OPPOSIZIONE A REVOCA IN APPELLO EX ART. 170

COME SI IMPUGNA LA REVOCA IN SENTENZA DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO? APPELLO O RICORSO EX ART. 170 DPR 115/ 2002?

LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA!

come impugnare la revoca del gratuito patrocinio

Come impugnare la revoca del gratuito patrocinio

 

In riferimento ad un provvedimento della Corte d’Appello di venezia,  la Cassazione affronta il problema delle modalità dell’impugnazione del provvedimento di revoca adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito (in uno dei capi della medesima sentenza) anziché con un separato decreto.

Secondo la Suprema Corte, che così conferma il cambio di orientamento (inziato con Cass. civ. n. 29228/2017), il ricorrente che vuole impugnare la revoca lo deve fare ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e non più con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo il precedente indirizzo di cui a Cass. n. 7191/2016.

Invero, l’utilizzo di uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, permettendo così di evitare che la questione inerente l’ammissione al patrocinio dello Stato, che riguarda l’accesso alla difesa, coinvolga le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa, e consentendo il riesame della sola questione dell’ammissione senza costringere ad esercitare il gravame con il rito ordinario.

Invero, la pronuncia della revoca con separato decreto, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale (Agenzia delle Entrate). Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell’ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell’ammissione si riferisce.

D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell’essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio (in tal senso dovendosi disattendere il contrario principio espresso da Cass. n. 26966/2011, rimasto isolato nella successiva giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il rimedio impugnatorio sarebbe sempre ed unicamente il ricorso per cassazione ex art. 111 co. 7 Cost.).

La Corte ha perciò riaffermato il seguente principio: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”, precisandosi che si tratta di soluzione che ha trovato ulteriore conferma da ultimo in Cass. n. 3028/2018, nonché in Cass. n. 32028/2018).

Riportiamo di seguito il testo integrale sia dell’ordinanza N. 28150/2019, dello scorso 25 settembre, che ha enunciato il principio di diritto, che della precedente Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2017) 06-12-2017, n. 29228, nonchè il ricorso che introdotto il giudizio deciso con la prima.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




 

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ORDINANZA N. 28150/2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERGIO GORJAN – Presidente –
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO – Consigliere –
Dott. GIUSEPPE TEDESCO – Consigliere –
Dott. ANNAMARIA CASADONTE – Consigliere –
Dott. MAURO CRISCUOLO – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19655-2016 proposto da:
[CAIO], domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO ANTONIO VIGANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Venezia con ordinanza del 15 gennaio 2016 dichiarava inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto da [Caio] avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 143/2015, ravvisando altresì la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. dell’appellante, e disponendo la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136 co. 2 del DPR n. 115/2002.

Avverso tale provvedimento, nella parte in cui era stata disposta la revoca dell’ammissione al detto beneficio, proponeva opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 il [Caio], chiedendo altresì sospendersi l’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca.

Con decreto in data 17/6/2016 il Presidente della Corte d’Appello di Venezia, senza previa fissazione di udienza, dichiarava la richiesta inammissibile, ritenendo che la stessa era volta ad ottenere la sospensione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. nonché l’annullamento del provvedimento di revoca, dovendosi però considerare che la richiesta esulava da quelle proponibili ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 e
dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, in quanto diretta ad incidere su di un provvedimento definitivo

(per il quale era fatta salva l’impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito).

Per la cassazione di detto decreto il [Caio] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del DPR n. 115/2002 e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, osservandosi che in realtà con il ricorso dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte d’Appello non si intendeva contestare la correttezza dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., ma la sola statuizione che concerneva la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e la relativa efficacia esecutiva).

Ciò trova conferma anche nel fatto che la controparte era stata individuata non già in quella della causa di merito sottostante, ma nel Ministero della Giustizia, trattandosi di un rapporto autonomo, ancorché correlato alla causa di merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., in quanto il provvedimento era stato emesso con decreto senza la previa comparizione delle parti, come invece imposto dalle norme in tema di procedimento sommario di cognizione alle quali fa rinvio l’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011.

3. I due motivi – da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione – sono fondati, occorrendo a tal fine assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte già occupatasi di una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (Cass. n. 29228/2017).

Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati è stata adottata, per avere l’interessato agito in giudizio con colpa grave, con la stessa ordinanza della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., e non con un separato decreto.

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall’art. 136 Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (comma 2); (c) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).

La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

Tuttavia, in un caso nel quale la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta, per la pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese svolte dall’interessato, con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, anzichè “con un provvedimento interinale”, questa Corte (Cass., Sez. 6-2, 13 aprile 2016, n. 7191) ha ritenuto che, “trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizia n. 115 del 2002, ex artt. 99-170”.

Il problema che il ricorso pone è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziché con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7191 del 2016, cit., oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Collegio ritiene che sia preferibile il secondo corno dell’alternativa.

Invero, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.

La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell’ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l’Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento: Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2016, n. 22148).

Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell’ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell’ammissione si riferisce.
D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell’essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio (in tal senso dovendosi disattendere il contrario principio espresso da Cass. n. 26966/2011, rimasto isolato nella successiva giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il rimedio impugnatorio sarebbe sempre ed unicamente il ricorso per cassazione ex art. 111 co. 7 Cost.).
Tale conclusione trova poi evidente conferma nel caso in esame, nel quale, avendo la Corte pronunciato ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la parte avrebbe dovuto impugnare in cassazione non già l’ordinanza in questione, bensì la sentenza di primo grado, che però nulla aveva statuito in ordine al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rendendo ancor più evidente come pretendere di assoggettare anche la contestazione dei presupposti per la revoca ai rimedi impugnatori previsti per il provvedimento che ha deciso nel merito, contestualmente statuendo circa la revoca, sia soluzione assolutamente incongrua, perché individua il rimedio impugnatorio non già sulla base della natura e sostanza del provvedimento, ma sulla sola scorta del contenitore formale nel quale è inserito ( con un evidente disallineamento, nel caso in cui l’ordinamento, come nell’ipotesi di cd. ordinanza filtro in appello, precluda l’impugnazione del provvedimento emesso in sede di appello – e che per occasione statuisca anche sulla revoca – ed imponga l’impugnazione della sentenza di primo grado che però non contiene alcuna statuizione in ordine alla ricorrenza dei presupposti ex art. 136 co. 2 DPR n. 115/2002).

Conclusivamente, va riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”, precisandosi che si tratta di soluzione che ha trovato ulteriore conferma da ultimo in Cass. n. 3028/2018, nonché in Cass. n. 32028/2018).

4. L’;accoglimento del ricorso comporta quindi la cassazione del decreto impugnato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione

 

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LA SENTENZA CASS. CIV. SEZ. II, (ud. 25-10-2017) 06-12-2017, n. 29228

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI 19, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA LISA BUONADONNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18 marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Servello Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Anna Lisa Buonadonna.

Svolgimento del processo

1. – La Corte d’appello di Salerno, sezione lavoro, con sentenza in data 17 dicembre 2014-13 febbraio 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.L. avverso la sentenza di primo grado e contestualmente revocava l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato (ammissione che era stata disposta con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno in data 3 maggio 2012), rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio allegando ragioni manifestamente infondate.

Con ordinanza in data 18 marzo 2015, il Presidente delegato della Corte d’appello di Salerno ha dichiarato, in limine e previa revoca del decreto di fissazione dell’udienza, inammissibile l’opposizione proposta dal D. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza della Corte d’appello 17 dicembre 2014-13 febbraio 2015.

2. – Per la cassazione di detta ordinanza il D. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, illustrati con memorie.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (error in iudicando; violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto; violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.; violazione del principio espresso dalla Corte di cassazione circa il carattere di rimedio generale previsto dall’art. 170 cit.; error in procedendo; violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.) il ricorrente denuncia la “duplice abnormità” dell’ordinanza impugnata, la quale per un verso disconoscerebbe all’opposizione ex artt. 170 Testo unico delle spese di giustizia, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. la natura di rimedio generale avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato e, per l’altro verso, sarebbe stata resa all’esito di un “repentino cambiamento di rotta”, senza dar corso all’udienza di comparizione delle parti, già disposta e poi “inaspettatamente revocata”.

Il secondo mezzo è rubricato “error in procedendo: errato utilizzo della forma di sentenza in luogo del decreto motivato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136); irrilevanza dell’apparenza del provvedimento in riferimento alle norme speciali rispetto alle ordinarie norme processuali; natura paragiurisdizionale dei provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; autonoma previsione di un diverso sistema impugnatorio; non definitività del provvedimento di rigetto e/o revoca del beneficio con conseguente inammissibilità del ricorso diretto per cassazione; criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice; principio di prevalenza della sostanza sulla forma”. Secondo il ricorrente, la soluzione adottata dal Collegio della Sezione lavoro della Corte d’appello di “preferire la forma della sentenza rispetto a quella del decreto motivato” “pareva essere frutto di una non proprio meditata valutazione”: mancando una “consapevole scelta”, il giudice investito della opposizione avrebbe dovuto ritenere corretto il rimedio impugnatorio esperito dell’opposizione al decreto di revoca.

1.1. – I due motivi – da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione – sono fondati.

Risulta dall’ordinanza impugnata e dagli atti allegati che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati è stata adottata, per avere l’interessato agito in giudizio allegando ragioni manifestamente infondate, con la stessa sentenza della Corte d’appello che ha deciso la causa di merito, vertente in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento per crediti previdenziali dell’INPS, e non con un separato decreto.

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall’art. 136 Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (comma 2); (c) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

Tuttavia, in un caso nel quale la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta, per la pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese svolte dall’interessato, con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, anzichè “con un provvedimento interinale”, questa Corte (Cass., Sez. 6-2, 13 aprile 2016, n. 7191) ha ritenuto che, “trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizia n. 115 del 2002, ex artt. 99-170”.

Il problema che il ricorso pone è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anzichè con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7191 del 2016, cit., oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Collegio ritiene che sia preferibile il secondo corno dell’alternativa.

Invero, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.

La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell’ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l’Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento: Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2016, n. 22148).

Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell’ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell’ammissione si riferisce.

D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell’essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio.

Conclusivamente, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

2. – L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento dell’esame del terzo e del quarto motivo, relativi al merito della proposta opposizione.

3. – Il ricorso è accolto.

L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

 

***

IL RICORSO

Avanti la

CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE

per il signor CAIO , residente a Venezia in via C.C. n. 10, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a –——-, giusta procura in calce al presente atto, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dimessa il 6 luglio 2016 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con riserva di produrre la delibera di ammissione non appena disponibile,

ricorrente

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 8018 4430 587), in persona del suo ministro, con sede a 00186 Roma in via Arenula, 70, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato a 00186 Roma in via dei Portoghesi n. 12 e presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia a 30124 Venezia in piazza San Marco n. 63,

intimato

avverso

il decreto di inammissibilità del ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 emesso dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia del 16 giugno 2016, n. cronol. 2333/2016, depositato il 17 giugno 2016 e comunicato in pari data nella causa R.G.C.C. n. 488/2016 (all. 1).

oggetto del giudizio: opposizione a revoca ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

SOMMARIO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PRIMO MOTIVO DEL RICORSO

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011

Ammissibilità del ricorso al Presidente della Corte d’Appello di Venezia in opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

SECONDO MOTIVO DEL RICORSO

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 150/2011 e quindi degli artt. 702-bis, co. 3, e 702-ter c.p.c.

Illegittimità del provvedimento di inammissibilità emesso sotto forma di decreto senza la preventiva fissazione di udienza

CONCLUSIONI

✯ ✯ ✯

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Il 10 luglio 2015 il signor CAIO ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia (doc. 3 in all. 2) per promuovere appello avanti la Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza n. 143/2015 del Tribunale ordinario di Venezia (doc. 4 in all. 2).
  2. Il 13 luglio 2015 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha deliberato l’ammissione dello scrivente al patrocinio a spese dello Stato ritenendo non manifestamente infondato l’appello che intendeva proporre (doc. 5 in all. 2).
  3. Il 15 luglio 2015 lo scrivente provvedeva a notificare l’atto di appello alle convenute e successivamente ne curava l’iscrizione a ruolo presso la Corte d’Appello di Venezia in data 24 luglio 2015 che assumeva al ruolo generale del contezioso civile il n. 1861/2015 (doc. 6 in all. 2).
  4. Seguiva costituzione delle convenute e udienza di comparizione del 16 dicembre 2015 in cui la Corte si riservava.
  5. Con ordinanza del 16 dicembre 2015, depositata il 15 gennaio 2016 e comunicata al difensore avv. Stefano Bruno Ferraro l’8 febbraio 2016 (doc. 1 e 2 in all. 2), la Corte così pronunciava:
  1. Dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto daCAIO avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 143/2015;
  2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in €6.780, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali (15%) come per legge;
  3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. della somma di € 3.390;
  4. revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore diCAIO ai sensi dell’art. 136, secondo comma,  d.p.r. n. 115/2002;
  5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter del d.p.r. n.115/2002, come modificato dall’art.1, comma17 della l. 24 dicembre 2012 n.228;
  6. manda alla Cancelleria di dare avviso della presente ordinanza alle parti, all’Agenzia delle Entrate ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Venezia;
  7. dispone che la Cancelleria provveda al recupero delle spese oggetto di prenotazione a debito, nella parte riferibile al sig.CAIO.
  1. Il 29 febbraio 2016 il sig. CAIO depositava ricorso al Presidente della Corte d’Appello di Venezia ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 in opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato unitamente all’ordinanza di cui al punto precedente (all. 1 e 2). L’opposizione assumeva al ruolo generale del contezioso civile n. 488/2016 e riportava le seguenti conclusioni:

in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 avanti la Corte d’Appello di Venezia;

nel merito in via principale annullare il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 avanti la Corte d’Appello di Venezia;

in via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa della proposizione e definizione del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 e/o avverso la sentenza di primo grado confermata nella predetta ordinanza;

in ogni caso condanni il Ministero della Giustizia alla rifusione del sig. CAIO di tutte le spese vive sostenute per il presente giudizio.

  1. Il Presidente della Corte d’Appello di Venezia, dott. Antonino Mazzeo Rinaldi, senza fissare alcuna udienza, emetteva in data 16 giugno 2016 decreto di inammissibilità del ricorso (all. 1) così motivando:

ritenuto che detto ricorso ha ad oggetto la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione 16/12/2015 – 15/1/2016 di questa Corte d’Appello – Sezione Quarta civile (ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bic c.p.c., a definizione del giudizio di appello), in punto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché l’annullamento della decisione stessa;

la suddetta istanza – dichiaratamente proposta ai sensi degli artt. 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 – esula tuttavia dalle previsioni delle su citate norme, poiché diretta ad incidere su un provvedimento definitivo (salva l’impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito);

ritenuto pertanto il ricorso inammissibile;

P.Q.M.

Visto l’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dichiara l’istanza inammissibile.

  1. Tale decreto veniva depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016 e comunicato al ricorrente in pari data.

✯ ✯ ✯

Avverso il citato provvedimento che definisce il giudizio di primo grado emesso sotto forma di decreto senza la fissazione di udienza, provvedimento inappellabile ex art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, propone ora ricorso per cassazione il signor CAIO per i seguenti motivi.

PRIMO MOTIVO

ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011

Ammissibilità del ricorso al Presidente della Corte d’Appello di Venezia in opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il Presidente della Corte d’Appello di Venezia, con nove righe, motiva l’inammissibilità del ricorso a lui proposto affermando che:

  • il ricorso aveva ad oggetto la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte d’Appello di Venezia a definizione di un giudizio d’appello, in punto di revoca dell’ammissione a spese dello Stato e “l’annullamento della decisione stessa” (non è chiaro se il Giudice con “decisione” si riferisse all’intera ordinanza di inammissibilità dell’appello o solo alla decisione di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato);
  • che l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e l’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 non consentono di incidere su un provvedimento definitivo quale è l’ordinanza di inammissibilità d’appello ex art. 348-bis c.p.c., salva l’impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito.

In realtà il sig.CAIO con il suddetto ricorso al Presidente della Corte territoriale non intendeva affatto incidere su tutta l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., bensì solo sulla statuizione di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulla relativa efficacia esecutiva (la revoca comporta infatti il recupero esattoriale del contributo unificato).

Ciò emerge inequivocabilmente dalle conclusioni del ricorso (all. 1) che qui si trascrivono:

in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 avanti la Corte d’Appello di Venezia;

nel merito in via principale annullare il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 avanti la Corte d’Appello di Venezia;

in via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa della proposizione e definizione del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. nella causa R.G.C.C. n. 1861/2015 e/o avverso la sentenza di primo grado confermata nella predetta ordinanza;

in ogni caso condanni il Ministero della Giustizia alla rifusione del sig. CAIO di tutte le spese vive sostenute per il presente giudizio.

e soprattutto dal fatto che in questo giudizio di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio i legittimati passivi non sono le originarie convenute dell’appello bensì il Ministero della Giustizia!

Del resto, il sig.CAIO, in via subordinata, aveva anche chiesto di sospendere il giudizio in attesa di definizione del separato ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. (avverso quindi la sentenza di primo grado che era stata oggetto dell’appello poi dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.) contro le originarie convenute, ricorso proposto successivamente nel termine di 60 giorni (8 aprile 2016) dalla comunicazione (all. 4); nessuna statuizione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è quindi passata in giudicato, anche se la questione non dovrebbe essere rilevante ai fini del giudizio di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio, stante l’indipendenza dei due giudizi.

Il Giudice a quo infatti erra quando afferma che il ricorso proposto dallo scrivente in opposizione alla revoca del gratuito patrocinio dovesse essere proposto solo mediante impugnazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

La statuizione di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 infatti investe un beneficio estraneo all’oggetto della controversia.

Tale statuizione ha natura di decreto, essendo pronunciata in assenza della controparte, che, come sopra detto, non è la controparte del giudizio di cui il ricorrente beneficiava dell’ammissione al gratuito patrocinio, bensì è l’erario e, nel caso specifico, è il Ministero della Giustizia.

La sola impugnazione della sentenza o dell’ordinanza che definisce il giudizio, convenendo ed intimando quindi solo la controparte di quel giudizio, senza proporre opposizione nei termini e nei modi di rito al decreto di revoca del gratuito patrocinio convenendo il legittimato passivo Ministero della Giustizia, provocherebbe il passaggio in giudicato di quest’ultimo decreto, con quindi la irrimediabile perdita del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche se poi l’impugnazione della sentenza o dell’ordinanza dovesse essere favorevole.

Lo scrivente nel ricorso di primo grado aveva anche già citato giurisprudenza di codesta Eccellentissima Corte (Cass., 2 ª sez. civile, n. 20167/2015 e più in generale Cass., 1ª sez. civile, n. 21400/2011) al riguardo:

In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, va ricercato, in mancanza di espressa previsione normativa, piuttosto che nella disciplina penalistica dettata dagli artt. artt. 99, 112 e 113 del D.P.R. n. 115 del 2002, nell’art. 170 del citato D.P.R., che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti (Cass. 23-6-2011 n. 13807; Cass. 20-7- 2012 n. 2719; Cass. 23-9-2013 n. 21685).

Tali principi trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, nella quale, pur avendo il giudice di primo grado [nel caso in specie secondo grado] provveduto alla revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la stessa sentenza [ordinanza] che ha definito il merito della controversia, la relativa statuizione, che investe un beneficio estraneo all’oggetto della controversia, conserva la natura di decreto, soggetto ad opposizione ai sensi del citato art. 170 del citato D.P.R. n. 115 del 2002”.

Dello stesso tenore anche Cass. 1ª sez. civile, n. 13833/2008 (che ha deciso un ricorso per cassazione di una decisione del Giudice di Pace di Parma che, con lo stesso provvedimento, rigettava sia un ricorso avverso un decreto di espulsione prefettizio che la relativa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) che afferma che:

2.7. In tali sensi, dunque va interpretata, in linea generale, la disciplina (lacunosa) riguardante il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione dello straniero in ordine al richiesto patrocinio a spese dello Stato per l’impugnazione della sua espulsione dal territorio nazionale.

È il capo dell’Ufficio giudiziario (nella specie, ratione temporis: il Coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace), dunque, il magistrato (onorario o professionale) chiamato a risolvere anche il problema giuridico posto dal primo motivo dell’odierno ricorso, e cioè se l’avvenuta nomina del difensore da parte dello straniero costituisca ostacolo all’applicazione del beneficio accordato dall’art. 142 del TU del 2002.

2.8. Non avendo il ricorrente promosso siffatto giudizio di opposizione, l’odierna impugnazione, in parte qua, proposta omesso medio, si rivela inammissibile, in quanto ha ad oggetto un provvedimento ordinatorio che era reclamabile – in via oppositiva – nella propria sede di merito.

Il ricorso in opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 presentato dallo scrivente era, pertanto, perfettamente ammissibile e sarebbe dovuto essere esaminato dal Giudice a quo nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti.

SECONDO MOTIVO

ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 150/2011 e quindi degli artt. 702-bis, co. 3, e 702-ter c.p.c.

Illeggittimità del provvedimento di inammissibilità emesso sotto forma di decreto senza la preventiva fissazione di udienza

Il comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 prevede che “Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Il procedimento sommario di cognizione è disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

In particolare il comma 2 dell’art. 702-bis c.p.c. prevede che “Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti”.

All’articolo successivo, 704-ter c.p.c, è previsto che “Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza” e che “Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile”.

Nel caso in specie sono palesi le violazioni di legge in quanto il Giudice a quo non ha fissato udienza di comparizione delle parti e non ha emesso un’ordinanza di inammissibilità nel contradditorio delle parti ma ha semplicemente decretato, senza contradditorio, l’inammissibilità del ricorso, quando invece la norma prevede che il Giudice debba fissare udienza anche se poi il ricorso dovesse risultare essere inammissibile.

✯ ✯ ✯

Tutto ciò premesso, il signor CAIO, come sopra rappresentato e difeso, ricorre alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

  • accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che il decreto impugnato è viziato per i motivi sopra indicati;
  • cassare il decreto impugnato con rinvio al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, in persona di diverso magistrato, che dovrà dichiarare ammissibile e, pertanto, esaminare nel merito, il ricorso a lui allora proposto;
  • con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di cassazione, nonché del precedente grado di giudizio.

 

Si depositano i seguenti atti e documenti, indicati espressamente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.:

  1. copia autentica del ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 con pedissequo decreto inammissibilità impugnato;
  2. fascicolo di parte di primo grado con documenti ivi elencati che si riportano
  1. copia decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato opposto;
  2. copia ricevuta di consegna della comunicazione pec al difensore del provvedimento opposto;
  3. copia istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia;
  4. copia sentenza n. 143/2015 del Tribunale ordinario di Venezia;
  5. copia delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia;
  6. copia atto di citazione di appello R.G. 1861/2015 avanti la Corte d’Appello di Venezia;
  7. copia atto di citazione giudizio introdotto nel 2012.
  8. copia atto di citazione giudizio introdotto nel 2000;
  9. copia sentenza n. 34/2004 del Tribunale ordinario di Venezia relativa al giudizio introdotto nel 2000;
  10. copia scrittura privata accordi 4 maggio 1994;
  11. copia indagini della Guardia di Finanza.
  1. richiesta alla Corte d’Appello di Venezia di trasmissione del fascicolo d’ufficio;
  2. copia ricorso per cassazione notificato ex art. 348-ter c.p.c. altro giudizio;
  3. copia istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

Si dichiara che il presente procedimento rientra in quelli di cui all’art. 13, comma 1, lettera b del d.P.R. n. 115/2002 e pertanto il contributo unificato sarebbe pari a € 196,00.

Tuttavia, per il presente grado, il ricorrente ha chiesto in data 6 luglio 2016 l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (all. 5) ed è in attesa della relativa delibera di ammissione che verrà prodotta quanto prima.

Pertanto, le spese del procedimento sono poste a carico dello Stato e prenotate a debito.

Con osservanza.

Eraclea, 7 luglio 2016

Avv. Alberto A. Vigani

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