sul luogo di lavoro.
Peraltro:
- ciò è desumibile guardando alla norma che disciplina gli indennizzi INAIL, in particolare l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 prevede che “Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato” e che “L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico””;
- poiché al richiedente è riconosciuta un’inabilità permanente, il danno biologico invece che venire liquidato in capitale, viene liquidato in rendita, cioè in “rate” mensili, e ciò non fa cambiare la natura risarcitoria (danno emergente) di detta liquidazione;
- non pare che l’unica massima giurisprudenziale talora richiamata, Cass., I sez., sentenza n. 1934/1999, ove si afferma che “la rendita per inabilità permanente – a prescindere dalla natura risarcitoria ed indennitaria, in relazione al danno fisico subito dal lavoratore, cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. di recente Cass. 1997 n. 4098) – svolge comunque la funzione di surrogare un reddito di lavoro cessato a causa dell’infortunio” sia qui applicabile attesa la sua origine in riferimento alla previdente disciplina specialistica avente carattere tassativo e non estensibile in via analogica, oltre che afferente ad un momento storico in cui l’INAIL ancora non riconosceva, ed ancor meno risarciva, il danno biologico – limitandosi illo tempore a considerare il solo danno patrimoniale;
- ciò è errato e contraddittorio anche alla luce di altra sentenza citata in parallelo, Cass. n. 4098/1997, poiché se ammette che la rendita risarcisce un danno fisico (e oltretutto lo risarcisce in maniera diluita nel tempo!) è chiaro che quella stessa somma di denaro non può surrogare anche un reddito di lavoro;
- diversamente opinando si creerebbe una commistione tra il concetto di reddito ed il concetto di patrimonio, soprattutto quando quest’ultimo è in forma liquida, con la conseguenza che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, bisognerebbe tener conto anche di liquidità ottenuta, per esempio, dalla vendita di immobili (anche quando non c’è plusvalenza), quando il pagamento avviene a rate mensili, oppure di disponibilità economiche che possono esser frutto di redditi di anni precedenti, di risarcimenti di danni patrimoniali e non, etc;
- far assumere rilevanza reddituale, seppur esente da imposizione fiscale, a tutto ciò implicherebbe quindi andare espressamente contro le disposizioni del legislatore in materia di gratuito patrocinio che ha previsto all’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 che si debba tener conto esclusivamente di redditi imponibili e redditi esenti o sottoposti a ritenuta o imposta sostitutiva, e non di liquidazioni di patrimonio o di risarcimento di danno non patrimoniale e patrimoniale;
- del resto, anche in altri casi di benefici per cui bisogna considerare anche i redditi esenti e non imponibili, varie circolari del Ministero delle Finanze, tra cui la n. 23 (prot. 8/870) del 20 giugno 1986, prevedevano che “ogni qual volta un beneficio di natura tributaria o extratributaria sia subordinato a limiti di reddito fisicamente determinati o determinabili, le rendite infortunistiche INAIL non debbono essere considerate, dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei “redditi esenti” di cui all’articolo 3 del decreto legge 528 del 1984”. Quest’ultima norma, in modo del tutto IDENTICO alla norma del patrocino a spese dello Stato, prevedeva originariamente che “chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti”;
- in termini analoghi si è espressa la commissione tributaria centrale (decisione della XVI sezione, n. 16468, del 21 dicembre 1978 e decisione della XXIV sezione, n. 2070, del 14 luglio 1983);
- lo stesso art. 6, comma 2, del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) esclude espressamente dal computo dei redditi gli indennizzi derivanti da invalidità permanente o da morte e lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che le rendite per invalidità permanente erogate dall’INAIL a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali non hanno rilevanza reddituale, in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o all’integrità fisica subito dal lavoratore, mentre sono fiscalmente rilevanti solo le indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta, avendo una funzione sostitutiva o integrativa del reddito per il periodo di durata dell’inabilità (cfr. circ. Ministero delle Finanze n. 326 del 1997 e documenti di prassi ivi richiamati). Ciò è stato confermato da da numerose pronunce della Corte di Cassazione (Cassazione 18 luglio 1985 n. 4237; Cassazione 21 giugno 1991 n. 6982; Cassazione 18 luglio 1995 n. 7792), che ha più volte ribadito la non assoggettabilità all’imposta sul reddito delle persone fisiche degli importi erogati dall’INAIL a titolo di rendita per invalidità, visto il carattere risarcitorio di dette prestazioni;
- la motivazione del legislatore di sottrarre le indennità per invalidità permanente dall’imposizione fiscale, è dovuta proprio dal fatto che gli stessi non possono essere considerati redditi e non perché siano soggetti ad imposta a ritenuta o ad imposta sostitutiva o li abbia voluti solo esentare dalle imposte;
- peraltro la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008, in materia di patrocinio a spese dello Stato, si attiene al concetto di reddito, come definito dal TUIR, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, come correttamente confermato anche da Cass., III pen, n. 16583/2011, senza per questo essere in contraddizione con la disposizione del terzo comma dell’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui bisogna computare anche i redditi esenti o soggetti a imposte diverse; la stessa cosa vale quindi anche per la previsione dell’art. 6, comma 2, del TUIR di escludere dal computo dei redditi le indennità per invalidità permanente, poiché non sono reddito;
- analoga questione è stata poi affrontata recentemente dal Consiglio di Stato, IV sezione, il 29 febbraio 2016 in tre sentenze di appello (nn. 838, 841 e 842) che confermavano altrettante sentenze emesse dal TAR per il Lazio, I sezione, il 21 febbraio 2015 (nn. 2454, 2458 e 2459) che hanno discusso di analoga questione riguardante l’inclusione ai fini ISEE di queste rendite;
- tali giudizi amministrativi hanno annullato l’art. 4, comma 2, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 che prevedeva che “2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: […] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)” poiché in violazione delle disposizioni del legislatore che con il decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, prevedeva che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare… entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’… (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”;
- il Consiglio di Stato ha quindi affermato (doc. 6 in all. 2) che “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Ha inoltre affermato che “deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l’art. 3 Cost. …».”;
Insomma, anche per il patrocinio a spese dello Stato si tratta di questione identica a quella affrontata dai giudici amministrativi per l’ISEE; il legislatore con il comma 3 dell’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 ha infatti solo previsto che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”; interpretando tale norma in inclusione anche delle indennità per inabilità permanente vorrebbe dire commettere lo stesso errore del Governo nella stesura del decreto attuativo dell’ISEE: errore che è stato poi bocciato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.
Per tutte queste ragioni, non si può che condividere e sostenere l’interrogazione dell’onorevole collega Tancredi Turco che punta il riflettore su una questione che affligge troppi invalidi ingiustamente privati dell’accesso alla difesa garantita dall’art. 24 della costituzione repubblicana.
Si auspica che la notizia dell’intervento parlamentare smuova una situazione oggi sfavorevole al cittadino e faccia luce sul corretto indirizzo già adottato da altri Uffici dello Stato.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’interrogazione.
Avv. Alberto Vigani
***
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-10793
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Giovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
per la presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il Consiglio dell’ordine degli avvocati richiede all’istante di produrre idonea certificazione;
spesso, il Coa rigetta l’istanza dichiarandola inammissibile per «reddito superiore a euro 11.528,42 in ragione di maggiore RENDITA INAIL»;
anche quando il richiedente reitera ex articolo 126, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la medesima istanza al giudice, questo conferma il rigetto;
in terza istanza, proponendo ricorso ex articoli 99 o 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 avverso al decreto di rigetto una nutrita giurisprudenza riferita alla disciplina previgente al TUSG motiva che l’articolo 76, 3o comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone espressamente che «ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;
la rendita per inabilità permanente, invece, oltre ad essere esente da IRPEF, non può essere considerata un reddito perché trattarsi di una somma corrisposta dall’INAIL come risarcimento del danno biologico subito sul luogo di lavoro, ex articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000: «Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato» e che «L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita […]»;
far assumere rilevanza reddituale alla rendita INAIL violerebbe l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002 il quale tiene conto esclusivamente di redditi imponibili e redditi esenti escludendo liquidazioni di risarcimento di danno non patrimoniale e patrimoniale;
il Ministro delle finanze, con circ. n. 23 (prot. 8/870) del 20 giugno 1986, prevede che «le rendite infortunistiche INAIL non debbono essere considerate reddito, dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei “redditi esenti” di cui all’articolo 3 del decreto-legge 528 del 1984»;
l’articolo 6, comma 2, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) esclude espressamente dal computo dei redditi gli indennizzi INAIL in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o all’integrità fisica subito dal lavoratore, (cfr. circolare Ministro delle finanze n. 326 del 1997). Ciò è stato confermato da numerose pronunce della Corte di cassazione (Cass. 18.07.1985 n. 4237; Cass. 21.06.1991 n. 6982; Cass. 18.07.1995 n. 7792);
il Consiglio di Stato, (sentt.838-841-842/2016), confermava altrettante sentenze TAR-Lazio, I sez., il 21.02.2015 nn. 2454, 2458 e 2459 sull’illegittima inclusione ai fini ISEE delle rendite INAIL, annullando l’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: «2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: […] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […]» poiché in violazione delle disposizioni del legislatore che con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con mod. dalla legge n. 214 del 2011;
il C.S. ha affermato che «Tali indennità […] non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio –:
se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e, in particolare, della vanificazione della neutralità fiscale della rendita Inail in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
se non ritenga di emanare apposita circolare per consentire l’ammissione al patrocinio dello Stato senza il computo nel tetto reddituale delle somme percepite a titolo di rendita Inail. (5-10793)
Classificazione EUROVOC:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F10793&ramo=C&leg=17
Che fine ha fatto l’interrogazione dell’On. Tancredi?
Salve.
Carmela.
Salve Carmela,
il governo non ha ancora ritenuto di ripondere.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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Buongiorno.
Novità sull’interrogazione parlamentare del Collega? novità sull’argomento?
Grazie.
Luigi
Non ancora. La riproponiamo.
Cordialità.
Staff Avvocatogratis