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IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL DPR 115/2002

IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA ED IL GRATUITO PATROCINIO

Gratuito patrocinio

La disciplina del Patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel DPR 115/2002 che regola le Spese di Giustizia (è infatti il testo Unico in materia).

Gli articoli che vanno dal n. 74 al n. 145 dispongono espressamente solo in riferimento al Patrocinio a spese dello Stato.

Al fine di consentire miglior rapidità di consultazione riportiamo di seguito estratto del DPR 115 citato con tutte le disposizioni di interesse per il gratuito patrocinio.

Chi avesse invece necessità di consultarlo per esteso lo può trovare QUI.

Victor Rampazzo per Associazione Art. 24 Cost.



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(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte III
Patrocinio a spese dello stato

Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. (90)

2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (89).

 

(89) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 settembre – 13 novembre 2019, n. 234 (Gazz. Uff. 20 novembre 2019, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost..

(90) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 dicembre 2019 – 17 gennaio 2020, n. 3 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2020, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

 

ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) (92)

1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione. (91)

 

(91) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(92) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° – 23 giugno 2016, n. 153 (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 76 (L) (Condizioni per l’ammissione) (100)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (93).

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. (101)

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (94) (95) (99)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (96)

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017. (97)

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. (98)

 

(93) Importo così aggiornato dall’art. unico, comma 1, Decreto 29 dicembre 2005, dall’art. unico, comma 1, Decreto 20 gennaio 2009, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 2 luglio 2012, dall’art. unico, comma 1, Decreto 1° aprile 2014, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 7 maggio 2015 e, successivamente, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 16 gennaio 2018.

(94) Comma aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(95) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1ª Serie Speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

(96) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(97) Comma aggiunto dall’ art. 16, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

(98) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4 non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione.

(99) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 – 21 giugno 2012, n. 155 (Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° – 23 giugno 2016, n. 153 (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio – 20 ottobre 2017, n. 219 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2017, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, (Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione.

ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Capo III

Istanza per l’ammissione al patrocinio

ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza) (102)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

 

(102) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 144 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione.

 

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L) (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2

 

(103) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(104) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

 

ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.

4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia

 

(105) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(106) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (107)

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

(107) Comma così modificato dall’art. 1, comma 322, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ART. 83 (L) (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (108).

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. (109)

 

(108) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(109) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.

 

 

ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

 

 

Capo V

Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

 

 

Capo VI

Norme finali

ART. 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall’articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

 

ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

 

 

ART. 89 (L) (Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

 

 

Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

 

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio) (112)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; (110) (111)
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.

 

(110) Lettera così modificata dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(111) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 250 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento all’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, e, in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 136 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 18 aprile 2012, n. 95 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 24 giugno – 15 luglio 2015, n. 162 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

(112) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 14-29 dicembre 2005, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione.

 

ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

 

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93 (L) (Presentazione dell’istanza al magistrato competente)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

[2. L’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. (113) ]

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l’ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza, ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

 

(113) Comma abrogato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

ART. 94 (L) (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea è detenuto, internato per l’esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell’autorità consolare, prevista dall’articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

 

 

ART. 95 (L) (Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

 

Capo IV

Decisione sull’istanza di ammissione

ART. 96 (L) (Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio) (117)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata. (114) (117)

2. Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. (115)

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. (116)

4. Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3. (118)

 

(114) Comma così modificato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(115) Comma così modificato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(116) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(117) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, e dell’art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(118) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione.

 

ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all’interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l’interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell’articolo 156 del codice di procedura penale.

 

 

ART. 98 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione)

1. Copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato.

2. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’articolo 112.

 

 

ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

 

 

Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

 

ART. 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore) (119)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

(119) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

 

ART. 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) (120) (121)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

(120) Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(121) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2007, n. 254, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

 

ART. 103 (L) (Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.

 

 

ART. 104 (L) (Compenso dell’investigatore privato)

1. Il compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

 

 

ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.

 

 

ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) (122)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

(122) La Corte costituzionale, con sentenza 10 – 30 gennaio 2018, n. 16 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2018, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106, sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

ART. 106-bis (L) Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato (123) (124)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

 

(123) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 606, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 607, della medesima L. n. 147/2013. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio-24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del presente provvedimento. la stessa Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 2017, n. 178 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del presente provvedimento.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio – 24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis sollevate in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 13 – 29 gennaio 2016, n. 13 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost..

 

Capo VI

Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 107 (L) (Effetti dell’ammissione)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall’erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l’indennità di custodia;

f) l’onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

 

 

ART. 108 (L) (Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

 

 

ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

 

 

ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell’imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d’ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l’imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

 

 

ART. 111 (L) (Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.

 

 

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione) (126)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:
a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92; (125) (127)

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

 

(125) Lettera così sostituita dall’art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(126) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 369 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 sollevata in riferimento agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 12 febbraio – 11 marzo 2020, n. 47 (Gazz. Uff. 18 marzo 2020, n. 12 1ª Serie speciale), ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(127) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 177 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione.

ART. 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo 97. (128)

 

(128) Comma così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

ART. 114 (L) (Effetti della revoca) (129)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall’articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

 

(129) La Corte costituzionale, con sentenza 16 – 20 aprile 2012, n. 101 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 114 sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

 

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

ART. 115 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (130) .

 

(130) Comma così modificato dall’art. 94, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

ART. 115-bis (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa) (131)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

 

(131) Articolo inserito dall’ art. 8, comma 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

 

ART. 116 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio) (132)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

 

(132) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 176 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 12 luglio 2012, n. 185 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratico. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 – 12 luglio 2013, n. 191 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 settembre – 15 ottobre 2015, n. 201 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6 – 21 luglio 2016, n. 206 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

 

ART. 117 (L) (133) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. (134)

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

 

(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 8 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 12 luglio 2012, n. 185 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratico. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 – 12 luglio 2013, n. 191 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 settembre – 15 ottobre 2015, n. 201 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 160 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

 

ART. 118 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

 

Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide) (135)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

 

(135) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 18 aprile – 1° giugno 2016, n. 128 (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio – 6 marzo 2019, n. 35 (Gazz. Uff. 13 marzo 2019, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte sollevata in riferimento all’art. 2 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

 

ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

 

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

 

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell’istanza)

1. L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

 

ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

 

ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l’istanza)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

ART. 125 (L) (Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

 

 

Capo IV

Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati) (136)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

 

(136) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 – 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione.

 

ART. 127 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio) (137)

1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

(137) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 – 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione.

 

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L) (Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

 

 

ART. 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

 

 

ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) (138)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

 

(138) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 350 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 201 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19 – 28 novembre 2012, n. 270 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2012, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 130, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 20 aprile – 30 maggio 2016, n. 122 (Gazz. Uff. 1 giugno 2016, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost.;

ha dichiarato, ancora, manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost..

 

ART. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) (139)

1. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

(139) Articolo inserito dall’ art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

 

Capo VI

Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 131 (L) (Effetti dell’ammissione al patrocinio) (143)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (140)

b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (141)

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;

d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. (142) (144) (145)

4. Sono spese anticipate dall’erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi; (146)

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio. (145)

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

 

(140) Lettera così sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. z), n. 1), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(141) Lettera così modificata dall’art. 37, comma 6, lett. z), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(142) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno-1 ottobre 2019, n. 217 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2019, n. 40 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.

(143) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 195 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 24 febbraio – 5 marzo 2010, n. 88 (Gazz. Uff. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 10 giugno 2010, n. 203 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione.

(144) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale con successiva ordinanza 16 gennaio – 6 febbraio 2013, n. 12 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2013, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 – 16 maggio 2013, n. 88 (Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019, n. 217 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2019, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.

(145) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

(146) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 maggio – 10 giugno 2016, n. 136 (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione.

 

ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

 

ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

 

ART. 134 (L) (Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

 

 

ART. 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario.

 

 

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

 

 

Capo VIII

Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L) (Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

 

ART. 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell’ufficio di segreteria della commissione tributaria.

 

 

ART. 139 (L) (Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

 

 

ART. 140 (L) (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell’articolo 80 o un difensore scelto nell’ambito degli altri albi ed elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

 

 

ART. 141 (L) (Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

 

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea) (147)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84 .

 

(147) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

 

ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell’ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (148)

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

 

(148) La Corte costituzionale, con sentenza 8-31 maggio 2019, n. 135 (Gazz. Uff. 5 giugno 2019, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento (149))

1. Nel processo in cui è parte un fallimento (149), se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento (149) si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

 

(149) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

 

ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

 

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