Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 13 aprile 2017 si è parlato molto di allargamento del patrocinio a spese dello Stato (o delle regioni) per i fatti che interessano la legittima difesa. La forza dell’emergenza è stata amplificata dai media e se ne sono visti i risultati.
In questi ultimi due anni sono state approvate ben tre leggi regionali (Lombardia, Liguria e Veneto) in materia e più recentemente ha avuto molta visibilità il disegno di legge AC. 3785, già approvato alla Camera ed ora pendente avanti il Senato (AS 2816) che prevede il rimborso delle spese legali per tutti i soggetti che hanno vista accertata la loro legittima difesa.
In particolare, nelle leggi regionali, è previsto il patrocinio a proprie spese a carico della regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa.
Il fato è però imprevedibile e le tre leggi regionali hanno avuto sorte distinta: mentre quelle di Veneto e Liguria sono finite sotto il vaglio della Consulta (e sono state entrambe bocciate, la prima delle due è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza 81/2016), quella lombarda non ha incontrato alcuna impugnativa e vige senza contestazioni.
Passando al confronto fra legislatori di differente rango, il distinguo più evidente fra le leggi regionali e la proposta in corso di approvazione a livello nazionale, ovviamente oltre al rivolgersi a tutti i soggetti interessati alla fattispecie presenti sul territorio nazionale, è che le prime (le leggi regionali) garantiscono il patrocinio gratuito agli indagati mentre il Disegno di Legge a firma dell’on. Ermini prevede il porre a carico dello Stato le spese e gli onorari della difesa delle persone dichiarate non punibili per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità (emendamento proposto da Walter Verini).
In breve, quanto giace in parlamento ha come obiettivo il solo manlevare i costi degli accertati innocenti.
Si lasciano poi irrisolte sia la questione del come sostenere detti costi difensivi nei lunghi anni di processo sia la difficoltà di determinare in via postuma, e peraltro ridotta, il compenso di un difensore di fiducia che non assiste in gratuito patrocinio. Nel momento in cui un penalista non iscritto alle liste del gratuito patrocinio accettasse la difesa dell’imputato, come potrebbe mai esser veder liquidate le sue spettanze nella misura e nelle modalità previste dal DPR 115/2002, ovvero nell’importo diminuito di un terzo e nel momento della chiusura della fase processuale di riferimento?
Per una compiuta disamina, riportiamo di seguito i testi delle leggi regionali e del disegno governativo.
Avv. Alberto Vigani
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LEGGE REGIONALE LOMBARDIA n. 17 del 24 giugno 2015
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità (BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
Art. 21
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:
a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l’applicazione in ordine alle varie fattispecie.2)
LEGGE REGIONALE LIGURIA n. 11 del 5 luglio 2016
(Bollettino Ufficiale n. 14, del 13/07/2016 )Art. 1.
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalità, mediante:
a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante variazione compensativa di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018 – esercizio 2016.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 3.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La soprastante disciplina è oggetto di impugnazione avanti la Corte Costituzionale.3)
LEGGE REGIONALE VENETO n. 7 del 23 febbraio 2016
Legge di stabilità regionale 2016. (Bur n. 18 del 26 febbraio 2016)
Art. 12
Istituzione del fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine.
1. La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
3. La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine”.
4. Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire:
a) l’anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;
b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.
5. L’ammissione al patrocinio a spese della Regione di cui al presente articolo è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per l’accesso e la concessione dei benefici di cui al presente articolo e alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, e del comma 3 quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.La soprastante disciplina è stata dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 13 aprile 2017
4)
DISEGNO DI LEGGE AS 2816 d’iniziativa del deputato ERMINI (V. Stampato Camera n. 3785) approvato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2017
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017
Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesaDISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 52 e 59
del codice penale)
1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno»;
b) al secondo comma, le parole: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo comma,»;
c) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano».
2. All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui all’articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale».
Art. 2.
(Onorari e spese del difensore)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.
2. Per la liquidazione dell’onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 295.200 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.