GRATUITO PATROCINIO: AMMISSIONE IN APPELLO DOPO SOCCOMBENZA

GRATUITO PATROCINIO E APPELLO: PER IL COA DI TORINO E’ AUTOMATICO ANCHE IN SOCCOMBENZA DEL PRIMO GRADO: GIUSTO O SBAGLIATO?

CAUSA IN APPELLO, SOCCOMBENZA E GRATUITO PATROCINIO

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Di recente, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha aperto un confronto con gli iscritti distrettuali del Piemonte in tema di Patrocinio a spese dello Stato, affermando che:

“qualora la parte ammessa intenda costituirsi a seguito di impugnazione avversaria, può certamente avvalersi dell’ammissione per il precedente grado di giudizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 DPR 115/2002, ma pare opportuno che chieda una estensione al nuovo grado, accompagnata dalla autocertificazione della permanenza dei presupposti di reddito: il tutto anche ad evitare obiezioni da parte delle cancellerie”.

La giurisprudenza

Tale orientamento, tuttavia, non tiene conto dell’art. 120 del D.P.R., come dall’interpretazione conforme al dettato normativo data dalla Corte d’Appello di Bologna.



La Seconda Sezione della Corte, con ordinanza del 25 settembre 2008 ha stabilito che se la parte ammessa, con decreto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in via anticipata e provvisoria, al patrocino a spese dello Stato, sia rimasta totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, non può giovarsi della ammissione al fine di proporre l’impugnazione.

Nella sentenza i Giudici evidenziano come “in tale situazione processuale, non sussistevano e non sussistono i presupposti di legge per l’ammissione”.

La norma del TUSG

Invero, l’art. 120 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone chiaramente:

“La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale”.

Di conseguenza, rileva la Corte d’Appello di Bologna, “l’ammissione non può essere disposta per la prima volta a favore della parte soccombente al fine di proporre impugnazione avverso la pronunzia sfavorevole” e, pertanto, ai sensi l’art. 136 del medesimo testo unico, l’ammissione deve essere revocata.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza della Corte d’Appello bolognese.

Avv. Silvia Zazzarini

***

Il testo della sentenza

Corte d’Appello Bologna Sez. II, Ord., 25-09-2008

PROCEDIMENTO CIVILE
Appello

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

sezione seconda civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Aldo Ranieri – Presidente

Dott. Romano Cantoni – Consigliere

Dott. Angela de Meo – Consigliere relatore

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16 settembre 2008;

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’appellante XX insiste per l’ammissione delle prove orali capitolate e non ammesse in primo grado a seguito di ordinanza in data 18 marzo 2005;

-che la valutazione della ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie, comportando un approfondito giudizio sui motivi di erroneità della sentenza impugnata, andrà compiuta unitamente al merito;

Ritenuto inoltre che l’appellata YY insiste per la revoca del gratuito patrocinio in favore del XX;

– che il XX è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto in data 7 aprile 2008 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;

– che, però, a seguito del rigetto delle domande da lui proposte, XX era rimasto integralmente soccombente nel giudizio intentato innanzi al Tribunale di Modena nei confronti della YY;

– che, in tale situazione processuale, non sussistevano e non sussistono i presupposti di legge per l’ammissione: l’art. 120 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone, infatti, che nel giudizio civile la parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente non possa giovarsi dell’ammissione al fine di proporre impugnazione;

-che dunque, e maggior ragione, l’ammissione non può essere disposta per la prima volta a favore della parte soccombente al fine di proporre impugnazione avverso la pronunzia sfavorevole, come nel caso di specie;

-che pertanto, ai sensi l’art. 136 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, l’ammissione va revocata;
P.Q.M.

1. revoca l’ammissione di XX al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;

2. letto l’art. 352 cod. proc. civ.

invita

le parti a precisare le conclusioni, e fissa a tale scopo l’udienza del 3 marzo 2015, ore di rito.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna il 16 settembre 2008

2 Comments

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