ISTRUZIONI MINIME PER IL GRATUITO PATROCINIO CIVILE 2023
IN 13 RISPOSTE A 13 DOMANDE
Spesso ci vengono arrivano alcune domande per approfondire la conoscenza dei passaggi salienti del Patrocinio a spese dello Stato nel PROCESSO CIVILE POST CARTABIA.
Per facilitare l’accesso all’istituto riproponiamo un sunto con le istruzioni minime per approcciare la materia svolte con le risposte alle principali domande che vengono fatte dai cittadini all’Avvocato nel 2023.
Per poi passare alla fase operativa consigliamo sempre di scaricare la “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio” – civile tributario amministrativo contabile e penale – scaricabile gratuitamente dai link posti alla fine di ogni paragrafo.
Partiamo dall’inizio.
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E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nonchè nelle mediazioni e negoziazioni assistite previste quali condizioni di procedibilità del processo con esito positivo, e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per i giudizi amministrativi è stata istituita una Commissione per il patrocinio a spese della Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ed ogni tribunale amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni distaccate.
La stessa disciplina si applica anche nel processo contabile e tributario.
Per saperne di più scarica adesso la “Guida Breve all’accesso al Gratuito Patrocinio” CLICCANDO QUI: https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/
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Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:
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Possono ottenere il gratuito patrocinio:
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Il reddito dell’interessato non deve superare € 12.838,01 di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia con ultimo aggiornamento al GIUGNO 2023).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari – anche non consaguinei o affini, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (anche more uxorio).
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Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
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Con domanda (foglio aggiuntivo) in carta semplice che deve essere:
La domanda, deve contenere:
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Alla domanda non deve essere allegata la copia della dichiarazione dei redditi. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.
La falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
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Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
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L’ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.
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L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti:
> Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla metà. N.B. : il difensore ed il consulente tecnico non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono grave illecito disciplinare.
> Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia.
> Anticipazione da parte dell’Erario di:
– onorari e spese dovuti al difensore;
– indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;
– indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;
– le spese per notificazioni a richiesta d’ufficio;
– le spese per legale pubblicità dei provvedimenti;
– inoltre le spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Il compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:
Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito.
La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.
Il direttore regionale delle entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.
Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito.
Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:
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Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui:
Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile.
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-> NESSUNO
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Per miglior dettaglio sul gratuito patrocinio scarica la “Guida per l’Accesso al Gratuito Patrocinio – IV° edizione” che trovi GRATIS QUI o cliccando sulla copertina qui sotto.