QUALE DECORRENZA PER GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

DA QUALE MOMENTO DECORRONO GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO QUALORA LA DOMANDA SIA RIPROPOSTA AL GIUDICE?

DECORRENZA EFFETTI AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

DECORRENZA EFFETTI AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

Talvolta accade che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel corso del giudizio venga dichiarata in sentenza (o altro provvedimento) con decorrenza dalla proposizione della domanda avanti il Giudice competente ex art. 124 DPR 115/2002.

Tuttavia, la Cassazione – anche nel 2019 (infra) –  ha precisato l’erroneità dell’ordinanza che ammette al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza solo dalla data di riproposizione dell’istanza di ammissione al Giudice, invece che dalla data di presentazione dell’originaria istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Secondo la Corte di legittimità l’effetto retroagisce dal momento della proposizione della primigenita domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanti il COA.

Invero, in materia civile, ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. n. 115/2002, l’organo competente a ricevere l’istanza di ammissione è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, in particolare, “Se procede la Corte di cassazione […] il consiglio dell’ordine competente è quello ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
L’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, poi prevede che “Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.

Il legislatore ha quindi previsto, in caso di rigetto-inammissibilità dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine – organo competente a ricevere l’istanza – che la medesima istanza possa essere proposta al magistrato competente per il giudizio.

La II sezione civile della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20710/2017, ha avuto modo di ribadire che “ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati”.

Un tanto è stato  confermato recentemente anche da Cass., VI civile, nn. 9038 e 9039 del 2019.

Ciò è appunto in coerenza con quanto già rilevato da Cass., II civ., n. 24729/2011: “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”, ciò anche in linea con l’art. 24 della Costituzione che chiaramente non può consentire che “il diritto ai non abbienti, con appositi istituti” di “agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, venga condizionato da un diniego all’ammissione al patrocinio da parte del precedente organo (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) deputato ad esaminare l’istanza.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Inerenti e conformi

Cass. Civ. Sez. II, 4 /097 2017, n. 20710

Cass. civ. Sez. II, 23/11/2011, n. 24729

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 01/04/2019, n. 9038

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 01/04/2019, n. 9039

Difformi non presenti

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




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Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 23-11-2011, n. 24729

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:sentenza

sul ricorso 4591/2006

proposto da:F.E. C.F.

contro MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. E PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 22/07/2005; R.V.G. 492/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso del 3-3-2005 l’avvocato F.E. proponeva opposizione ex art. 170 T.U. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in composizione collegiale con il quale gli era stata liquidata la complessiva somma di Euro 254,11 per l’attività di patrocinio prestata in favore di C.A., ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del 28-5-2003.Il Tribunale di Messina con ordinanza de) 22-7-2005, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato all’avvocato F. la complessiva somma di Euro 733,17 oltre accessori di legge.Avverso tale ordinanza il F. ha proposto un ricorso ex art. 111 Cost., articolato in un unico motivo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le voci “posizione ed archivio”, “disamina”, “reclamo” ed “iscrizione causa a ruolo” quanto ai diritti di procuratore, nonchè per le voci “studio della controversia” e “preparazione e redazione del reclamo” quanto agli onorari di avvocato, poichè la delibera di ammissione ai patrocinio a spese dello Stato in favore della C. era stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 “terdedes” c.p.c., promosso dai F. nell’interesse di quest’ultima (ovvero il 22-5-2003); premesso che ai sensi dell’art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l’interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dai deposito dell’istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale disposizione che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all’interessato, ove lo stesso abbia depositato l’istanza prima dell’esercizio dell’azione, come appunto nella fattispecie, essendo stata l’istanza depositata il 15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il 22-5-2005; il Tribunale quindi, considerato che il termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso, avrebbe dovuto ritenere l’ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.

Il ricorrente inoltre assume che l’ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, esso è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell’atto di reclamo ex art. 669 “terdecies” c.p.c., e di tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto introduttivo.La censura è fondata.L’ordinanza impugnata, premesso che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter riconoscere le voci suddette, quanto ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, a fronte di un deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003 e dell’emissione in data 28-5-2003 della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.Orbene, premesso come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell’atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.
D’altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio defl’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa, come le voci nella fattispecie. in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto a compenso.In definitiva quindi l’ordinanza impugnata deve essere cassata – dovendosi ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria – e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame nonchè per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

P.Q.M.

La Corte Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011
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Cass. civ. Sez. II Ord., 04/09/2017, n. 20710

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 03/12/2013)

FONTI
CED Cassazione, 2017

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Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 23-06-2017) 04-09-2017, n. 20710

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 1305 del 2014 proposto da:M.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Conti, con domicilio eletto nello studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 38;- ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- resistente –

e nei confronti di:

TIZII – intimati -avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine in data 3 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1. – Con istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 124 depositata nella segreteria del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine in data 5 marzo 2013, D.B.F., D.O.H. e D.T.B. hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad un giudizio civile nei confronti del condominio (OMISSIS).

Il Consiglio dell’ordine, ritenendo incerto l’esatto reddito del nucleo familiare per il 2012, ha richiesto agli istanti di presentare documentazione che consentisse di determinarne il reddito lordo.

All’esito dell’integrazione documentale richiesta, l’Ordine ha ritenuto la domanda inammissibile, essendo il reddito percepito superiore alla soglia di legge. Gli istanti hanno quindi proposto la medesima domanda al magistrato competente per il giudizio, nella cui cancelleria l’hanno depositata in data 3 maggio 2013.

Con provvedimento in data 7 maggio 2013, il magistrato, ritenendo soddisfatti il requisito reddituale e le altre condizioni di legge, ha accolto la domanda e ammesso gli istanti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. – Esaurito il processo civile, richiesto della liquidazione delle competenze professionali dell’Avv. M.S., difensore dei D., il Tribunale di Udine, con decreto in data 28 agosto 2013, ha ritenuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio decorrono dalla data del deposito della domanda indirizzata al magistrato, e pertanto non ha liquidato le attività difensive svolte nella fase iniziale del processo, ossia nel periodo compreso tra il deposito dell’istanza all’Ordine degli avvocati e il deposito dell’istanza avanti al magistrato.

3. – Il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 3 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso in opposizione dell’Avv. M..Il Tribunale ha rilevato che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non possono retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine, trattandosi di due procedimenti autonomi, non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima.Per quanto attiene al merito del decreto di liquidazione, il Tribunale lo ha ritenuto esente da censure, avendo il giudice liquidato valori medi per la fase processuale (fase decisoria, non essendovi stata fase istruttoria) in base ai parametri del D.M. n. 140 del 2012, con la riduzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 trattandosi di una sola parte, rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potestà sui minori.

4. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Udine l’Avv. M. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.L’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136) ci si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento in cui la relativa istanza è stata presentata al Consiglio dell’ordine, restando irrilevante che a deliberare l’ammissione sia stato il magistrato competente, dopo che l’organismo forense l’aveva inizialmente respinta.1.1. – Il motivo è fondato.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.Questa Corte (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2011, n. 24729) ha già rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l’istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza – si è affermato l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria.Muovendo nella medesima prospettiva, deve ritenersi che ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicchè sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio.E’ bensì esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, come un rimedio di carattere impugnatorio.Nondimeno, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale.2. – Il secondo mezzo (nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 112 c.p.c., ovvero violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 11) lamenta che il giudice a quo, liquidando valori medi per la sola fase decisoria, non abbia considerato che in data 3 maggio 2013 era stata depositata in cancelleria anche una memoria integrativa a seguito del disposto mutamento del rito, memoria integrativa che rientra nella fase introduttiva ovvero nella fase istruttoria.2.1. – L’esame del motivo resta assorbito, trattandosi di censura articolata per il caso di mancato accoglimento del primo mezzo.3. – Il terzo motivo denuncia violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 4, comma 4, per il mancato aumento del compenso derivante dall’avere l’Avv. M. difeso più parti, aumento che si ritiene spettante, posto che la norma non presuppone la difesa di soggetti con posizioni differenziate.3.1. – Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità della censura.Essa infatti prospetta l’errore del giudice a quo richiamando il principio secondo cui la facoltà di aumento fino al doppio, consentita dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4, comma 4, riguarda l’ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, ma non si correla con la ratio che sostiene la decisione impugnata, fondata sulla circostanza che nella specie si trattava, sostanzialmente, di “una sola parte” ammessa al beneficio, “rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potestà sui minori”.4. – L’ordinanza impugnata è cassata.La causa deve essere rinviata al Tribunale di Udine, che la deciderà in persona di diverso magistrato.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2017.Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 01/04/2019, n. 9038

Nel caso in cui l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia stata successivamente presentata, sulla base delle allegazioni delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati per cui sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte ammessa al beneficio.FONTI

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Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 12-12-2018) 01-04-2019, n. 9038

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE  SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4567-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;- ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/11/2017 nel fascicolo 4715/17;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. L.G. in qualità di difensore di fiducia del sig. H.S. nato il (OMISSIS), proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 (R.G. 5887/2016 – Tribunale Civile di Ancona), avverso il provvedimento della C.T. competente, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale.

Per tale procedimento il sig. H.S., tramite il suo difensore, in data 12.09.2016, chiedeva al COA di Ancona di essere ammesso al gratuito patrocinio, essendo nelle condizioni economiche previste dalla legge.

Il competente COA, con Delib. 14 novembre 2016, rigettava la richiesta summenzionata, considerandola manifestamente infondata.Il ricorrente presentava, quindi, istanza ex art. 126 TUSG al Giudice competente della causa e depositava contestualmente istanza di liquidazione per la somma di Euro 930,35 comprensive di spese generali oltre IVA e CAP.

Con ordinanza del 01 giugno 2017, il Giudice definiva il procedimento principale accogliendo completamente il ricorso nonchè accoglieva l’istanza ex art. 126 TUSG, ammettendo il ricorrente al Gratuito patrocinio e disponendo il pagamento in favore del sottoscritto difensore per l’importo complessivo di Euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge.

Avverso tale ordinanza, il sottoscritto proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Ancona D.P.R. n. 115 del 2005 ex art. 170 – D.L. n. 150 del 2011, art. 15, che però con ordinanza del 22 novembre 2017 (Proc. N. R.G. 2017/4715) e pubblicata in data 23 novembre 2017 lo rigettava, rilevando che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non potevano retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine. trattandosi di due procedimenti autonomi e non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da L.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.L.G. con l’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136 nonchè dell’art. 6 della Convenzione EDU. In particolare, il ricorrente lamenta che il primo Giudice e il Presidente del Tribunale abbia ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito della domanda ex art. 126 TUSG decorrerebbero dalla proposizione della stessa, non tenendo conto la richiesta avanzata ex art. 126 TUGS si fondava sulle stesse ragioni di quella precedente avanzata al COA, il diniego di ammissione del COA non sarebbe impugnabile.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso è fondato e va accolto con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato e, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..1. –

Fondato è l’unico motivo del ricorso.Come ha avuto modo di affermare questa Corte (Cass. n. 20710 del 2017): “(….) deve ritenersi che, ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicchè sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio (…)”.

Ora nel caso concreto, il Tribunale, pur conoscendo l’orientamento di questa Corte, che qui si conferma, non ha accertato se l’istanza presentata al COA fosse stata presentata sulla base della stessa allegazione, ma si è limitata ad escludere “teoricamente” che la domanda presenta al magistrato fosse fondata sulla stessa allegazione per la ragione assorbente che, ove così fosse, l’istanza presentata al magistrato integrerebbe gli estremi di una impugnazione.

E’ esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, come un rimedio di carattere impugnatorio. Epperò, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale”.

Sarebbe stato necessario, al fine di una corretta applicazione della normativa, richiamata dallo stesso ricorrente, che il Tribunale accertasse concretamente se l’istanza presentata al Magistrato era identica, anche, nella sua allegazione all’istanza presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati.

In definitiva, il ricorso va accolto l’ordinanza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ancora in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – Seconda di questa Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019

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Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 12-12-2018) 01-04-2019, n. 9039
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4569-2018 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;- ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/11/2017; nel fascicolo 4651/17 Tribunale di Ancona;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. L.G. in qualità di difensore di fiducia del sig. H.S. nato il (OMISSIS), proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 (R.G. 7970/2016 – Tribunale Civile di Ancona), avverso il provvedimento della C.T. competente, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale.Per tale procedimento il sig. H.S., tramite il suo difensore, in data 12.09.2016, chiedeva al COA di Ancona di essere ammesso al gratuito patrocinio, essendo nelle condizioni economiche previste dalla legge.

Il competente COA, con Delib. 12 dicembre 2016, rigettava la richiesta summenzionata, considerandola manifestamente infondata.Il ricorrente presentava, quindi, istanza ex art. 126 TUSG al Giudice competente della causa e depositava contestualmente istanza di liquidazione per la somma di Euro 930,35 comprensive di spese generali oltre IVA e CAP. Con ordinanza del 26 maggio 2017 il Giudice definiva il procedimento principale accogliendo completamente il ricorso nonchè accoglieva l’istanza ex art. 126 TUSG ammettendo il ricorrente al Gratuito patrocinio e disponendo il pagamento in favore del sottoscritto difensore per l’importo complessivo di Euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge.

Avverso tale ordinanza, il sottoscritto proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Ancona D.P.R. n. 115 del 2005 ex art. 170 – D.L. n. 150 del 2011, art. 15, che però con ordinanza del 22 novembre 2017 (Proc. N. R.G. 2017/4651) e pubblicata in data 23 novembre 2017 lo rigettava, rilevando che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non potevano retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine. trattandosi di due procedimenti autonomi e non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da L.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.L.G. con l’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136 nonchè dell’art. 6 della Convenzione EDU. In particolare, il ricorrente lamenta che il primo Giudice e il Presidente del Tribunale abbia ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito della domanda ex art. 126 TUSG decorrerebbero dalla proposizione della stessa non tenendo conto la richiesta avanzata ex art. 126 TUGS si fondava sulle stesse ragioni di quella precedente avanzata al COA, il diniego di ammissione del COA non sarebbe impugnabile.Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso è fondato e va accolto con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.Rileva il collegio che il ricorso è fondato e, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..1. = Fondato è l’unico motivo del ricorso.Come ha avuto modo di affermare questa Corte (Cass. n. 20710 del 2017): “(….) deve ritenersi che ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicchè sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio (…)”.

Ora nel caso concreto il Tribunale pur conoscendo l’orientamento di questa Corte, che qui si conferma, non ha accertato se l’istanza presentata al COA fosse stata presentata sulla base della stessa allegazione ma si è limitata a ad escludere “teoricamente” che la domanda presenta al magistrato fosse fondata sulla stessa allegazione per la ragione assorbente che ove così fosse l’istanza presentata al magistrato integrerebbe gli estremi di una impugnazione.

E’ esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, come un rimedio di carattere impugnatorio. Epperò, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale”.Sarebbe stato necessario, al fine di una corretta applicazione della normativa, richiamata dallo stesso ricorrente, che il Tribunale accertasse concretamente se l’istanza presentata al Magistrato era identica, anche, nella sua allegazione all’istanza presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati.

In definitiva il ricorso va accolto l’ordinanza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ancora in persona di altro Magistrato il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione d elle spese anche del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – Seconda di questa Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019.

DA QUALE MOMENTO DECORRONO GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO QUALORA LA DOMANDA SIA RIPROPOSTA AL GIUDICE

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