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1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita’ stragiudiziale e attivita’ giudiziale. Le attivita’ giudiziali sono distinte in attivita’ penale e attivita’ civile, amministrativa e tributaria.
1. L’attivita’ stragiudiziale e’ liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresi’ conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso e’ aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
1. L’attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria e’ distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria;
fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita’ della controversia, del numero e dell’importanza e complessita’ delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresi’ conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206, il compenso puo’ essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e’ aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e’ determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entita’ economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione e’ diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e’ determinato a norma del comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando cio’ non e’ possibile, va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato. 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessita’ della stessa.
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e’ dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attivita’ stragiudiziale.
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e’ ridotto di regola fino alla meta’.
1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo’ essere ridotto fino alla meta’. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta’ anche in materia penale.
1. Nel caso di responsabilita’ processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilita’ o improponibilita’ o improcedibilita’ della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’ ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso e’ liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita’ istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attivita’ e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita’ della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
1. L’attivita’ giudiziale penale e’ distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita’ e gravita’ del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entita’ economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita’, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata.
3. Si tiene altresi’ conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti.
5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso puo’ essere diminuito fino alla meta’.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.
1. I parametri previsti per l’attivita’ giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attivita’ giudiziale civile.
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso e’ liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attivita’.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita’ istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita’ ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita’ connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
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Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio:
Fase introduttiva:
Fase istruttoria
Fase decisoria
Fase esecutiva
a) mobiliare:
b) immobiliare:
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
b) immobiliare:
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
b) immobiliare:
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio
Fase introduttiva:
Fase istruttoria:
Fase decisoria:
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
b) immobiliare:
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Fase esecutiva
a) mobiliare
b) immobiliare
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Scaglione da euro 5.001
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento:
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase decisoria
Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase decisoria
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Fase esecutiva
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%