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GRATUITO PATROCINIO: LO STRANIERO AUTOCERTIFICA I PROPRI REDDITI SE NON HA ATTESTAZIONE CONSOLARE

GRATUITO PATROCINIO: SI PUO' AUTOCERTIFICARE IL REDDITO ESTERO?

GRATUITO PATROCINIO: SI PUO’ AUTOCERTIFICARE IL REDDITO ESTERO?

Qualora per il cittadino straniero non sia possibile produrre la dichiarazione dell’autorità consolare per attestare l’entità dei redditi prodotti all’estero, il medesimo richiedente il gratuito patrocinio può ottenere sostituire la mancata attestazione presentando un’autocertificazione di tali redditi.



Le norme

Infatti, l’art. 79, recita “Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.” e, l’art. 94, comma 2, consente “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

Per integrare il requisito dell’impossibilità, tuttavia, non è necessaria l’assoluta impossibilità perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l’esplicito immotivato rifiuto o con l’assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell’ipotesi del rifugiato politico.

La Cassazione

Sul punto vi è la conferma della  Corte di Cassazione penale (Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617) che ha accolto la domanda di un cittadino marocchino contro la sentenza del merito in rigetto dell’opposizione al decreto del giudice monocratico che aveva rigettato l’ammissione al gratuito patrocinio con sola autocertificazione dei redditi prodotti all’estero invece di attestazione dell’autorità consolare del Marocco.

Di seguito riportiamo per esteso il testo della sentenza della Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/02/2018 n° 8617.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617

Presidente Fumu
Relatore Nardin

Fatto e diritto

1. Con provvedimento in data 19 gennaio 2017 del Tribunale di Arezzo ha rigettato l’opposizione al decreto del giudice monocratico con cui era stata respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da I.M.O. . L’ordinanza ha ritenuto inammissibile l’istanza in quanto corredata dall’autocertificazione sui redditi prodotti all’estero e non dall’attestazione dell’autorità consolare del Marocco, benché la sua produzione non potesse essere considerata “impossibile” ai sensi dell’art. 94 d.p.r. 115/2002, ma solo tardivamente richiesta dall’interessato.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione I.M.O. , a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli art. 79 e 94 del d.p.r. 115/2002, per non avere l’ordinanza del Tribunale di Arezzo tenuto in considerazione che l’I. aveva richiesto la certificazione all’autorità consolare in data 18 febbraio 2016 e successivamente in data 8 marzo 2016. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invece, era stata presentata munita dell’autocertificazione di cui all’articolo 94 cit. solo il 6 maggio 2016, quindi dopo un tempo congruo per ottenere dall’autorità consolare la documentazione richiesta, che non aveva provveduto, rendendo cosi’ impossibile la produzione della certificazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione chiede l’annullamento con rinvio per nuovo esame del provvedimento, rilevando che l’attestazione delle condizioni di reddito può comportare rigetto dell’istanza solo se dipenda dalla negligenza dell’interessato, non potendo tornare a svantaggio di quest’ultimo le inadempienze non a lui direttamente imputabili.

4. Il ricorso è fondato.

5. Secondo l’ordinanza impugnata l’istante ha presentato insieme con la domanda un’autocertificazione attestante il reddito complessivo percepito nell’anno di competenza, non producendo, invece, l’attestazione dell’autorità consolare del Marocco, in quanto non rilasciata tempestivamente, benché ripetutamente richiesta.

6. Ora, va osservato che se l’art. 79, recita “Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.”, nondimeno, l’art. 94, comma 2, consente “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

8. Per integrare il requisito dell’impossibilità, tuttavia, non è necessaria l’assoluta impossibilità perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l’esplicito immotivato rifiuto o con l’assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell’ipotesi del rifugiato politico. Resterebbero fuori da una simile restrittiva interpretazione tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorché causati da motivazioni di mero ritardo, sinanco quando riferibile a motivi organizzativi. Si finirebbe cosi’ per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell’autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento. L’interpretazione restrittiva si pone, dunque, in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell’ambito del procedimento penale, impone la tempestività dell’intervento statuale per assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio dell’istante. Deve, pertanto, concludersi affermando che l’impossibilità di produrre l’attestazione relativa ai redditi prodotti all’estero può essere sopperita con la produzione dell’autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell’art. 79 cit.. (In questo senso Cfr. Cass. 26.2.2009 n. 21999, secondo cui “il concetto di impossibilità a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l’onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa”).

9. Va, dunque, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.

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