GRATUITO PATROCINIO: CONTANO I CONVIVENTI AL MOMENTO DELLA DOMANDA

GRATUITO PATROCINIO: SI DEVE VERIFICARE L’EFFETTIVA CONVIVENZA AL MOMENTO DELLA DOMANDA, ANDANDO OLTRE IL DATO ANAGRAFICO

quali conviventi computare per il reddito del gratuito patrocinio

quali conviventi computare per il reddito del gratuito patrocinio

La Cassazione Penale torna sul metodo di rilevazione degli effettivi conviventi necessari al cumulo dei redditi per la determinazione del rispetto della soglia reddituale massima di legge richiesta per l’ammissione al gratuito patrocinio.

La situazione di convivenza rilevante ai fini del calcolo del reddito, al cui limite è collegata l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, fin dalla precedente disciplina (art. 3 co. 2 della legge 217/90) va determinata sommando anche i redditi del coniuge e dei familiari conviventi, ma non può coincidere quindi con il mero domicilio fiscale.

Oggi, ai sensi del combinato disposto degli artt.76 co.2 e 79 D.L.vo 30.5.2002 n.115, deve ritenersi, stante il chiaro tenore letterale della normativa, che ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all’atto della domanda e che a tale fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio.

Si deve affermare, perciò, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l’obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all’atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione.

Riportiamo di seguito la vigente disciplina di riferimento ed il testo integrale della Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 42016 Anno 2019.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 76
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 79
  • L. 217/1990, art. 3 co. 2




 

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ART. 76 (L)  (Condizioni per l’ammissione)

1.  Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2.  Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

3.  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4.  Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

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ART. 79 (L)  (Contenuto dell’istanza)

1.  L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a)  la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b)  le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c)  una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d)  l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2.  Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3.  Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 42016 Anno 2019

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/10/2019

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 15.03.2019, revocava con efficacia retroattiva, su richiesta in data 11.03.2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 24.09.2018, in quanto risultava che, per l’anno d’imposta 2017, Bertazzon Pier Simone aveva un reddito di entità superiore (31.768,00 euro ) a quello di soglia, e ciò stante il cumulo del reddito dei familiari (la madre), ritenuti conviventi, secondo i dati risultanti dell’anagrafe tributaria.

2. Bertazzon Pier Simone, a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca, affermando che al momento di presentazione dell’istanza era privo di familiari conviventi, come risulta dallo stato civile datato 10.09.2018 e dall’autocertificazione, essendo tra l’altro senza fissa dimora, con residenza solo formale presso la Casa Comunale di Borgosesia; il cumulo del reddito della madre, riferito all’anno 2017, doveva pertanto considerarsi non attuale con riferimento al momento di presentazione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio e in violazione comunque della ratio dell’art. 76 DPR 11/2002.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga convertito in reclamo e quindi rinviato al Tribunale di Vercelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si osserva che avverso il provvedimento che ha dichiarato la revoca dell’ ammissione al beneficio, è esperibile il ricorso per cassazione per saltum.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Va premesso che il concetto di “convivenza” non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma comprende tutti quei rapporti continuativi di affetto, di interessi, di comunanza di vita che portano ad un legame stabile tra due o più persone, persistente pur se la coabitazione tra loro è venuta a cessare per motivi che esulano dalla loro volontà. La situazione di convivenza rilevante ai fini del calcolo del reddito al cui limite è collegata l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, reddito da determinarsi a norma dell’art. 3 c. 2 della legge . 217/90 sommando anche i redditi del coniuge e dei familiari conviventi, non può coincidere quindi con il mero domicilio fiscale. Erratamente, pertanto, e in violazione di legge si è dato rilievo nel provvedimento di revoca al reddito della madre del ricorrente solo sul presupposto secondo cui in anagrafe tributaria, (“Serpico”), risultava lo stesso domicilio fiscale e nonostante che la stessa Agenzia delle entrate avesse comunicato, in calce alla nota dell’ 11.03.2019, che in ordine alla composizione del nucleo familiare del ricorrente non era stata confrontata la risultanza con le informazioni dell’anagrafe dell’amministrazione comunale.

2.2. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt.76 co.2 e 79 D.L.vo 30.5.2002 n.115, deve ritenersi, stante il chiaro tenore letterale della normativa, che ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all’atto della domanda e che a tale fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio. Si deve affermare,perciò, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l’obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all’atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione.
Tale interpretazione, che si ricava dal dato letterale normativo, dà attuazione al principio fissato dalla Corte di Strasburgo, in tema di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania): i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall’art. 2729 cod. chi., perchè possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi conseguentemente con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

2.3 Nella fattispecie che occupa, il giudice è pervenuto alla revoca sulla base di una valutazione presuntiva riferita solo all’elemento dello stesso domicilio fiscale, senza un riscontro effettivo, nemmeno circa le risultanze anagrafiche e la reale situazione di convivenza con la madre.

Sul punto il provvedimento impugnato è carente di una motivazione che possa ritenersi esaustiva rispetto ai menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza e in linea con i principi affermati anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.392 del 28 giugno 1995 in relazione al computo di redditi propri di soggetti diversi dall’istante e legati al criterio oggettivo della convivenza.

Il giudice è, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se, anche sulla base di elementi presuntivi, il richiedente si avvalesse di contributi dei familiari, con lui conviventi al momento di presentazione dell’istanza, sia pure non più inseriti nell’ambito di un unico nucleo anagrafico, cosi da poterli considerare ai fini dell’importo sul quale determinare il riconoscimento del beneficio.

Al contrario, in maniera del tutto apparente ed illogica, il Tribunale di Vercelli si è limitato a recepire acriticamente le risultanze, peraltro incomplete e parziali, dell’Agenzia delle Entrate, nonostante il ricorrente avesse dichiarato che al momento dell’istanza, presentata il 24.09.2018, non aveva familiari anagraficamente conviventi, secondo quanto previsto dall’art. 79 comma 1 lett. b) e c), e avesse prodotto il relativo certificato rilasciato dall’Amministrazione comunale.

3. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.

Così deciso il 4.10.2019

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